CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 19780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 13587-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llACUVA; 2022 - ricorrente - 1237 contro [OSCURATO:PERSONA]1 VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.33 (C/0 [OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1; - controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/05/2014 R.G.N. 2112/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9 maggio 2014, la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, a fronte della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Calabria avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della cessazione anticipata, rispetto alla scadenza fissata a cinque anni dalla data di decorrenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dei contratti a termine stipulati con il predetto Ente che conferivano e rinnovavano al Mazzei l'incarico di dirigente di settore presso il Dipartimento "[OSCURATO:PERSONA]" ovvero, in subordine, il risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del contratto concluso il 28.8.2006 (31.10.2006) fino alla data di scadenza triennale imposta dall'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, condannava la Regione Calabria al risarcimento del danno in misura pari agli emolumenti dovuti dal 16.1.2007 al 5.9.2008 in virtù del contratto stipulato tra le parti il 28.9.2005. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto legittima la cessazione anticipata dell'incarico conferito a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo essa riconducibile al sistema di spoil system di cui all'art. 1, comma 6, L.R. n. 12/2005,ma dovuto il risarcimento per l'illegittimità del termine, inferiore al triennio, e come tale in contrasto con il disposto dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 14 sexies, d.l. n. 155/2005 conv. con modif. in I. n. 168/2005, apposto al successivo contratto stipulato il 28.9.2005 e prorogato fino al 15.1.2007, da commisurarsi alle retribuzioni dovute dal successivo 16.1.2007 alla scadenza triennale del 5.9.2008. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Calabria affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Mazzei. Il procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 2 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e 10, comma 2, lett. A), L.R. n. 31/2010, confuta la ritenuta imperatività della disciplina statale, da qualificarsi, al contrario, come mera normazione di principio ed afferma l'applicabilità alla fattispecie dell'indicata norma regionale/che per la durata degli incarichi dirigenziali fissa solo termini massimi ma nessun termine minimo. Il motivo risulta infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 478 del 13.1.2014) secondo cui in ipotesi di affidamento negli enti locali di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione trova applicazione l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 14 sexies, d.l. n. 155/2005 conv. con modif. in I. n. 168/2005, per risultare la disciplina statale, attraverso la predeterminazione della durata minima dell'incarico, volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le proprie capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte f delYricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello L stesso art. 13. Così deciso