CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 10358/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 28 giugno 2024, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza della Sezione prima n. 44581 del 2018, riformava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Velletri dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione a seguito di prescrizione di plurime violazioni dell'art. 12 , comma 3, lett. d) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, mentre per la residua di tale violazione sub sub capo H) — rispetto alla quale la Corte di cassazione aveva dichiarato l'irrevocabilità — rideterminava il residuo di pena. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in riferimenti agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. lamentando che la citazione per il giudizio di appello non risultava notificata al difensore da ultimo nominato da parte dell'imputato, bensì al precedente difensore. 4. Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che vedendosi in tema di error in procedendo è consentito a questa Corte l'accesso agli atti, come sancito da Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092. L'Ufficio della Sezione Quinta preposto alla prima valutazione del ricorso ha richiesto la trasmissione agli uffici di merito delle nomine dei difensori loro risultanti, senza esito: pertanto, gli atti disponibili sono quelli contenuti nel fascicolo e allegati al ricorso. Dagli stessi emerge che i difensori di fiducia nel corso del primo giudizio di appello, fossero, sulla scorta del verbale di udienza, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo ricorso per cassazione fu proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il 27 settembre 2018 veniva nominata l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 5 ottobre 2018, che annullava con rinvio quella di appello, mentre successivamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato dall'imputato detenuto, il 6 dicembre 2018, senza revoca di difensore già nominato. Invece, in data 11 ottobre 2019 veniva depositata la nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni altro difensore ed elezione di domicilio presso tale ultimo difensore.Pertanto, alla data della emissione del decreto di citazione in appello, in data 19 aprile 2024, l'unico difensore dell'imputato era l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], al quale mai è stato notificato l'atto introduttivo, pervenuto invece, anche quale domiciliataria, all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che si è integrata una nullità afferente alla vocatio in ius, sia per il difensore che per lo stesso imputato, nessuno dei due messi in condizione di chiedere la trattazione in presenza e di comparire in udienza, oltre che di esercitare compiutamente il diritto di difesa nella forma cartolare del rito. Sussiste, quindi, la nullità ex art. 179 cod. proc. pen. che determina l'annullamento della sentenza senza rinvio alla Corte di appello di Roma, altra sezione, per nuovo giudizio. Alla Corte del rinvio spetterà verificare se l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], attuale difensore di fiducia del ricorrente, risulti essere ancora tale al momento della nuova citazione in appello. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della