CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Piccirillo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l’annullamento della sentenza del 13giugno 2024 della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna alla pena(principale) di due anni di reclusione ed euro 1200 di multa (oltre pene accessorie) irrogatacon sentenza del 16 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari, pronunciataall’esito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all’art. 600-quater, primoe secondo comma, cod. pen., per aver detenuto files contenenti immagini e video di naturapedopornografica. Il fatto è contestato come commesso in XXXXXil 16 ottobre 2021.1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 168-bis cod. pen. el’illogicità della motivazione per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di messa allaprova, e conseguente sospensione del processo, sulla base di una errata applicazione deiparametri normativi. La Corte territoriale, afferma, investita della medesima richiesta respintadal Giudice per l’udienza preliminare sulla base di argomenti censurati in sede diimpugnazione, ha confermato la decisione avversata in base ad un giudizio prognostico nonfavorevole all’imputato il quale aveva commesso un identico reato pochi mesi prima di quellooggetto di odierna regiudicanda. Si tratta, lamenta, dello stesso ragionamento già seguito dalprimo Giudice ma il pericolo di recidiva non può di per sé giustificare il diniego di messa allaprova non potendo il giudice limitarsi a valutare uno solo degli indici di cui all’art. 133 cod.pen., nemmeno se relativo ai precedenti penali. Al momento del fatto, prosegue, egli eraincensurato, prestava attività lavorativa e frequentava l’Università di XXXX (facoltà diencomia e commercio) e dopo aver scontato la custodia cautelare ha iniziato a frequentareun percorso di recupero psicologico presso la ASL di XXXXX Di tutti questi elementi non v’ètraccia nel provvedimento impugnato, nemmeno per confutarne l’irrilevanza o comunque leragioni della sub-valenza rispetto all’unico indice valorizzato dalla Corte di appello. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 247, comma 1-bis, 354 e 360cod. proc. pen. nonché l’illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ribadito lapiena utilizzabilità degli esiti della perquisizione informatica e della successiva analisiforense effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sullo smartphone sequestrato al ricorrente sulla basedi parametri avulsi dalla normativa di riferimento e travisando integralmente le censuredifensive.Deduce al riguardo che:(i) la polizia giudiziaria aveva eseguito il decreto di perquisizione emesso dal Pubblicoministero finalizzato alla acquisizione di “hardware (personal computer) e/o supporti di tipoelettronico (hard disk esterni, pen drive, supporti ottici e quant’altro)”, con indicazione allaP.G. di provvedere, ove possibile, con idonea "strumentazione e/o software in uso allaspecialità (Ennese, Fastbloc e quant’altro) ad esperire attività analitica in fase diperquisizione, dando atto nel verbale esplicitamente che le operazioni compiute non hannoalterato in alcun modo il contenuto del computer" e di adottare "tutte le misure tecnichedirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”;(ii) il 15 ottobre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito il decreto dando atto, a verbale,che l’imputato aveva spontaneamente consegnato il proprio cellulare;(iii) presso gli uffici di P.S. gli operanti avevano provveduto a visualizzare manualmentei dati memorizzati sul dispositivo telefonico riscontrando la presenza di un SMS di attivazionedel social network “Telegram” e solo dopo detta attività avevano proceduto a effettuare laperquisizione informatica mediante software UFED collegando lo smartphone ad uncomputer e scaricando i dati della memoria di massa, operazione all’esito della quale erastata accertata la presenza di 329 file immagini e 28 file video che non risultavanodall’esame visivo del cellulare;(iv) a seguito di ciò non è stata effettuata la copia forense del dispositivo ma, anzi, laPolizia giudiziaria, poiché il ricorrente era evidentemente titolare di almeno un accountTelegram, ha deciso, in modo del tutto autonomo, di reinstallare l’applicazione sul cellulareverifica al fine di accertare la presenza di conversazioni e file scambiati sull’account;(v) tale procedura ha determinato il rinvenimento sulle cartelle online di ulteriori filesvietati fino a raggiungere il numero complessivo contestato nella rubrica; (vi) le doglianze proposte in primo grado (esecuzione di operazioni che esorbitavanodalle indicazioni contenute nel decreto di perquisizione, compiute inoltre in violazione dellenorme che