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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 09256/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che chiede la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento emesso in data 23/On 7/2019 la Corte di appello di Napoli ha revocato il decreto di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento numero 13.154/18 r.g. app., nonché del decreto di pagamento emesso il 10/4/2019 in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orso.

La Corte di appello di Napoli con provvedimento emesso il 25/09/2009 depositato il 27/09/2019 ha disposto anche la revoca del decreto di liquidazione delle competenze professionali emesso il 23/07/2019 sempre in favore del medesimo difensore.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per l'annullamento senza rinvio dei citati provvedimenti.

3. In particolare, l'avvocato D'Orso, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con istanza avanzata il 27/09/2019 chiedeva alla Corte di appello di Napoli, prima sezione penale, in riforma del provvedimento di revoca emesso il 23/07/2019, di mantenere solo la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio confermando il provvedimento di liquidazione emesso 11 10/04/2019 e di voler revocare il provvedimento di revoca emesso il 25/09/ 2019 e altresì confermando il decreto di liquidazione emesso il 23/07/2019.

4. La Corte di appello di Napoli, sezione prima penale, con ordinanza emessa il 30/09/2019, qualificava la richiesta difensiva come atto di opposizione disponendone la trasmissione alla Corte di appello civile.

In data 15/10/2019 la Corte di appello di Napoli, sempre la prima sezione penale, a parziale modifica dell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 113 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto di restituire gli atti al presidente della Corte di appello di Napoli quale giudice competente a decidere sul reclamo in oggetto, ritenendo che il ricorso vada qualificato come reclamo rivolto allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva precipuamente che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orso ha presentato la richiesta di revoca della revoca del decreto di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, automaticamente convertito dalla Corte di appello di Napoli in ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]Orso però non è abilitato alla difesa presso la Corte di cassazione come risulta da accertamenti eseguiti da questo ufficio.

Di talché l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, prodotto dalla conversione in ricorso per cassazione effettuata dalla Corte di appello di Napoli, risulta inammissibile.

2. In linea con una consolidata giurisprudenza la conversione in ricorso dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208).

Infatti il principio di conservazione degli atti - sotteso al meccanismo della conversione dell'istanza in ricorso per cassazione - non può consentire, più o meno artatamente, la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di impugnazione.

Diversamente il requisito della abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sarebbe facilmente eludibile con un ricorso presentato davanti al giudice di merito per fruire dell'automatica conversione dello stesso in ricorso per cassazione.

Si deve evidenziare che il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, previsto dall'art.568 cod. proc. pen., è espressione del più ampio principio generale di conservazione degli atti in forza del quale detta conversione si realizza soltanto se v'è il rispetto dei criteri oggettivi e dei requisiti sostanziali e formali dell'atto oggetto di conversione rispetto al regime del gravame.

Il principio del favor impugnationis non può di certo consentire una deroga all'osservanza dei requisiti di ciascun mezzo di impugnazione, ivi compreso quello della abilitazione del difensore ad esercitare il diritto di difesa davanti alle giurisdizioni superiori.

3. Sulla base di tali considerazioni la Corte, quindi, ritiene che mancando in capo all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orso, in merito all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la necessaria abilitazione all'esercizio della professione forense dinnanzi alla Corte di cassazione, si deve procedere alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r , A-[OSCURATO:PERSONA] CEPOWATOSt og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che chiede la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 23/On 7/2019 la Corte di appello di Napoli ha revocato il decreto di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento numero 13.154/18 r.g. app., nonché del decreto di pagamento emesso il 10/4/2019 in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orso. La Corte di appello di Napoli con provvedimento emesso il 25/09/2009 depositato il 27/09/2019 ha disposto anche la revoca del decreto di liquidazione delle competenze professionali emesso il 23/07/2019 sempre in favore del medesimo difensore. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per l'annullamento senza rinvio dei citati provvedimenti. 3. In particolare, l'avvocato D'Orso, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con istanza avanzata il 27/09/2019 chiedeva alla Corte di appello di Napoli, prima sezione penale, in riforma del provvedimento di revoca emesso il 23/07/2019, di mantenere solo la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio confermando il provvedimento di liquidazione emesso 11 10/04/2019 e di voler revocare il provvedimento di revoca emesso il 25/09/ 2019 e altresì confermando il decreto di liquidazione emesso il 23/07/2019. 4. La Corte di appello di Napoli, sezione prima penale, con ordinanza emessa il 30/09/2019, qualificava la richiesta difensiva come atto di opposizione disponendone la trasmissione alla Corte di appello civile. In data 15/10/2019 la Corte di appello di Napoli, sempre la prima sezione penale, a parziale modifica dell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 113 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto di restituire gli atti al presidente della Corte di appello di Napoli quale giudice competente a decidere sul reclamo in oggetto, ritenendo che il ricorso vada qualificato come reclamo rivolto allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva precipuamente che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orso ha presentato la richiesta di revoca della revoca del decreto di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, automaticamente convertito dalla Corte di appello di Napoli in ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]Orso però non è abilitato alla difesa presso la Corte di cassazione come risulta da accertamenti eseguiti da questo ufficio. Di talché l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, prodotto dalla conversione in ricorso per cassazione effettuata dalla Corte di appello di Napoli, risulta inammissibile. 2. In linea con una consolidata giurisprudenza la conversione in ricorso dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208). Infatti il principio di conservazione degli atti - sotteso al meccanismo della conversione dell'istanza in ricorso per cassazione - non può consentire, più o meno artatamente, la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di impugnazione. Diversamente il requisito della abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sarebbe facilmente eludibile con un ricorso presentato davanti al giudice di merito per fruire dell'automatica conversione dello stesso in ricorso per cassazione. Si deve evidenziare che il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, previsto dall'art.568 cod. proc. pen., è espressione del più ampio principio generale di conservazione degli atti in forza del quale detta conversione si realizza soltanto se v'è il rispetto dei criteri oggettivi e dei requisiti sostanziali e formali dell'atto oggetto di conversione rispetto al regime del gravame. Il principio del favor impugnationis non può di certo consentire una deroga all'osservanza dei requisiti di ciascun mezzo di impugnazione, ivi compreso quello della abilitazione del difensore ad esercitare il diritto di difesa davanti alle giurisdizioni superiori. 3. Sulla base di tali considerazioni la Corte, quindi, ritiene che mancando in capo all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orso, in merito all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la necessaria abilitazione all'esercizio della professione forense dinnanzi alla Corte di cassazione, si deve procedere alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r , A-[OSCURATO:PERSONA] CEPOWATOSt og
Decreto Cassazione n. 09256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris