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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 660/2008

ECLI:EU:T:2008:340
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – *Acri.Tec (BioVisc) (causa T‑106/07) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Richiesta di marchio denominativo comunitario BioVisc – Marchi denominativi internazionali anteriori PROVISC e DUOVISC – Impedimento relativo alla registrazione – Mancanza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 43) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 660/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione fra la [OSCURATO:PERSONA]. e la *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische [OSCURATO:PERSONA].

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo «BioVisc» per prodotti della classe 5 – domanda n. 3 651 809 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA].

Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi internazionali «PROVISC» e «DUOVISC» per prodotti della classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento totale dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale dell’opposizione Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – *Acri.Tec (BioVisc) (causa T‑106/07) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Richiesta di marchio denominativo comunitario BioVisc – Marchi denominativi internazionali anteriori PROVISC e DUOVISC – Impedimento relativo alla registrazione – Mancanza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 43) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 660/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione fra la [OSCURATO:PERSONA]. e la *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische [OSCURATO:PERSONA]. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo «BioVisc» per prodotti della classe 5 – domanda n. 3 651 809 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA]. Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi internazionali «PROVISC» e «DUOVISC» per prodotti della classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento totale dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale dell’opposizione Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.
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