disciplinano gli accertamenti urgenti su dati informatici e le modalità diespletamento degli accertamenti tecnici irripetibili) sono state trattate solo marginalmente insede di merito essendosi i Giudici concentrati solo sul primo aspetto delle questioni dedotte(l’eccesso di delega).Lamenta che non è affatto vero che l’attività di accesso ai canali Telegram, effettuatacon nuovi codici di accesso e una nuova riconfigurazione dell'applicazione sul telefono, nonè stata suscettibile di alterare i dati originali in esso presenti. Si tratta di una conclusioneillogica ed avulsa da qualsiasi massima di esperienza: una cosa è prendere atto delcontenuto di uno smartphone, anche mediante sistemi di ispezione come quelli inizialmenteutilizzati nel caso di specie dalla polizia, altra é procedere autonomamente e ad iniziativa allariconfigurazione di una applicazione precedentemente installata su supporto oggetto diesame, e tale ricercare su cloud elementi non presenti sul termine sottoposto a verifica. E’ ilconcetto di “nuova riconfigurazione” che porta con sé l’idea del rinnovamento, della modificadello stato preesistente; è illogico sostenere il contrario. Le immagini e i video non eranopresenti nel terminale sequestrato ma sono stati acquisiti solo dopo che era stato rinvenuto ilmessaggio dell’attivazione dell’applicativo Telegram, ciò che aveva fatto pensare aglioperanti che il ricorrente avesse effettuato un nuovo accesso ai files vietati.In conclusione, si trattava di accertamento non ripetibile sicché gli operanti avrebberodovuto sequestrare il telefono e il Pubblico ministero procedere all’accertamento con leforme e le garanzie dell’art. 360 cod. proc. pen. In questo modo il tecnico avrebbe potutoeffettuare un duplicato informatico del contenuto dello smartphone al momento dellaperquisizione e verificare data e tempi di acquisizione e cancellazione dei files, l'esistenza dieventuali duplicati e, soprattutto, consentire al ricorrente di far partecipare alle operazioni unproprio consulente di parte. Inoltre, non solo gli agenti non hanno rispettato la direttivacontenuta nel decreto di perquisizione ma hanno anche violato gli artt. 247-bis, comma 1,cod. proc. pen., e 354, comma 2, cod. proc. pen. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 600-quater cod. pen. e laillogicità della motivazione derivante dal travisamento del dato probatorio di natura tecnica edalla pressoché totale omessa disamina dei rilievi difensivi e delle dichiarazioni dell’imputatoper averne la Corte di appello confermato il giudizio di penale responsabilità sulla base diuna errata analisi del funzionamento dell’applicativo utilizzato e di una incompletavalutazione dell’elemento soggettivo del reato.I Giudici di merito - afferma - hanno ritenuto che il rinvenimento di traccia dei filespedopornografici nel nuovo smartphone in uso all’imputato non potesse che derivaredall’accesso volontario e consapevole di questi che, altrettanto consapevolmente evolontariamente, aveva omesso di cancellare il proprio account in modo tale da manteneresu server esterno i contenuti dei quali era già in possesso e poterne disporre in ognimomento. A prescindere dalla inutilizzabilità dell’accertamento informatico (questionededotta con il secondo motivo), tale argomento non considera che l’applicativo utilizzato dalricorrente comporta l’automatico scaricamento dei files contenuti nelle cartelle su cloudindipendentemente dalla volontà dell’utilizzatore, così come indipendente dalla volontà deltitolare dell’account è l’eventuale inserimento di files nuovi da parte di soggetti iscritti alcanale ovvero il trasferimento a terzi di immagini e video ivi contenuti. Ora, in sede di esameil ricorrente aveva indicato le ragioni dell’accesso al proprio account Telegram attraverso ilnuovo cellulare ed aveva così spiegato di essersi connesso al canale della propria universitàper conoscere le date delle sessioni d’esame e le modalità di prenotazione. L’installazionedell’applicativo aveva comportato l’accesso simultaneo ai due account (quello italiano equello greco) con conseguente involontario download delle relative cartelle-files vietatiancora presenti on line a causa della mancata cancellazione degli stessi per la pendenzadell’indagine relativa al primo procedimento. È stata altresì accertata l’immediata rimozionedell’applicazione una volta effettuato l’accesso con conseguente cancellazione di quantoscaricato in automatico, comportamento che - sostiene il ricorrente - costituisce indicecontrario alla contestata coscienza e volontà di detenere il materiale per cui è processo.Questi dati di fatto non sono stati in alcun modo valorizzati in sede di merito essendosi iGiudici soffermati sull’intervenuto accesso e sulla presenza della traccia informatica delleimmagini senza alcuna valutazione della effettiva volontarietà della condotta, senza cioèaccertare la sussistenza del dolo cd. rafforzato richiesto dalla giurisprudenza di legittimitàper l’integrazione del delitto di detenzione di materiale pedopornografico, essendonecessario che chi detiene tale materiale abbia piena contezza di averne la disponibilità.Non è logicamente sostenibile che il ricorrente, pur volendo recuperare i filesprecedentemente detenuti sul cloud li abbia poi cancellati dallo smartphone il giorno stessoin cui ha acceduto agli stessi.Non possono ritenersi congruamente motivati due provvedimenti giurisdizionali che nonhanno fornito motivazione alcuna circa la irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'imputato aifini della valutazione di ipotesi alternative a quella formalizzata nella rubrica, censura cheriguarda sia il malgoverno della norma sostanziale (per carenza dell'elemento soggettivo delreato) sia il vizio di motivazione sotto il profilo della carente ricostruzione della fattispecieconcreta da parte del giudice di merito. Analogamente, non è stato valorizzato dalla Corte diappello l'aspetto temporale relativo, appunto, al computo del periodo di effettiva detenzionedei files da parte del ricorrente, essendo pacifico che, ai fini della configurabilità del reato dicui all’art. 660-quater cod. pen., è necessario che la detenzione del materiale illecito siprotragga per un tempo significativo, insussistente nel caso di specie. I dati posti a sostegnodelle sentenze di condanna appaiono incompatibili con la affermata pervicace intenzione delricorrente di detenere files pedopornografici, avendo questi effettuato un unico accessonell'arco temporale di sei mesi dalla prima perquisizione e provveduto a cancellare ilcontenuto delle cartelle il giorno stesso dell'accesso contestato.1.4.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza dell’art. 600-quater, secondo comma,cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla conferma, in appello, della circostanzaaggravante in questione in assenza di prova circa l’effettivo numero delle immaginicontestate e senza motivare sui rilievi sollevati nei motivi di gravame in relazione allaeventuale presenza di doppioni, questione che non può non rilevare ai fini del computofinalizzato all'integrazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità. La Corte diappello, senza argomentare al riguardo, ha confermato la circostanza aggravante sulla basedel solo dato numerico senza avere alcuna certezza sull’effettiva consistenza numerica delleimmagini e dei video detenuti, senza considerare cioè i possibili files corrotti, quelli nonvisionabili e quelli duplicati.1.5.Con il quinto motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 cod.pen. e la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanzedeterminazione della pena in misura prossima ai massimi edittali in assenza di vaglio deglielementi favorevoli all’imputato specificamente indicati in sede di gravame avverso lasentenza di primo grado (la giovane età del ricorrente, la sua pregressa incensuratezza, lapartecipazione attiva al processo, nell’ambito del quale si è sottoposto ad esame ed haammesso la pregressa detenzione del materiale, il percorso rieducativo intrapreso nei mesidi restrizione intramuraria, il percorso di riabilitazione psicologica intrapreso autonomamentecon l’ASL di competenza). L’evidente atteggiamento punitivo nei confronti del ricorrente èfrutto di ipotesi congetturali mai manifestati apertamente dai giudici di merito. Il riferimento èal fatto che le condotte per le quali è processo sono state commesse in un periodo storico incui il ricorrente lavorava come allenatore di calcio in una squadra giovanile e per quanto, adoggi, nessuno abbia mai mosso alcun rilievo sul suo comportamento nell'espletamento ditale attività (né le contestazioni attengono minimamente ad essa), resta il dubbio che lascelta di applicare la sanzione massima, senza alcuna attenuante e senza alcuna obiettivavalutazione in punto di prognosi di recidiva, sia stata effettuata proprio in ragione delpotenziale pericolo che i minori affidati al ricorrente, in modo del tutto congetturale,avrebbero corso, come peraltro si evince chiaramente dalla lettura della motivazione apagina 15 della sentenza. La quantificazione della pena in misura prossima ai massimiedittali ha eliso gli effetti premiali del rito richiesto e non è sorretta dallo standardmotivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in casi come questi. Chè, anzi,l’aver fissato la pena in prossimità del massimo edittale in considerazione del numero di filesposseduti si traduce, di fatto, nella duplicazione della circostanza aggravante di cui all’art.600-quater, secondo comma, cod. pen. La sospensione condizionale della pena è statanegata esclusivamente in considerazione della contiguità temporale dei due episodicontestati al ricorrente senza però tenere conto della situazione personale dell’imputato almomento della richiesta.2.Con memoria del 20 novembre 2025 il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.Il ricorrente risponde del reato a lui ascritto perché, sul proprio telefono cellulare,deteneva 357 files riproducenti immagini (329) e video (28) di natura pedopornografica;inoltre, perché aveva la disponibilità, tramite il cellulare in questione, di due account per lafruizione di servizi di messaggistica istantanea offerti attraverso l’applicazione “Telegram” alcui interno erano stati rivenuti due canali configurati come contenitori di file; nel primo,denominato “Photos”, erano stati rinvenuti 632 immagini di natura pedopornografica, nelsecondo, denominato “Videos”, erano stati rinvenuti video della medesima natura. Il fatto ècontestato come commesso in Bari il 16 ottobre 2021.2.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che:2.2.il 15 ottobre 2021 la polizia giudiziaria aveva eseguito una perquisizione informaticasui dispositivi elettronici in uso all’odierno ricorrente nell’ambito del diverso procedimentopenale RGNR n. 5297/2021;2.3.accertato il possesso di un nuovo dispositivo cellulare e, con il consenso delricorrente stesso, gli operanti diedero seguito alla perquisizione informatica alla ricerca,anche sulla “persona dell’indagato”, di “materiale informatico contenente immaginipedopornografiche”;2.4.la “preliminare attività analitica in fase di perquisizione” effettuata “con idoneastrumentazione e/o software in uso alla specialità (Encase, FAstBloc, e quant’altro)” (così ildecreto di perquisizione trascritto, in parte qua, dalla Corte di appello), aveva consentito diaccertare nell’immediato il possesso dei citati 357 files;2.5.dall’ulteriore attività investigativa era emerso che l’imputato, dopo aver installatol’applicazione Telegram, aveva registrato due account, uno associato all’utenza italianaXXXXXXXXXXXXX (priva di interesse investigativo), l’altro all’utenza telefonica grecaXXXXXXXXXXXX sulla quale veniva utilizzato il falso nomeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed in relazione al quale risultavano creati due canali in cuiil ricorrente risultava amministratore ed unico utente iscritto;2.6.nel primo canale, denominato “Photos”, venivano rinvenuti 632 files ritraentiimmagini pedopornografiche, nel secondo canale, denominato “Videos” venivano rinvenuti267 files video della medesima natura;2.7.dall’analisi delle conversazioni presenti sull’applicazione di messaggistica Telegramsi era accertato che nell’account di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX erano stati ricevuti filesdi natura pedopornografica e ne erano stati inviati altri della medesima natura a treinterlocutori diversi, il 1° aprile 2021 (a tale XXXXXX), tra il 17 marzo 2021 ed il 9 ottobre2021 (a tale XXXXXXXXXXXXXXXX), nonché tra il 21 giugno 2020 e l’11 ottobre 2021 (atale XXXXXX);2.8.il materiale pedopornografico è stato dunque scambiato, in parte, dopo laperquisizione del 28 aprile 2021 eseguita nell’ambito di altro procedimento iscritto sempreper la medesima tipologia di reati;2.9.a tal fine il ricorrente, privato dei dispositivi precedentemente usati, si era munito diun altro dispositivo per rientrare in possesso delle immagini e dei video che non avevaesitato a scambiare con terze persone;2.10.in particolare, dopo il primo sequestro si era dotato di un nuovo dispositivo nellacui memoria deteneva i files immagini e video immediatamente rinvenuti dalla poliziagiudiziaria in sede di perquisizione, dispositivo mediante il quale aveva anche reiteratol’accesso a Telegram ricevendo il 9 ottobre 2021 il codice di verifica via SMS dallapiattaforma dell’applicazione con acquisizione e scambio di nuovi files di naturapedopornografica; subito dopo l’accesso aveva disinstallato l’applicazione nell’intento dioccultare la propria condotta illecita.3.Tanto premesso, il primo motivo è infondato.3.1.In primo grado il ricorrente aveva chiesto la sospensione del processo con messaalla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. e, in subordine, di essere ammesso al ritoabbreviato.3.2.La Corte di appello ha rigettato la richiesta sulla scorta del giudizio prognosticosfavorevole formulato nei confronti dell’imputato il quale, pochi mesi dopo la perquisizioneeffettuata il 28 aprile 2021 nell’ambito di altro procedimento per fatti analoghi, non avevaesitato a reiterare la propria condotta ponendo in essere quelle meglio descritte ai §§ 2.7-2.10 che precedono.3.3.Il ricorrente se ne duole sostenendo che il giudizio prognostico doveva nutrirsianche di altri indicatori (quelli riportati al § 1.1 del [OSCURATO:PERSONA] in fatto) del tutto negletti dallaCorte di appello che avrebbe dovuto focalizzare la propria attenzione alla situazione in cuiversava il richiedente al momento della domanda 3.4.La Corte di cassazione condivide le conclusioni rassegnate sul punto dal PG.3.5.Va preliminarmente ribadito che, in tema di sospensione del processo per la messaalla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presuppostodell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputatodal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamentopresentato. (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01; Sez. 5, n. 7983del 26/10/2015, Matera, Rv. 266256 - 01 secondo cui l'impossibilità di formulare con esitofavorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce chequest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione delprogramma di trattamento).3.6.Si è al riguardo precisato che anche la presenza di un precedente penale specificopuò essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in sensonegativo nella stima della prognosi (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv.266299 - 01).3.7.La Corte di appello ha prediletto la circostanza che l’imputato, dopo aver subito laprima perquisizione, si era attivato per reiterare le medesime condotte oggetto delprecedente procedimento nell’ambito del quale, come detto, egli aveva subito unaperquisizione. Il ragionamento dei Giudici territoriali non è manifestamente illogico nellaparte in cui ha ritenuto di attribuire prevalenza a questo dato rispetto a tutti gli altri. Nè è disecondario momento il fatto che l’appello era sul punto decisamente generico.3.8.È, dunque, una questione di fatto che può essere dedotta in sede di legittimità neilimiti stabiliti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. dovendosi escludere che il sindacatodella Corte di cassazione possa spingersi oltre la presa d’atto della non manifesta illogicitàdella motivazione quando, come nel caso di specie, nemmeno contraddittoria né frutto ditravisamenti di sorta.4.Il secondo motivo è infondato.Le questioni ampiamente dedotte dal ricorrente si risolvono, ove astrattamente fondate,in una inutilizzabilità non patologica degli esiti della perquisizione informatica e dellasuccessiva analisi forense effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] postale. La violazione delle procedure edelle garanzie stabilite dall’art. 360 cod. proc. pen. non comporta la inutilizzabilità patologicadell’accertamento irripetibile compromettendo, semmai, l’immediata utilizzabilitàdibattimentale del relativo risultato probatorio che non può essere direttamente inserito delfascicolo del dibattimento di cui all’art. 431 cod. proc. pen.Coerentemente, la richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullitàderivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile, non preceduto dagliavvisi alle parti. (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Ramella, Rv. 256106 - 01; Sez. 4, n. 360del 11/11/1994, dep. 1995, Presta, Rv. 201551 - 01; Sez. 6, n. 10066 del 04/02/2025,Demasi, non mass.; Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024, dep. 2025, Bufano, non mass. sul punto;Sez. 5, n. 46781 del 30/09/2021, Bevacqua, non massimata).Il principio giurisprudenziale ha trovato corrispondente codificazione nell’art. 438,comma 6-bis, cod. proc. pen., secondo il quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta,come nel caso di specie, nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità nonassolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità non derivanti dalla violazione di un divietoprobatorio.Si è al riguardo precisato che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensidell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla"violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divietistabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite inspregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o inviolazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali osovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 - 01 che ha esclusola deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti infase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato).Si tratta di insegnamento che costituisce declinazione pratica del principio secondo ilquale l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizionedella prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, pereffetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 cod. proc. pen. Ed invero,quest'ultima norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale,applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminatolo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, puroperando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccomecorrelate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza dialcune formalità di assunzione della prova - vizio che non pone il procedimento formativo oacquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo nonrispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti - la seconda presupponendo, invece, lapresenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effettodel procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori delsistema processuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644 - 01, in fattispecierelativa a perquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al reato,ritenuto dalla S.C. atto dovuto).5.Il terzo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casiconsentiti dalla legge nella fase di legittimità.5.1.Il ricorrente predica l’involontario download delle cartelle e files ancora presenti online in conseguenza della mancata cancellazione degli stessi a causa della pendenzadell’indagine relativa al primo procedimento. La mancanza del dolo è corroborata, sostiene,dalla immediata cancellazione di tali files dallo smartphone il giorno stesso in cui vi avevaacceduto. Sotto altro profilo sostiene l’insussistenza oggettiva del reato in contestazione inconsiderazione del breve arco di tempo durante il quale tali files sarebbero stati presenti nelproprio dispositivo. Si sarebbe trattato di un unico accesso nell’arco temporale di sei mesidalla prima perquisizione cui avrebbe fatto seguito l’immediata cancellazione del contenutodelle cartelle avvenuta il giorno stesso dell’accesso.5.2.Si tratta di deduzione generica che prescinde completamente dalla ricostruzione deifatti come effettuata, senza sbavature logiche e travisamenti di sorta, dalla Corte di appellonei termini già indicati al § 2 che precede. Giova ricordare che il ricorrente, dopo aver subito,nell’aprile 2021, un primo sequestro nell’ambito di un precedente e separato procedimento,si era procurato un nuovo dispositivo cellulare sul quale aveva (ri)attivato l’applicazioneTelegram recuperando i dati del proprio account, mai cancellato, e procedendo allo scambiodi alcuni files con altri utenti, tenendo dunque un comportamento attivo significativo dellaconsapevole e volontaria detenzione di materiale scambiato anche con altri.5.3.Con questi precisi dati, che escludono sul piano logico, prima ancora che giuridico,la fondatezza della tesi difensiva dell’accesso occasionale e involontario finalizzato ad altriscopi (la connessione al canale dell’università per conoscere le date delle sessioni d’esamee le modalità di prenotazione), il ricorrente non si misura affatto, rendendo così generica, peraspecificità, la propria deduzione, monca nella parte in cui neglige la ratio decidendi nel suocomplesso.5.4.I motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste afondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv.255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazionedella correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni delprovvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv.240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che ilricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limitidell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda sianoesposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione dellasentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivinon può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - apena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnatavengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridicodelle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimentoimpugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli acritica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014).5.5.Va in ogni caso respinta la tesi difensiva secondo la quale il delitto di cui all’art. 600-quater cod. pen. richiede una sorta di “dolo rafforzato” visto che la consapevolezza delladetenzione del materiale pedopornografico nulla toglie e nulla aggiunge alla natura genericadel dolo richiesto ai fini della integrazione del reato (nel caso di specie dallo scambio edell’invio dei files). L’avverbio “consapevolmente” che qualifica la condotta del detenere (edel procurarsi) materiale pedopornografico esclude dalla fattispecie tipica condotte colpose ecertamente inconsapevoli e comunque sorrette da dolo eventuale, essendo richiesto il dolodiretto ma non quello intenzionale (Sez. 3, n. 41067 del 20/09/2007, S., Rv. 238079 - 01;Sez. 3, n. 913 del 09/12/2015, dep. 2016, V, non mass.; Sez. 3, n. 38435 del 13/05/2015, L.C., non mass.; Sez. 3, n. 10491 del 16/01/2014, S., non mass.).6.Il quarto motivo è inammissibile perché generico.Ed invero, l’appello era generico e perplesso sul punto nella misura in cui l’imputato siera limitato a ipotizzare la possibile esistenza di duplicati e/o files corrotti senza alcunaspecifica allegazione in tal senso. Correttamente, di conseguenza, la Corte di appello si èpedopornografico.7.Il quinto motivo è manifestamente infondato.7.1.Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, alla pena di due anni di reclusionee 1200 euro di multa così determinata: applicata la circostanza aggravante di cui al secondocomma dell’art. 600-quater cod. pen. e negate le circostanze attenuanti generiche, la pena èstata fissata nella misura di tre anni di reclusione e 1800 euro di multa e quindi diminuita diun terzo per la scelta del rito. La circostanza aggravante eleva il minimo edittale a 25 giornied il massimo a cinque anni di reclusione.7.2.La Corte di appello ha confermato la condanna ritenendo la pena adeguata allagravità del fatto e alla personalità del suo autore. Ha in particolare stigmatizzato la pervicaciadel suo agire, non essendosi egli limitato alla detenzione del prodotto pedopornografico maavendo provveduto anche alla sua trasmissione a soggetti rimasti ignoti. Ha inoltreevidenziato che il ricorrente svolgeva attività di preparatore atletico nel settore giovanile diuna squadra di calcio occupandosi di minori tra i cinque e gli undici anni e che aveva avutorapporti intimi e sistematici con minori in età preadolescenziale. Non è pertanto vero che laCorte territoriale abbia fondato la propria decisione solo sul numero dei files detenutiduplicando surrettiziamente (questa è la critica) la reazione sanzionatoria a frontedell’autonoma portata aggravante dell’ingente quantità di materiale pedopornografico. Lospiega bene la Corte di appello che, consapevole della propria scelta, la motiva anche con lapersonalità fortemente criminale del ricorrente, «come desumibile dalla allarmantereiterazione del grave reato a brevissima distanza di tempo dal precedente sequestro».7.3. Sotto altro profilo, la quantificazione della pena è affare del giudice di merito le cuideterminazioni possono essere sindacate in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall’art. 606cod. proc. pen., non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice nell’esercizio di unadiscrezionalità che è sua propria. Sicché quando la motivazione non sia manifestamenteillogica, contraddittoria o carente a nulla vale, come fa il ricorrente, obiettare possibili esitidecisori alternativi e diversi fondati su argomenti (la giovane età, la pregressaincensuratezza, la attiva partecipazione al processo, il percorso rieducativo intrapreso neimesi di restrizione intramuraria e quello volontariamente intrapreso presso la ASL dicompetenza) ritenuti implicitamente soccombenti dalla Corte di appello (cui, peraltro, nonrisultano nemmeno sottoposti negli stessi termini oggi devoluti).7.4.Quanto alle circostanze attenuanti generiche, costituisce principio consolidatoquello secondo il quale il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis,disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace,Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generichenon è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1,n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cuimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269).7.5.Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato la mancanza di positivi elementidi valutazione non avendo ritenuto tali quelli genericamente dedotti dall’imputato in sede diimpugnazione della sentenza di primo grado giudicati esplicitamente sub-valenti rispetto alleragioni della quantificazione della pena in termini superiori al medio edittale.7.6.Generiche sono le deduzioni relative alla mancata concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena, spiegata dalla Corte di appello con un giudizioprognostico negativo che si alimenta delle medesime considerazioni sulla recidivanzadell’imputato e sulla sua personalità a loro volta desunte da dati di fatto non travisati. Edinvero non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, quando sia congruamentemotivato, il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena,che trovi fondamento nella prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputatocondannato (Sez. 6, n. 1173 del 11/11/1981, dep. 1982, Fois, Rv. 152044 - 01, Sez. 7, n.37570 del 11/09/2024, Madeddu, non mass.; Sez. 4, n. 20810 del 28/03/2024, Agelli, nonmass.; Sez. 7, n. 12232 del 15/12/2023, dep. 2024, Seferovic, non mass.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.