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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41012/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 DANIEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato il diniego o) t440/45-K delle circostanze attenuanti generiche con riferimento alla pena sentenza del Tribunale della stessa città in data 11 ottobre 2022 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio; ritenuta la doglianza manifestamente infondata, siccome aspecifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo alla personalità negativa dell'imputato (del quale sono stati richiamati i precedenti di polizia), l'assenza di resipiscenza, infine la gravità della condotta, in uno con l'assenza di elementi - allegati dalla difesa ovvero deducibili dagli atti - suscettibili di positiva valutazione e visto che tale motivazione - non manifestamente illogica - non è avversata dal ricorrente in modo specifico; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 DANIEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato il diniego o) t440/45-K delle circostanze attenuanti generiche con riferimento alla pena sentenza del Tribunale della stessa città in data 11 ottobre 2022 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio; ritenuta la doglianza manifestamente infondata, siccome aspecifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo alla personalità negativa dell'imputato (del quale sono stati richiamati i precedenti di polizia), l'assenza di resipiscenza, infine la gravità della condotta, in uno con l'assenza di elementi - allegati dalla difesa ovvero deducibili dagli atti - suscettibili di positiva valutazione e visto che tale motivazione - non manifestamente illogica - non è avversata dal ricorrente in modo specifico; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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