Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 660/2008
ECLI:EU:T:2008:340
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – *Acri.Tec (BioVisc)
(causa T‑106/07)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Richiesta di marchio denominativo comunitario BioVisc – Marchi denominativi internazionali anteriori PROVISC e DUOVISC – Impedimento relativo alla registrazione – Mancanza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26,
43)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 660/2006-2)
relativa ad un procedimento di opposizione fra la [OSCURATO:PERSONA]. e la *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische [OSCURATO:PERSONA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
*Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo «BioVisc» per prodotti della classe 5 – domanda n. 3 651 809
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA].
Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi internazionali «PROVISC» e «DUOVISC» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento totale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale dell’opposizione
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.