CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2019
Cassazione n. 35048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali sideducono la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge conriferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato ditruffa contestato, non sono consentiti, oltre che manifestamente infondati, inquanto meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate edisattese dai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati difetti logici econforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata(si veda, in proposito, pag. 7 sulla rilevanza della titolarità della carta prepagatasu cui venivano accreditate somme di denaro) in presenza di una doppiadecisione conforme dei giudici di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01);che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’affermazione dellapenale responsabilità in ordine al delitto di truffa “on-line”, assume decisivorilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto, l’incameramento delprofitto illecito confluito su carta di credito intestata al soggetto agente,emergendo come evidenza il ruolo essenziale del predetto nella perpetrazione deldelitto (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Pmt, Rv. 289861-02);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]