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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20869/2026

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Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato inRoma, via G. Avezzana 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026dalla quale è rappresentato e difeso con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente –avverso la sentenza n. 950/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,pubblicata il 18/4/2019, notificata il 17/5/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del5/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. exart. 378, primo comma, cod. proc. civ., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso, conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente.1.

Nel febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’attualericorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convennero ingiudizio, dinnanzi al Tribunale di Prato, il [OSCURATO:PERSONA] CentroDirezionale e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), inPrato, alla traversa Fiorentina 10 e, in proprio, il suo amministratoreGiorgio Brandoli e, premesso che il condominio era costituito da treedifici e, cioè, la torre A, dove si trovavano gli appartamenti in loroproprietà esclusiva, la torre B e l’edificio centrale C, rappresentaronoche, tra novembre del 2001 e aprile del 2003, l’assembleacondominiale aveva stabilito, con successive delibere, ma non conl’unanimità dei loro consensi asseritamente necessaria, di concedere inRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -2-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026locazione porzioni dei lastrici solari delle tre torri ad imprese di telefoniamobile, per installarvi «stazioni radio base»; in effetti, erano statistipulati due contratti per la torre A e per la torre B, ma tuttavial’installazione di entrambe le antenne era avvenuta soltanto sulla torreA; ciononostante, i canoni percepiti erano stati ripartiti tra tutticondomini dei tre edifici, sebbene il lastrico solare della torre Aappartenesse soltanto ai proprietari degli appartamenti che sitrovavano nello stabile; pertanto, lamentarono l’illegittimità delledelibere e del comportamento dell’amministratore che vi aveva dato«accertare e dichiarare» che il lastrico di copertura della torre A delCentro direzionale e commerciale Cristal costituiva proprietà comunesoltanto dei condomini proprietari delle unità immobiliari poste nellastessa torre; chiesero pure di dichiarare la nullità delle tre delibereadottate il 2/11/2001, il 2/4/2002 e il 30/4/2003, in quanto adottatenon all’unanimità dei condomini-proprietari delle unità immobiliaricostituenti la stessa torre A ove erano state collocate le stazioni radiobase (antenne), nonché delle successive delibere di ripartizione deicanoni di locazione percepiti e di tutti i successivi atti e pattuizioni econtratti conseguenti, oltre ad accertare e dichiarare la responsabilitàdell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], per avere eseguito delibere nulle,per avere erroneamente ripartito i canoni di locazione, nonché peravere stipulato contratti per la locazione del lastrico solare di coperturadella torre A senza avere ricevuto un valido mandato, condannandoloal risarcimento di tutti i danni, da liquidarsi anche in via equitativa.2.

Con sentenza n. 1158/2012, nel contraddittorio con il soloCondominio Cristal e con l’amministratore Brandoli in proprio, ilTribunale di Prato rigettò tutte le domande, negando soprattutto – perquel che qui rileva - che il lastrico solare della torre A appartenesseRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -3-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026soltanto ai condomini proprietari esclusivi delle unità immobiliari che virisultavano collocate.3.

Con sentenza n. 950/2019, la Corte d’appello di Firenze,interrotto il giudizio per morte di Brandoli e riassunto nei confronti delsuo erede [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello anche avverso lastatuizione di accertamento della proprietà, in particolare,confermando il diritto di comproprietà di tutti i condomini dei tre edificidel [OSCURATO:PERSONA] sul lastrico solare della torre A.4.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi; il CondominioCristal ha resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.Parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve prendersi atto che in ricorso ilcontraddittorio è affermato come esteso a [OSCURATO:PERSONA], ma non alsuo unico erede [OSCURATO:PERSONA] parte del giudizio di appello, né aGaetano Guasti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniVeronesi, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cioè glialtri condomini della torre A che hanno instaurato il presente giudizio.Ciononostante, per le ragioni di seguito esposte, l’intero giudizioè affetto dal vizio radicale della violazione del litisconsorzio necessariosostanziale, rilevabile d’ufficio in questa sede perché risultante daglinecessaria, in questo giudizio di legittimità, l’integrazione dellitisconsorzio processuale.Ric. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -4-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/20261.

Prima ancora, tuttavia, di esporre le ragioni della sussistenzadel vizio rilevato, è necessario, per priorità logica, escludere lal’inammissibilità dell’appello per tardività, come nuovamente sollevatadal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente in questa sede.Sul punto, infatti, deve considerarsi che, come prospettato dallostesso [OSCURATO:PERSONA], la notifica dell’appello era avvenuta nel termine ditrenta giorni dalla notifica della sentenza, ma non si era perfezionataper avvenuto trasferimento dello studio del difensore dell’appellatoCondominio; a seguito di questa notifica, il [OSCURATO:PERSONA] si era, tuttavia,comunque costituito.Pertanto, l’impugnazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] risultavalidamente proposta nei termini, perché, secondo quanto precisato daquesta Corte, è nulla e non inesistente la notifica dell'appello nonandata buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio delprocuratore domiciliatario, qualora, come nella specie, non risultiun'idonea ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimentosicché non è divenuta inoperante l'iniziale elezione di domicilio; il luogoin cui la notificazione viene eseguita non attiene, infatti, agli elementicostitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla suaindividuazione ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, cometale sanabile per raggiungimento dello scopo, con efficacia ex tunc, aseguito della costituzione della parte destinataria della notifica, anchese compiuta al solo fine di eccepire la nullità (cfr., Cass. Sez. 3, n.26544 del 11/10/2024; Cass., Sez.

Un., n. 14916 del 20/07/2016).1.1.

Ciò precisato, nei confronti dell’amministratore GiorgioBrandoli ha operato l’effetto conservativo dell’impugnazione ex art. 331cod. proc. civ., perché la domanda risarcitoria nei confrontidell’amministratore in proprio è in relazione di dipendenza conl’asserita illegittimità delle delibere e, prima ancora, con l’accertamentoRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -5-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026della proprietà del lastrico solare in capo ai soli condomini della TorreA: due cause sono, infatti, tra loro dipendenti quando, trattate e decisein primo grado in un unico processo, per la natura propria dellasituazione giuridica controversa ovvero per effetto di domandeproposte congiuntamente, la decisione dell'una costituisce presuppostologico della decisione dell'altra; in tal caso, al fine di evitare lapossibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto tra le partiche hanno partecipato al processo, esse devono essere trattateunitariamente anche nella fase di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 2, n.15686 del 11/07/2006).2.

Ciò posto, il giudizio di merito si è svolto in manifestaviolazione dell'art. 102 cod. proc. civ., perché, con la citazione del2007, era stato esplicitamente chiesto, con efficacia di giudicato,l’accertamento ex art. 1117 cod. civ. della natura non comune a tuttii condomini del [OSCURATO:PERSONA], cioè anche ai proprietari degliimmobili compresi nella torre B e nell’edificio centrale C, ma esclusivadei soli proprietari delle unità abitative comprese nella torre A, dellastrico solare di questo edificio; il Tribunale e la Corte d’appello si sonopronunciati sul punto in via principale.La domanda era stata, tuttavia, proposta soltanto nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore e non nei confronti diciascun condomino.La domanda di accertamento negativo, con efficacia di giudicato,della qualità di condomino, in quanto inerente all'inesistenza delrapporto di condominialità ex art. 1117 cod. civ., non va, invece,proposta nei confronti dell'amministratore del condominio ma impone,piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condominiin una situazione di litisconsorzio necessario, giacché taleaccertamento o esclusione si risolve comunque in un minore oRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -6-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026maggiore diritto proporzionale di condominio in capo a coloro cuiappartengono le altre unità immobiliari; la definizione della vertenza,pertanto, implica una statuizione in ordine a titoli di proprietàconfiggenti fra loro, suscettibile di assumere valenza soltanto se e inquanto data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del pretesocondominio in discussione (Cass. Sez. 6 - 2, n. 4697 del 21/02/2020,con indicazione dei precedenti rilevanti).L’ipotesi non ricorre quando, diversamente che nella fattispeciein esame, la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unitàimmobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovverodella titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, inquanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art.1117 cod. civ., possa essere oggetto di accertamento meramenteincidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità diuna delibera impugnata, in mancanza di esplicita domanda di una delleparti di una statuizione con efficacia di giudicato in ordine all'estensionedei diritti reali dei singoli (Cass. Sez. 2, n. 20612 del 31/08/2017; Cass.Sez. 2, n. 35794 del 22/11/2021).2.1.

Da questi rilievi deriva la nullità della pronuncia impugnatae degli atti presupposti: quando risulta, infatti, integrata la violazionedelle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice diprimo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, néda quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa alprimo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., restaviziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse e ilconseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a normadell'art. 383, comma 3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 n. 4665 delRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -7-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/202622/02/2021; Cass. Sez. 2, n. 23315 del 23/10/2020, con indicazionedei precedenti rilevanti).2.2.

Il rilievo del vizio e la conseguente decisione diannullamento escludono, evidentemente, la necessità di riportare ilcontenuto dei motivi posti a sostegno del presente ricorso.3.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata ex art.383, comma 3 cod. proc. civ., con rinvio restitutorio al Tribunale diPrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenzaimpugnata e degli atti di giudizio e rinvia la causa al Tribunale di Pratoanche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 5 giugno 2025.Il Consigliere rel. est.

La PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -8-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato inRoma, via G. Avezzana 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026dalla quale è rappresentato e difeso con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente –avverso la sentenza n. 950/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,pubblicata il 18/4/2019, notificata il 17/5/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del5/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. exart. 378, primo comma, cod. proc. civ., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso, conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente.1. Nel febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’attualericorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convennero ingiudizio, dinnanzi al Tribunale di Prato, il [OSCURATO:PERSONA] CentroDirezionale e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), inPrato, alla traversa Fiorentina 10 e, in proprio, il suo amministratoreGiorgio Brandoli e, premesso che il condominio era costituito da treedifici e, cioè, la torre A, dove si trovavano gli appartamenti in loroproprietà esclusiva, la torre B e l’edificio centrale C, rappresentaronoche, tra novembre del 2001 e aprile del 2003, l’assembleacondominiale aveva stabilito, con successive delibere, ma non conl’unanimità dei loro consensi asseritamente necessaria, di concedere inRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -2-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026locazione porzioni dei lastrici solari delle tre torri ad imprese di telefoniamobile, per installarvi «stazioni radio base»; in effetti, erano statistipulati due contratti per la torre A e per la torre B, ma tuttavial’installazione di entrambe le antenne era avvenuta soltanto sulla torreA; ciononostante, i canoni percepiti erano stati ripartiti tra tutticondomini dei tre edifici, sebbene il lastrico solare della torre Aappartenesse soltanto ai proprietari degli appartamenti che sitrovavano nello stabile; pertanto, lamentarono l’illegittimità delledelibere e del comportamento dell’amministratore che vi aveva dato«accertare e dichiarare» che il lastrico di copertura della torre A delCentro direzionale e commerciale Cristal costituiva proprietà comunesoltanto dei condomini proprietari delle unità immobiliari poste nellastessa torre; chiesero pure di dichiarare la nullità delle tre delibereadottate il 2/11/2001, il 2/4/2002 e il 30/4/2003, in quanto adottatenon all’unanimità dei condomini-proprietari delle unità immobiliaricostituenti la stessa torre A ove erano state collocate le stazioni radiobase (antenne), nonché delle successive delibere di ripartizione deicanoni di locazione percepiti e di tutti i successivi atti e pattuizioni econtratti conseguenti, oltre ad accertare e dichiarare la responsabilitàdell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], per avere eseguito delibere nulle,per avere erroneamente ripartito i canoni di locazione, nonché peravere stipulato contratti per la locazione del lastrico solare di coperturadella torre A senza avere ricevuto un valido mandato, condannandoloal risarcimento di tutti i danni, da liquidarsi anche in via equitativa.2. Con sentenza n. 1158/2012, nel contraddittorio con il soloCondominio Cristal e con l’amministratore Brandoli in proprio, ilTribunale di Prato rigettò tutte le domande, negando soprattutto – perquel che qui rileva - che il lastrico solare della torre A appartenesseRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -3-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026soltanto ai condomini proprietari esclusivi delle unità immobiliari che virisultavano collocate.3. Con sentenza n. 950/2019, la Corte d’appello di Firenze,interrotto il giudizio per morte di Brandoli e riassunto nei confronti delsuo erede [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello anche avverso lastatuizione di accertamento della proprietà, in particolare,confermando il diritto di comproprietà di tutti i condomini dei tre edificidel [OSCURATO:PERSONA] sul lastrico solare della torre A.4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi; il CondominioCristal ha resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.Parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve prendersi atto che in ricorso ilcontraddittorio è affermato come esteso a [OSCURATO:PERSONA], ma non alsuo unico erede [OSCURATO:PERSONA] parte del giudizio di appello, né aGaetano Guasti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniVeronesi, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cioè glialtri condomini della torre A che hanno instaurato il presente giudizio.Ciononostante, per le ragioni di seguito esposte, l’intero giudizioè affetto dal vizio radicale della violazione del litisconsorzio necessariosostanziale, rilevabile d’ufficio in questa sede perché risultante daglinecessaria, in questo giudizio di legittimità, l’integrazione dellitisconsorzio processuale.Ric. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -4-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/20261. Prima ancora, tuttavia, di esporre le ragioni della sussistenzadel vizio rilevato, è necessario, per priorità logica, escludere lal’inammissibilità dell’appello per tardività, come nuovamente sollevatadal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente in questa sede.Sul punto, infatti, deve considerarsi che, come prospettato dallostesso [OSCURATO:PERSONA], la notifica dell’appello era avvenuta nel termine ditrenta giorni dalla notifica della sentenza, ma non si era perfezionataper avvenuto trasferimento dello studio del difensore dell’appellatoCondominio; a seguito di questa notifica, il [OSCURATO:PERSONA] si era, tuttavia,comunque costituito.Pertanto, l’impugnazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] risultavalidamente proposta nei termini, perché, secondo quanto precisato daquesta Corte, è nulla e non inesistente la notifica dell'appello nonandata buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio delprocuratore domiciliatario, qualora, come nella specie, non risultiun'idonea ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimentosicché non è divenuta inoperante l'iniziale elezione di domicilio; il luogoin cui la notificazione viene eseguita non attiene, infatti, agli elementicostitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla suaindividuazione ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, cometale sanabile per raggiungimento dello scopo, con efficacia ex tunc, aseguito della costituzione della parte destinataria della notifica, anchese compiuta al solo fine di eccepire la nullità (cfr., Cass. Sez. 3, n.26544 del 11/10/2024; Cass., Sez. Un., n. 14916 del 20/07/2016).1.1. Ciò precisato, nei confronti dell’amministratore GiorgioBrandoli ha operato l’effetto conservativo dell’impugnazione ex art. 331cod. proc. civ., perché la domanda risarcitoria nei confrontidell’amministratore in proprio è in relazione di dipendenza conl’asserita illegittimità delle delibere e, prima ancora, con l’accertamentoRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -5-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026della proprietà del lastrico solare in capo ai soli condomini della TorreA: due cause sono, infatti, tra loro dipendenti quando, trattate e decisein primo grado in un unico processo, per la natura propria dellasituazione giuridica controversa ovvero per effetto di domandeproposte congiuntamente, la decisione dell'una costituisce presuppostologico della decisione dell'altra; in tal caso, al fine di evitare lapossibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto tra le partiche hanno partecipato al processo, esse devono essere trattateunitariamente anche nella fase di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 2, n.15686 del 11/07/2006).2. Ciò posto, il giudizio di merito si è svolto in manifestaviolazione dell'art. 102 cod. proc. civ., perché, con la citazione del2007, era stato esplicitamente chiesto, con efficacia di giudicato,l’accertamento ex art. 1117 cod. civ. della natura non comune a tuttii condomini del [OSCURATO:PERSONA], cioè anche ai proprietari degliimmobili compresi nella torre B e nell’edificio centrale C, ma esclusivadei soli proprietari delle unità abitative comprese nella torre A, dellastrico solare di questo edificio; il Tribunale e la Corte d’appello si sonopronunciati sul punto in via principale.La domanda era stata, tuttavia, proposta soltanto nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore e non nei confronti diciascun condomino.La domanda di accertamento negativo, con efficacia di giudicato,della qualità di condomino, in quanto inerente all'inesistenza delrapporto di condominialità ex art. 1117 cod. civ., non va, invece,proposta nei confronti dell'amministratore del condominio ma impone,piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condominiin una situazione di litisconsorzio necessario, giacché taleaccertamento o esclusione si risolve comunque in un minore oRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -6-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/2026maggiore diritto proporzionale di condominio in capo a coloro cuiappartengono le altre unità immobiliari; la definizione della vertenza,pertanto, implica una statuizione in ordine a titoli di proprietàconfiggenti fra loro, suscettibile di assumere valenza soltanto se e inquanto data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del pretesocondominio in discussione (Cass. Sez. 6 - 2, n. 4697 del 21/02/2020,con indicazione dei precedenti rilevanti).L’ipotesi non ricorre quando, diversamente che nella fattispeciein esame, la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unitàimmobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovverodella titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, inquanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art.1117 cod. civ., possa essere oggetto di accertamento meramenteincidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità diuna delibera impugnata, in mancanza di esplicita domanda di una delleparti di una statuizione con efficacia di giudicato in ordine all'estensionedei diritti reali dei singoli (Cass. Sez. 2, n. 20612 del 31/08/2017; Cass.Sez. 2, n. 35794 del 22/11/2021).2.1. Da questi rilievi deriva la nullità della pronuncia impugnatae degli atti presupposti: quando risulta, infatti, integrata la violazionedelle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice diprimo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, néda quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa alprimo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., restaviziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse e ilconseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a normadell'art. 383, comma 3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 n. 4665 delRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -7-Numero registro generale 23356/2019Numero sezionale 1679/2025Numero di raccolta generale 20869/2026Data pubblicazione 19/06/202622/02/2021; Cass. Sez. 2, n. 23315 del 23/10/2020, con indicazionedei precedenti rilevanti).2.2. Il rilievo del vizio e la conseguente decisione diannullamento escludono, evidentemente, la necessità di riportare ilcontenuto dei motivi posti a sostegno del presente ricorso.3. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata ex art.383, comma 3 cod. proc. civ., con rinvio restitutorio al Tribunale diPrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenzaimpugnata e degli atti di giudizio e rinvia la causa al Tribunale di Pratoanche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 5 giugno 2025.Il Consigliere rel. est. La PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2019 n. 23356 sez. 2 - ud. 05-06-2025 -8-
Sentenza Cassazione n. 20869/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris