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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 23784/2026

Testo disponibile della fonte

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di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Roma, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazionein data 01 marzo 2024, ha respinto l'istanza di concessione di un permessopremio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non ancora compiuti né lanecessaria revisione critica dei propri trascorsi criminosi, né il distacco dallo stiledi vita precedente.Il Tribunale ha ritenuto che il detenuto non abbia ancora compiuto talepercorso di revisione critica né abbia dimostrato di avere acquisito laconsapevolezza del disvalore delle condotte tenute, in quanto le sue condottenegative, proseguite anche dopo la concessione della detenzione domiciliare e lasottoposizione ad un programma di protezione per collaboratori di giustizia,dimostrano il mancato allontanamento da logiche criminali.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un atto articolato in un unico motivo,con il quale lamenta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione inordine agli artt. 30 Ord.pen. e 16-novies, comma 4, legge n. 82/1991.Il Tribunale non si è attenuto al principio dettato dalla sentenza diannullamento con rinvio, in quanto non ha effettuato il richiesto bilanciamentotra elementi favorevoli e sfavorevoli del percorso di risocializzazione intrapresodal ricorrente, ma si è limitato a richiamare gli elementi positivi, svalutandolicome consistenti solo in un regolare comportamento inframurario, e valorizzandouna parte di una delle relazioni di sintesi, in cui gli operatori parlano di aspettidevianti della personalità molto profondamente radicati, che necessitano perciòdi una prolungata analisi autocritica, senza avvedersi che trattasi di unarelazione risalente al 2021.

Nell'ultimo aggiornamento, invece, redatto il07/10/2025, l'équipe trattamentale ha rilevato il positivo andamento delpercorso di risocializzazione, evidenziando le molte attività in cui il ricorrente si èimpegnato, la positiva gestione delle frustrazioni derivanti dal rigetto delle suerichieste di benefici, il miglioramento delle sue capacità introspettive e l'inizialeacquisizione di sistemi valoriali lontani dal suo retaggio culturale edelinquenziale, tanto da parlare di “avvenuta revisione critica dei propri agiticriminali” e di “ravvedimento”, e da esprimere un parere favorevole allaconcessione del permesso premio.Il Tribunale, pertanto, non ha neppure preso atto di tali elementi positivi, ecomunque non li ha bilanciati con gli elementi negativi che ha ribadito, ma cherisalgono al 2019, in quanto sono quelli che determinarono la revoca delladetenzione domiciliare.

Il Tribunale non ha neppure applicato l'art. 30 ter Ord.pen., che lega la concessione del permesso premio alla sussistenza di trerequisiti, quali la regolare condotta del detenuto, l'assenza di una suapericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettivi,culturali o di lavoro.

Il Tribunale, di fatto, ha negato il beneficio ritenendosussistente la pericolosità sociale del ricorrente, deducendola però dallamancanza di una rivisitazione critica del suo passato criminale, mentre l'équipetrattamentale afferma, al contrario, che tale rivisitazione è avvenuta.

La suaassenza viene, perciò, affermata con motivazione apparente.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, chiamato a valutare l'istanza delricorrente di concessione di un permesso premio quale giudice del rinvio dispostocon la sentenza Sez. 5, n. 22002 del 09/05/2024, che annullava una diversaordinanza emessa dal medesimo Tribunale già destinatario di un rinvio perannullamento di una ordinanza precedente, non si è conformato alle prescrizionidella sentenza rescindente, in quanto non ha effettuato il richiesto bilanciamentotra gli elementi negativi già evidenziati nei precedenti provvedimenti annullati, egli elementi positivi, sottolineati nella stessa sentenza rescindente o ancorasuccessivamente accertati.L'ordinanza ribadisce solo alcuni dei predetti elementi negativi,focalizzandosi sulla revoca della detenzione domiciliare concessa in virtù dellasottoposizione al programma tutorio previsto dalla legge n. 82/1991 qualecollaboratore di giustizia, evento risalente al 2019 a seguito della commissione,da parte del ricorrente, di un delitto di ricettazione dal quale egli è stato poiassolto, e quanto agli elementi positivi richiama il contenuto della relazione disintesi emessa in data 22/10/2025, asserendo che le sue conclusioni non sonodiverse da quelle delle relazioni precedenti, e continuano ad attestare lanecessità di una profonda e prolungata analisi autocritica, essendo i pregressicomportamenti devianti profondamente radicati nella personalità del detenuto.Essa non effettua, però, alcun bilanciamento tra gli elementi negativi e positiviche richiama, in quanto il diniego del permesso premio viene motivato conl'assenza di revisione critica del proprio passato deviante, assenza dedotta peròesclusivamente dalla ricaduta nel reato, risalente al 2019.

La decisione didiniego, pertanto, è di fatto fondata solo su detto elemento negativo.Tale motivazione contrasta con la prescrizione della sentenza rescindente,che aveva esplicitamente richiesto al giudice del rinvio «una nuovavalutazione ... in ordine al giudizio di bilanciamento tra elementi favorevoli esfavorevoli del percorso risocializzante intrapreso dal detenuto nel corso dellalunga carcerazione», sottolineando la necessità «di un continuo aggiornamentodegli esiti dell’osservazione della personalità rispetto alla situazione successivaalla commissione del reato ovvero alle eventuali condotte negative nel corsodell’esecuzione della pena», mediante la valutazione dei comportamentisuccessivi all'evento sfavorevole «al fine di verificare se il giudizio negativoconnesso alla situazione di partenza debba essere confermato o, al contrario, siasuperato dalle nuove acquisizioni».L'ordinanza, al contrario, non evidenzia alcun comportamento, tenuto dalricorrente dopo la revoca del programma di protezione, che denoti la persistenzadi comportamenti negativi e tali da dimostrare il permanere di un atteggiamentoantisociale e la mancanza di evoluzione nel trattamento rieducativo, avendo anzidescritto la sua condotta carceraria come regolare, e nel contempo non bilanciaquest'ultimo elemento favorevole, che si protrae ormai da anni, con l'elementonegativo risalente al 2019.Il richiamo alla relazione di sintesi datata 22/10/2025, inoltre, appareparziale e impreciso, dal momento che l'aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA],allegato al ricorso, descrive la presenza di «elementi … che fanno emergereun'avvenuta revisione critica dei propri agiti criminali e di ravvedimento», e ilfatto che «la persona a fronte dei molti anni di carcerazione sembra averrafforzato importanti consapevolezze in termini di riscatto e di riscoperta di sé».Si tratta di valutazioni positive che hanno indotto sia la psicologa sia l'interaéquipe trattamentale a formulare un parere favorevole alla concessione di unpermesso premio, ma che l'ordinanza non menziona né esamina, mentre lecondotte descritte costituiscono gli elementi favorevoli, successivi alla condottadelittuosa messa in atto nel 2019, che impongono l'aggiornamentodell'osservazione della personalità, al fine di verificare la necessità o meno diconfermare il precedente giudizio negativo.3.

La motivazione dell'ordinanza appare, poi, contraddittoria e illogica anchein ordine alla valutazione della sussistenza del grado di revisione critica richiestoper la concessione del beneficio richiesto.

