CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 1957
Cassazione n. 37033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1957 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Carte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti civili; udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese; udito il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che, nel riportarsi alla memoria depositata, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, in riforma della pronunzia, appellata ai soli fini civili, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vercelli del 9 maggio 2017 nei confronti del ricorrente, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, oltre spese processuali per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 595 cod. pen. e 167 D.Igs. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare con la sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato per la condotta di diffamazione ascrittagli, nella qualità di direttore responsabile del quotidiano on line [OSCURATO:PERSONA], per aver indicato una serie di persone quali appartenenti alla massoneria e facendo intendere che la loro professionalità e ogni loro azione pubblica o privata era strettamente legata a siffatta appartenenza per la presunta capacità dell'ordine massonico di convogliare utilità sulle persone ad esso appartenenti o comunque vicine (capo B). Era stata altresì contestatala violazione della normativa sul trattamento dei dati personali rivelando la appartenenza dei suddetti alla massoneria (capo A). 2. Avverso la decisione della Corte di appello Gabotto ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 167 D. Igs n.196/2003. Osserva la difesa che la fattispecie incriminatrice richiede che dalla pubblicazione del dato derivi nocumento all'interessato; la sentenza impugnata lo fa discendere dal pregiudizio nell'opinione pubblica nei confronti di appartenenti a logge massoniche anche in ragione di fatti di cronaca che hanno avuto grande risonanza mediatica. La motivazione è carente perché non spiega il motivo per cui nel contesto descritto l'appartenenza alla massoneria di per sé comporti conseguenze dannose. È illogica dal momento che nella medesima pronunzia si afferma che la qualifica di massone di per sé non comporta discredito alla persona. Manca inoltre qualsivoglia motivazione sull'elemento soggettivo che, nel caso di specie, si configura come dolo specifico e cioè "nel fine di trarre profitto o creare danno", laddove l'unico fine era quello di informare. 2.2. Con il secondo e il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'esercizio del diritto di cronaca. La sentenza impugnata sul punto omette qualsivoglia motivazione aderendo alle censure dell'appellante Santagostino, non rispondendo all'obbligo di motivazione rafforzata in ragione della sentenza di assoluzione di primo grado dove il giudice aveva affermato che: la notizia di appartenenza alla massoneria è libera; - l'accostamento della iscrizione alla loggia del Santagostino in concomitanza con la pendenza di un procedimento giudiziario a suo carico non produce ulteriore significato che trascende la notizia.Nel caso di specie sussiste la verità della notizia, la continenza delle modalità espressive e l'interesse pubblico alla conoscenza. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assenza di un obbligo di motivazione rafforzata a seguito del capovolgimento della sentenza di assoluzione di primo grado. La Corte viola l'obbligo motivazionale rafforzato non affrontando la parte della contestazione che si riferisce alla portata diffamatoria implicitamente sussistente ("[..]facendo intendere che la loro professionalità e ogni loro azione pubblica o privata era strettamente legata a siffatta appartenenza per la presunta capacità dell'ordine massonico di convogliare utilità sulle persone ad esso appartenenti o comunque vicine[..]") 2.4 Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge circa la riconducibilità della testata on line alla nozione di stampa e alla impossibilità di prevedere la evoluzione giurisprudenziale circa la interpretazione estensiva della nozione tale da far riconoscere responsabilità penale per omesso controllo in capo al direttore responsabile. La responsabilità al Gabotto deriva dalla sua qualità di direttore del quotidiano on line e la sentenza che ha esteso la nozione di stampa anche al quotidiano on line con conseguente responsabilità del direttore è del 2018 mentre gli articoli sono stati pubblicati tra l'ottobre e il dicembre 2015. Siffatta applicazione contrasta con l'art. 25 cost. e l'art. 7 CEDU (si veda il caso Contrada). 2.5. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge rispetto all'art.5 cod. pen. da intendersi come ignoranza di legge inevitabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Quanto all'elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice (art. 167 D. Igs n.196/2003), occorre evidenziare che il rinvio ad altre fonti, contenuto nella norma, completa il precetto penale del reato in esame attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco" e il ricorso ad atti sottordinati nella gerarchia delle fonti: nel caso in esame, con parere del 14 gennaio 2021 - richiesto dal Ministero della Giustizia - l'Autorità per la protezione dei dati personali ha precisato che gli iscritti alla massoneria serbano un diritto alla riservatezza sulla loro appartenenza alla detta associazione. Al momento dei fatti, dunque, non vi erano indicazioni in merito al diritto alla riservatezza quanto alla iscrizione alla massoneria.1.2. Quanto all'elemento soggettivo del reato, questa Certe ha chiarito che nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 del D. Lgs. n. 196 del 2003, il nocumento è costituito dal pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento. (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Rv. 275456). La sentenza impugnata non ha operato buon governo del principio richiamato: per motivare il nocumento alla persona offesa ha, con motivazione contraddittoria, sostenuto che, seppure la qualifica di massone non implichi di per sé discredito della persona, nell'opinione pubblica sussiste un pregiudizio per gli appartenenti alla loggia massonica anche per fatti di grande rilevanza mediatica che si sono riverberati negativamente sugli aderenti all'ordine; ha richiamato assertivamente e genericamente "fatti di grande rilevanza mediatica" che hanno determinato conseguenze pregiudizievoli per gli iscritti alla logica, privi tuttavia di qualsiasi riferimento concreto al caso in esame. 2. Il secondo e il quarto motivo risultano anche essi fondai:i. Occorre preliminarmente evidenziare che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278145). 2.1. Lo scritto del ricorrente appare coperto dall'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e critica. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'associazione alla massoneria, se ed in quanto risponda al dettato costituzionale e legislativo, come nella specie, è libera, e pertanto, l'attribuzione della qualifica di massone non implica di per sé alcun discredito della persona' (Sez. 5, n. 12588 del 24/10/1995, Rv. 203949). Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, gli articoli richiamati e oggetto di contestazione non operano un collegamento "malizioso" tra l'iscrizione all'ordine massonico da parte di Santagostino e le sue vicende giudiziarie e l'ottenimento di particolari prerogative. A tal proposito questa Corte ha recentemente chiarito che, in tema di diffamazione, il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio. (Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, dep 2023, Rv. 284044). L'accostamento dell'iscrizione alla loggia massonica da parte del Santagostino in concomitanza con la pendenza di un procedimento giudiziario a suo carico non produce ulteriore significato che trascende la notizia, come evidenziato sin dalla sentenza di primo grado. Nel caso di specie sussiste: - la verità della notizia (l'iscrizione alla loggia massonica e la pendenza coeva del procedimento giudiziario); - la continenza delle modalità espressive, peraltro mai posta in contestazione, non risultando dalla lettura degli articoli in esame l'utilizzo di espressioni violente, gratuitamente offensive o inappropriate; - l'interesse pubblico alla conoscenza dell'informazione, legato anche alla notorietà di Santagostino nella circoscritta comunità cittadina in ragione della professione svolta. 3. L'accoglimento dei motivi richiamati assorbe logicamente le ulteriori censure contenute negli altri motivi di ricorso. 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i fatti contestati non sussistono. P.Q.M. Annull