CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 4860/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato le modalità della condotta, la cui offensività, in considerazione delle espressioni utilizzate, non può rientrare nel paradigma della norma invocata; Ritenuto, infine, che le Zie-7Q~ censure relative alla mancata applicazione delle attenuanti generiche sono aspecifiche, dal momento che le argomentazioni sul punto sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con cui il ricorrente non mostra di confrontarsi (v. pag. 6). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichi P.Q.M