Essa, infatti, pur richiamando lagiurisprudenza di questa Corte in merito alla necessità non di un «avvenutoconseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo», ma solo della«maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale»(vedi Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Rv. 287407), nega il beneficiorichiesto dal ricorrente per l'assenza di una completa revisione critica e di unadefinitiva adesione a nuovi valori di vita.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma, in diversa composizione, per un nuovogiudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principisopra puntualizzati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Roma, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazionein data 01 marzo 2024, ha respinto l'istanza di concessione di un permessopremio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non ancora compiuti né lanecessaria revisione critica dei propri trascorsi criminosi, né il distacco dallo stiledi vita precedente.Il Tribunale ha ritenuto che il detenuto non abbia ancora compiuto talepercorso di revisione critica né abbia dimostrato di avere acquisito laconsapevolezza del disvalore delle condotte tenute, in quanto le sue condottenegative, proseguite anche dopo la concessione della detenzione domiciliare e lasottoposizione ad un programma di protezione per collaboratori di giustizia,dimostrano il mancato allontanamento da logiche criminali.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un atto articolato in un unico motivo,con il quale lamenta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione inordine agli artt. 30 Ord.pen. e 16-novies, comma 4, legge n. 82/1991.Il Tribunale non si è attenuto al principio dettato dalla sentenza diannullamento con rinvio, in quanto non ha effettuato il richiesto bilanciamentotra elementi favorevoli e sfavorevoli del percorso di risocializzazione intrapresodal ricorrente, ma si è limitato a richiamare gli elementi positivi, svalutandolicome consistenti solo in un regolare comportamento inframurario, e valorizzandouna parte di una delle relazioni di sintesi, in cui gli operatori parlano di aspettidevianti della personalità molto profondamente radicati, che necessitano perciòdi una prolungata analisi autocritica, senza avvedersi che trattasi di unarelazione risalente al 2021. Nell'ultimo aggiornamento, invece, redatto il07/10/2025, l'équipe trattamentale ha rilevato il positivo andamento delpercorso di risocializzazione, evidenziando le molte attività in cui il ricorrente si èimpegnato, la positiva gestione delle frustrazioni derivanti dal rigetto delle suerichieste di benefici, il miglioramento delle sue capacità introspettive e l'inizialeacquisizione di sistemi valoriali lontani dal suo retaggio culturale edelinquenziale, tanto da parlare di “avvenuta revisione critica dei propri agiticriminali” e di “ravvedimento”, e da esprimere un parere favorevole allaconcessione del permesso premio.Il Tribunale, pertanto, non ha neppure preso atto di tali elementi positivi, ecomunque non li ha bilanciati con gli elementi negativi che ha ribadito, ma cherisalgono al 2019, in quanto sono quelli che determinarono la revoca delladetenzione domiciliare. Il Tribunale non ha neppure applicato l'art. 30 ter Ord.pen., che lega la concessione del permesso premio alla sussistenza di trerequisiti, quali la regolare condotta del detenuto, l'assenza di una suapericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettivi,culturali o di lavoro. Il Tribunale, di fatto, ha negato il beneficio ritenendosussistente la pericolosità sociale del ricorrente, deducendola però dallamancanza di una rivisitazione critica del suo passato criminale, mentre l'équipetrattamentale afferma, al contrario, che tale rivisitazione è avvenuta. La suaassenza viene, perciò, affermata con motivazione apparente.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, chiamato a valutare l'istanza delricorrente di concessione di un permesso premio quale giudice del rinvio dispostocon la sentenza Sez. 5, n. 22002 del 09/05/2024, che annullava una diversaordinanza emessa dal medesimo Tribunale già destinatario di un rinvio perannullamento di una ordinanza precedente, non si è conformato alle prescrizionidella sentenza rescindente, in quanto non ha effettuato il richiesto bilanciamentotra gli elementi negativi già evidenziati nei precedenti provvedimenti annullati, egli elementi positivi, sottolineati nella stessa sentenza rescindente o ancorasuccessivamente accertati.L'ordinanza ribadisce solo alcuni dei predetti elementi negativi,focalizzandosi sulla revoca della detenzione domiciliare concessa in virtù dellasottoposizione al programma tutorio previsto dalla legge n. 82/1991 qualecollaboratore di giustizia, evento risalente al 2019 a seguito della commissione,da parte del ricorrente, di un delitto di ricettazione dal quale egli è stato poiassolto, e quanto agli elementi positivi richiama il contenuto della relazione disintesi emessa in data 22/10/2025, asserendo che le sue conclusioni non sonodiverse da quelle delle relazioni precedenti, e continuano ad attestare lanecessità di una profonda e prolungata analisi autocritica, essendo i pregressicomportamenti devianti profondamente radicati nella personalità del detenuto.Essa non effettua, però, alcun bilanciamento tra gli elementi negativi e positiviche richiama, in quanto il diniego del permesso premio viene motivato conl'assenza di revisione critica del proprio passato deviante, assenza dedotta peròesclusivamente dalla ricaduta nel reato, risalente al 2019. La decisione didiniego, pertanto, è di fatto fondata solo su detto elemento negativo.Tale motivazione contrasta con la prescrizione della sentenza rescindente,che aveva esplicitamente richiesto al giudice del rinvio «una nuovavalutazione ... in ordine al giudizio di bilanciamento tra elementi favorevoli esfavorevoli del percorso risocializzante intrapreso dal detenuto nel corso dellalunga carcerazione», sottolineando la necessità «di un continuo aggiornamentodegli esiti dell’osservazione della personalità rispetto alla situazione successivaalla commissione del reato ovvero alle eventuali condotte negative nel corsodell’esecuzione della pena», mediante la valutazione dei comportamentisuccessivi all'evento sfavorevole «al fine di verificare se il giudizio negativoconnesso alla situazione di partenza debba essere confermato o, al contrario, siasuperato dalle nuove acquisizioni».L'ordinanza, al contrario, non evidenzia alcun comportamento, tenuto dalricorrente dopo la revoca del programma di protezione, che denoti la persistenzadi comportamenti negativi e tali da dimostrare il permanere di un atteggiamentoantisociale e la mancanza di evoluzione nel trattamento rieducativo, avendo anzidescritto la sua condotta carceraria come regolare, e nel contempo non bilanciaquest'ultimo elemento favorevole, che si protrae ormai da anni, con l'elementonegativo risalente al 2019.Il richiamo alla relazione di sintesi datata 22/10/2025, inoltre, appareparziale e impreciso, dal momento che l'aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA],allegato al ricorso, descrive la presenza di «elementi … che fanno emergereun'avvenuta revisione critica dei propri agiti criminali e di ravvedimento», e ilfatto che «la persona a fronte dei molti anni di carcerazione sembra averrafforzato importanti consapevolezze in termini di riscatto e di riscoperta di sé».Si tratta di valutazioni positive che hanno indotto sia la psicologa sia l'interaéquipe trattamentale a formulare un parere favorevole alla concessione di unpermesso premio, ma che l'ordinanza non menziona né esamina, mentre lecondotte descritte costituiscono gli elementi favorevoli, successivi alla condottadelittuosa messa in atto nel 2019, che impongono l'aggiornamentodell'osservazione della personalità, al fine di verificare la necessità o meno diconfermare il precedente giudizio negativo.3. La motivazione dell'ordinanza appare, poi, contraddittoria e illogica anchein ordine alla valutazione della sussistenza del grado di revisione critica richiestoper la concessione del beneficio richiesto. Essa, infatti, pur richiamando lagiurisprudenza di questa Corte in merito alla necessità non di un «avvenutoconseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo», ma solo della«maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale»(vedi Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Rv. 287407), nega il beneficiorichiesto dal ricorrente per l'assenza di una completa revisione critica e di unadefinitiva adesione a nuovi valori di vita.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma, in diversa composizione, per un nuovogiudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principisopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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