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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 6 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di ricettazione.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata nonché il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., sono reiterativi poiché non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputata in considerazione del fatto che la stessa non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza delle statue di provenienza furtiva rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che, anche in ordine al mancato inquadramento della condotta dell'imputata come di lieve entità, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato a pagina 4, alla luce della complessiva valutazione del fatto e dell'evidente gravità della condotta in esame, tenendo conto del danno non solo economico sofferto dalle persone offese, che hanno visto profanate le tombe dei loro cari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 6 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata nonché il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., sono reiterativi poiché non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputata in considerazione del fatto che la stessa non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza delle statue di provenienza furtiva rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che, anche in ordine al mancato inquadramento della condotta dell'imputata come di lieve entità, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato a pagina 4, alla luce della complessiva valutazione del fatto e dell'evidente gravità della condotta in esame, tenendo conto del danno non solo economico sofferto dalle persone offese, che hanno visto profanate le tombe dei loro cari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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