CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 1957
Cassazione n. 04108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30/06/1957 avverso l'ordinanza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la censura proposta dal ricorso è manifestamente infondata non meritando critiche la valutazione di inammissibilità resa dal provvedimento impugnato in ragione della rimarcata aspecificità dell'appello, con la quale, in termini apodittici, si rivendicava la non configurabilità della falsa testimonianza ascritta all'imputata secondo i canoni propri della cosiddetta teoria del vero soggettivo senza mettere in luce le ragioni utili a sostenerla in fatto, non potendo valere al fine il mero riferimento alle valutazioni spese dal giudice adito con la sentenza che ebbe a definire il processo nel quale venne resa la testimonianza falsa, immediatamente superate dalle emergenze di indagine messe in evidenza dalla sentenza di primo grado ( pagina 3, dal secondo capoverso), immuni a censure specifiche sollevate con l'appello, dirette non solo a rassegnare la pacifica falsità del contenuto della deposizione resa ma la stessa possibilità di prospettare la tesi difensiva genericamente rivendicata con il gravame di merito e pedissequamente ribadita in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2