CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 2023
Cassazione n. 17829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di DANDRICCIO [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento, emesso dalla Corte d'Appello di Bari in data 24/07/2023, con il quale era stata rigettata un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata alla predetta nell'ambito di un processo a suo carico per reati in tema di stupefacenti. 2. Ricorre per cassazione la DANDRICCIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per '4\ non avere il Tribunale adeguatamente valutato il profilo dell'attualità delle esigenze, essendosi limitato ad un mero richiamo all'irrilevanza del tempo trascorso e alla mancanza di prova in ordine alla prosecuzione del programma terapeutico, e senza dare alcun rilievo al puntuale adempimento, da parte della DANDRICCIO, delle prescrizioni relative alle misure fin qui applicate. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale di Bari ha preso partitamente in considerazione i due elementi dedotti dalla difesa a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione della misura in atto, rigettandola con argomentazioni che appaiono immuni da censure deducibili in questa sede. 2.1. Da un lato, con riferimento al tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione del trattamento cautelare, il Tribunale ne ha evidenziato l'irrilevanza, in sé considerato, "trattandosi di circostanza che non può incidere direttamente sulle valutazioni riguardanti il pericolo di recidiva, tenuto conto che l'osservanza delle prescrizioni appartiene piuttosto alla fisiologia dell'applicazione della misura cautelare" (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato). La valutazione del Tribunale risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari» (Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, RV. 255832 - 01). 2.2. D'altro lato, il Collegio investito dell'appello ha escluso la possibilità di valutare, unitamente al decorso del tempo, l'ulteriore elemento dedotto dalla difesa, relativo al percorso di riabilitazione intrapreso dalla DANDRICCIO. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto decisivo il fatto che nessuna indicazione era stata fornita, dalla difesa ricorrente, in ordine alla continuazione del percorso riabilitativo anche dopo il periodo di applicazione di misura detentiva, né in ordine all'eventuale esito positivo del percorso medesimo: laddove invece proprio un siffatto esito avrebbe potuto "indurre a ritenere del tutto cessata, ovvero ulteriormente scemata, la condizione di abuso da sostanze stupefacenti che ha contribuito a determinare gli impulsi criminogeni dell'imputata" (cfr. pag. 3, cit.).Anche in questo caso, si tratta di rilievi del tutto immuni da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta: rilievi che la difesa si è limitata a confutare, inammissibilmente, con un mero richiamo all'avvenuto avvio del programma (cfr. pag. 3 del ricorso). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della C