CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Supino (FR), in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (R M ) , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Alatri (FR), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] L. 197/2022 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 20 dicembre 2018, n. 9258/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 settembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito per la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento; udito per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla dichiarazione di estinzione del procedimento; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “IMM.GEN. 84S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 20 dicembre 2018, n. 9258/09/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa a ll’anno 20 0 8 con riguardo ad una cava per l’estrazione di materiali inerti in [OSCURATO:PERSONA] celio (RM) , censita in catasto con le particelle 540, 541e 585 del folio 26, per l’importo di € 34.966,09, oltre ad interessi moratori e sanzione amministrativa, ha rigettato l’appello proposto dal la medesima nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in qualità di concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune diGuidonia Montecelio (RM), e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 4 agosto 2016, n. 19190 / 35 /201 6 , con co mpensazione delle spese giudiziali;2. la C ommissione t ributaria r egionale ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario ed aveva annullato l’atto impositivo - sul presupposto che la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 16 maggio 2007, n. 23, aveva determinato in €/mq. 54,75il valore venale unitario per le aree fabbrica bili comprese nel la “ zona industriale CAR” e che la deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 10 settembre 2008, n. 178, in tema di riallineamento dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’ICI, non era stata recepita dal Consiglio Comunale; 3.l a “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l .” ha resistito con controricorso , mentre il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (R M ) è rimasto intimato; 4. in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a nove motivi. 1.1 c on il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 9 della legge reg. Lazio 6 dicembre 2004, n. 17, nonché del principio costituzionale di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’edificabilità delle aree destinate ad attività estrattiva potesse essere desunta dalla mera classificazione della pianificazione urbanistica, senza tener conto delle prescrizioni dettate dalla concessione mineraria; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 2697 cod. civ. e 59, comma 1, lett. g,del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il valore venale delle aree destinate ad attività estrattiva potesse essere determinato solamente in base ai criteri della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 16 maggio 2007, n. 23; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere statetenute in conto dal giudice di secondo grado le risultanze della perizia redatta dall’Agenzia del Territorio il 24 maggio 2007, dalla quale si evince che il valore venale delle aree fabbricabili comprese – come quelle appartenenti alla “[OSCURATO:SOCIETA]. ” - nella sottozona D/3 (“zona industriale –estrattiva”) della pianificazione urbanistica del medesimo Comune era stato stimato, per il periodo compreso dall’anno 2000 all’anno 2003, nella misura di €/mq 15,00 per i suoli di piccola consistenza e di €/mq 7,00 per i suoli di grande consistenza; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 42, 48 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il Consiglio Comunale avesse una competenza esclusiva ad individuare il valore medio delle aree fabbricabili per zone omogenee del territorio comunale. 1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il valore venale delle aree destinate ad attività estrattiva potesse essere determinato solamente in base ai criteri indicati dalla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 16 maggio 2007, n. 23; 1.6 con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per mancanza dei “parametri minimi motivazionali” di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato affermato dal giudice di secondo grado, con motivazione inesistente ed apparente, che le aree destinate ad attività estrattiva erano assimilabili alle aree destinate ad attività industriale sul piano del valore venale, senza tener conto che la perizia tecnica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM) (allegata alla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 16 maggio 2007, n. 23) era carente di qualsivoglia elemento di confronto tra “suoli commerciali” e “suoli estrattivi”, non essendo dato conoscere da quale atto contrattuale fosse stato ricavato il valore venale unitario di €/mq 78,21 (poi ridotto ad €/mq. 54,75), che era stato attribuito alla “zona industriale CAR”; 1.7 con il settimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la effettiva “allocazione” o “zonizzazione” delle aree destinate ad attività estrattiva secondo la pianificazione urbanistica, che non poteva essere alterata dall’ente impositore in sede di accertamento impositivo, là dove, invece, la classificazione nella sottozona urbanistica D/3 non riguardava l’intera estensione della cava, essendo compresa una cospicua consistenza della relativa superficie nella zona urbanistica F; pertanto, il valore venale unitario corrispondente non poteva essere esteso anche alla restante superficie con diversa classificazione; 1.8 c on l’ottavo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b, ultimo periodo, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM) avevaattestato – con certificazione rilasciata il 7 dicembre 2012 -che le aree destinate ad attività estrattiva erano comprese in parte nella sottozona D/3, in parte nella sottozona F/2, in parte nella sottozona F/4 della pianificazione urbanistica e non avevano vocazione edificatoria; 1.9 c on il nono motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che non sussistessero i presupposti per la disapplicazione della sanzione amministrativa irrogata per obiettiva incertezza normativa; 2. con istanza depositata il 3 luglio 2023, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di aver provveduto in unica soluzione al pagamento della somma previst a per il perfezionamento della definizioneagevolata, la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento; 2.1 come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 2.2secondo l’art. 1, commi 194 - 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processidichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200»;2.3 peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 2.4 va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve esserenotificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 8, quale modificata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 giugno 2023, n. 8, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendentialla data dell’1 gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali; 2.5 nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniegodella definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 2.6 in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; 2.7 in particolare, la contribuente ha adempiuto l’oner e di deposito entro il 10 luglio 2023 della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata, secondo la prescrizione de ll’art. 7 del regolamento comunale; 3.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha a nticipate , stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 4. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del procedimento