CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44107/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il \ 14/5/2019 la Corte di Appello di Napoli confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino, in data 1/3/2016, in ordine al delitto di estorsione ai danni di una dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] srl, nella prospettazione accusatoria commesso nella qualità di amministratore della società, costringendo la dipendente con la minaccia di licenziarla e di non farla lavorare presso altre attività commerciali, ad accettare la retribuzione di 350 euro mensili, pur firmando una busta paga di 1.031,00 euro mensili. La Corte di appello, infatti, riformava parzialmente la sentenza di primo grado soltanto in ordine al trattamento sanzionatorio, escludendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando in pejus la pena nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 1000 di multa. 2. A sostegno del ricorso il Vetromile ha articolato tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per essere stata riformata la sentenza di primo grado, in ordine al trattamento sanzionatorio, in accoglimento di un motivo di appello del Pubblico Ministero oggetto di rinuncia di fatto da parte dello stesso P.G. in sede di discussione e conclusioni. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte civile in sede di testimonianza nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Assume il ricorrente che la deposizione testimoniale della persona offesa D'Isanto, di per sé non priva di incongruenze, sarebbe stata smentita da diversi testimoni, e che non sarebbe configurabile alcun timore di perdere il lavoro da parte della teste Giugni, invece non creduta dalla Corte territoriale, perché aveva testimoniato quando già non lavorava più presso l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assoluta mancanza di qualsiasi motivazione in merito alla derubricazione della fattispecie contestata in quella p. e p. dall'art. 393 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Anche la difesa ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha a tal fine allegato sentenza del Tribunale di Napoli che, in altro procedimento, ha assolto il Vetromile da analoghe accuse ai danni di altra dipendente dell'albergo in parola, ritenendo non attendibile la teste D'Isanto. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 5.1. Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto / non può ravvisarsi alcuna rinuncia ai motivi di ricorso proposti, da parte dell'ufficio del pubblico ministero, per il sol fatto che in sede di precisazione delle conclusioni il P.G. rappresentante dell'accusa non abbia insistito nella richiesta, formulata in sede di gravame, di negare al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. Questa Corte di cassazione, infatti, ha avuto modo di evidenziare che la rinuncia all'impugnazione costituisce atto abdicativo di carattere formale che non ammette equipollenti, dovendo risultare espressa in modo chiaro ed inequivoco la volontà di rinunciare all'impugnazione; pertanto la dichiarazione effettuata dal procuratore generale in sede di discussione di non volere coltivare l'appello non costituisce una valida rinuncia all'impugnazione (Sez. 1, n. 42157 del 04/10/2006, Rv. 235567) né, a maggior ragione, equivale a rinuncia all'impugnazione la mera richiesta del rappresentante della pubblica accusa che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato (Sez. 3, n. 1591 del 29/10/2009 Rv. 245754), sollecitazione, peraltro, da ritenersi nel caso in esame meramente implicita nella richiesta del P.G. di modificare solo l'aumento di pena per la continuazione. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, eiservatl al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La responsabilità del Vetromile in ordine al reato ascrittogli è stata riconosciuta dai giudici di merito senza incorrere in alcun vizio logico e con cd. doppia conforme sicché, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve farsi riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 266617): nel caso di specie, le argomentazioni dei giudici di merito hanno reso adeguatamente conto delle ragioni per le quali, pur a fronte di un giudizio civile in materia di lavoro che, governato da regole probatorie diverse da quelle del processo penale, ha portato a sentenze definitive non favorevoli per le lavoratrici, le dichiarazioni della persona offesa D'Isanto dovevano, invece, ritenersi attendibili, anche perché riscontrate dagli accertamenti della Guardia di Finanza, che avevano evidenziato molteplici inadempimenti da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei lavoratori, soprattutto con riferimento alla regolarizzazione delle assunzioni ed al rispetto degli obblighi verso l'INPS, ed in occasione del primo accesso della P.G. non era stato rinvenuto alcun documento relativo alla D'Isardo (pag. 6 della sentenza impugnata). Analogamente, il provvedimento impugnato ha anche evidenziato, quale ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, le smentite che le dichiarazioni del ricorrente in ordine al proprio ruolo nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano ricevuto da diverse testimonianze, che lo avevano indicato come gestore dell'albergo anche prima di assumere formalmente il ruolo di amministratore di questa. Nello stesso tempo, soprattutto la sentenza di primo grado ha dato adeguatamente conto (cfr. pag. 5) delle ragioni di sospetto in ordine all'attendibilità della deposizione della teste Giugno, risultata addetta alla reception e priva di contratto, come tale potenzialmente timorosa di perdere il lavoro, e soprattutto smentita da altre dichiarazioni, quali quelle del teste Arciprete, sia in ordine alla sua assunzione che in ordine al ruolo del Vetromile. A fronte di tali coerenti argomentazioni, giova ricordare che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto tale modo di procedere trasformerebbe la Corte, giudice della motivazione, nell'ennesimo giudice del fatto: non sono deducibili in questa sede, pertanto, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). A tal proposito, peraltro, deve riconoscersi anche l'inammissibilità della produzione, da parte della difesa, in 411egato alle conclusioni scritte, della sentenza del Tribunale di Napoli - successiva alla sentenza in questa sede impugnata - che, in altro procedimento, ha assolto il Vetronnile da analoghe accuse ai danni di altra dipendente dell'albergo in parola: nel giudizio di legittimità, infatti, possono essere prodotti i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, ma sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino - come nel caso in esame - un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). 5.3. La prospettazione difensiva volta a configurare un mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella minaccia di licenziamento rivolta ad una dipendente al fine di farle accettare la retribuzione di gran lunga inferiore a quella risultante in busta paga, oltre che formulata in termini assolutamente generici (non spiegandosi in alcun modo cosa possa indurre a ritenere conforme a diritto corrispondere una retribuzione inferiore a quella indicata in busta paga), è così manifestamente infondata da rendere inammissibile, per carenza d'interesse, la censura volta avverso la sentenza di secondo grado, che non ha preso in considerazione tale motivo di appello, ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammen