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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34274/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3of [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il. ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un mese e dieci giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.

Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'atteggiamento molesto assunto dall'imputato nei confronti della vittima, protrattosi dal settembre del 2017 al maggio del 2018.

Ritenuto che sulle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'oblazione invocata dall'imputato la Corte di appello di Palermo si soffermava correttamente, richiamando, a pagina 1 della sentenza impugnata, la gravità dei fatti di reato e i precedenti penali del ricorrente.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

DEPOSITATA Così deciso il 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3of [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il. ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un mese e dieci giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'atteggiamento molesto assunto dall'imputato nei confronti della vittima, protrattosi dal settembre del 2017 al maggio del 2018. Ritenuto che sulle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'oblazione invocata dall'imputato la Corte di appello di Palermo si soffermava correttamente, richiamando, a pagina 1 della sentenza impugnata, la gravità dei fatti di reato e i precedenti penali del ricorrente. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. DEPOSITATA Così deciso il 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris