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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12974/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Otot& 4NA° t5- \.1lI. 34 \ek,VU Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta a far dichiarare la non eseguibilità del titolo costituito dalla sentenza n. 29 del 2021 della stessa Corte di appello, emessa a conclusione del procedimento per mandato di arresto europeo n. 67 del 2020 e che specificamente ha rifiutato la consegna all'Autorità giudiziaria greca di [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto, ai fini dell'esecuzione, la sentenza di condanna ad anni ventitré di reclusione pronunciata dalla Corte di Salonicco il 27 settembre 2018.

2. La sentenza della Corte di appello di Venezia ha ampiamente motivato sui temi della mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al processo in Grecia, celebrato in assenza e dei limiti con i quali l'Autorità giudiziaria italiana può, nei casi come quello in esame, operare un adattamento della pena irrogata.

La richiesta deve pertanto essere respinta perché pretende di trattare nuovamente le due questioni; invero attinenti al merito deciso con la sentenza ormai irrevocabile.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla violazione dell'equo processo convenzionale consumate nel giudizio di cognizione innanzi all'Autorità giudiziaria greca.

Nel processo celebrato dinnanzi alla Corte di assise di Salonicco l'imputato rimase assente nell'unica udienza, di cui esso si compose, del 27 settembre 2018.

L'Autorità greca ritenne legittimo il processo perché la citazione a giudizio risultava notificata al difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA], difensore peraltro rimasto pur egli assente.

La legislazione della Grecia viola i principi convenzionali, e contrasta con le norme costituzionali italiane, nella misura in cui consente che il processo si svolga in assenza di imputato e difensore senza che siano messi in campo presidi minimi per consentire una seria ed effettiva conoscenza legale, da parte dell'imputato, dell'atto di citazione o quanto meno della celebrazione del processo a suo carico. 3.2.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla ineseguibilità della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA].

La pena inflitta al ricorrente è ineseguibile per eccessività e sproporzionalità oltre che difetto di comparazione con la contestazione originaria operata dall'Autorità giudiziaria ellenica.

Il vero è che la condotta contestata al ricorrente non corrisponde alla fattispecie di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e 3- ter, lett. b), d.

Igs. n. 286 del 1998 ma a quella dell'art. 12, comma 5, dello stesso decreto.

La pena irrogata eccede pertanto il limite legale previsto per l'omologo reato previsto dalla legge italiana.

Peraltro, la celebrazione del processo in assenza avrebbe dovuto comportare il rifiuto al riconoscimento della sentenza di condanna straniera.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che ora si espongono.

2. Come bene osservato dal Procuratore generale, le questioni che sono state proposte al giudice dell'esecuzione hanno formato oggetto del giudizio di cognizione diretto al riconoscimento della sentenza di condanna straniera.

In quella sede, e non poteva essere operata una scelta diversa, sono stati affrontati i temi che ora il ricorso ripropone, ossia lo svolgimento in assenza dell'imputato del giudizio penale dinnanzi all'Autorità giudiziaria greca e la dedotta sproporzione sanzionatoria rispetto alle previsioni edittali che nel nostro ordinamento sono riservate a quel tipo di illecito.

È principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui il giudice dell'esecuzione non può esaminare domande che sono state prese in considerazione dal giudice della cognizione e che naturalmente rientrano nelle attribuzioni di quest'ultimo.

Il giudicato che così si forma sulle statuizioni del giudice della cognizione preclude iniziative volte a trasformare indebitamente il procedimento di esecuzione in un giudizio di sostanziale revisione di decisioni irrevocabili.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Otot& 4NA° t5- \.1lI. 34 \ek,VU Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta a far dichiarare la non eseguibilità del titolo costituito dalla sentenza n. 29 del 2021 della stessa Corte di appello, emessa a conclusione del procedimento per mandato di arresto europeo n. 67 del 2020 e che specificamente ha rifiutato la consegna all'Autorità giudiziaria greca di [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto, ai fini dell'esecuzione, la sentenza di condanna ad anni ventitré di reclusione pronunciata dalla Corte di Salonicco il 27 settembre 2018. 2. La sentenza della Corte di appello di Venezia ha ampiamente motivato sui temi della mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al processo in Grecia, celebrato in assenza e dei limiti con i quali l'Autorità giudiziaria italiana può, nei casi come quello in esame, operare un adattamento della pena irrogata. La richiesta deve pertanto essere respinta perché pretende di trattare nuovamente le due questioni; invero attinenti al merito deciso con la sentenza ormai irrevocabile. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla violazione dell'equo processo convenzionale consumate nel giudizio di cognizione innanzi all'Autorità giudiziaria greca. Nel processo celebrato dinnanzi alla Corte di assise di Salonicco l'imputato rimase assente nell'unica udienza, di cui esso si compose, del 27 settembre 2018. L'Autorità greca ritenne legittimo il processo perché la citazione a giudizio risultava notificata al difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA], difensore peraltro rimasto pur egli assente. La legislazione della Grecia viola i principi convenzionali, e contrasta con le norme costituzionali italiane, nella misura in cui consente che il processo si svolga in assenza di imputato e difensore senza che siano messi in campo presidi minimi per consentire una seria ed effettiva conoscenza legale, da parte dell'imputato, dell'atto di citazione o quanto meno della celebrazione del processo a suo carico. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla ineseguibilità della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA]. La pena inflitta al ricorrente è ineseguibile per eccessività e sproporzionalità oltre che difetto di comparazione con la contestazione originaria operata dall'Autorità giudiziaria ellenica. Il vero è che la condotta contestata al ricorrente non corrisponde alla fattispecie di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e 3- ter, lett. b), d. Igs. n. 286 del 1998 ma a quella dell'art. 12, comma 5, dello stesso decreto. La pena irrogata eccede pertanto il limite legale previsto per l'omologo reato previsto dalla legge italiana. Peraltro, la celebrazione del processo in assenza avrebbe dovuto comportare il rifiuto al riconoscimento della sentenza di condanna straniera. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che ora si espongono. 2. Come bene osservato dal Procuratore generale, le questioni che sono state proposte al giudice dell'esecuzione hanno formato oggetto del giudizio di cognizione diretto al riconoscimento della sentenza di condanna straniera. In quella sede, e non poteva essere operata una scelta diversa, sono stati affrontati i temi che ora il ricorso ripropone, ossia lo svolgimento in assenza dell'imputato del giudizio penale dinnanzi all'Autorità giudiziaria greca e la dedotta sproporzione sanzionatoria rispetto alle previsioni edittali che nel nostro ordinamento sono riservate a quel tipo di illecito. È principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui il giudice dell'esecuzione non può esaminare domande che sono state prese in considerazione dal giudice della cognizione e che naturalmente rientrano nelle attribuzioni di quest'ultimo. Il giudicato che così si forma sulle statuizioni del giudice della cognizione preclude iniziative volte a trasformare indebitamente il procedimento di esecuzione in un giudizio di sostanziale revisione di decisioni irrevocabili. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 febbraio 202
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