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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 36357/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 8 giugno 2021 il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da 3in 3enfu, di applicazione della disciplina della continuazione fra i reati di cui alla sentenza pronunciata in data 7 luglio 2014 dal Tribunale di Firenze ed alla sentenza 24 gennaio 2017 dalla Corte di appello di Firenze.

L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati commessi in arco temporale troppo ampio.

2. Il difensore di 3in 3enfu ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen. per aver il Tribunale omesso di considerare la omogeneità dei reati e l'identità del contesto nel quale erano stati commessi.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione avendo il giudice dell'esecuzione omesso di confrontarsi con la memoria della difesa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivi generici e di merito.

1. Quanto alla doglianza, proposta con il secondo motivo, in ordine alla mancata valutazione del contenuto della memoria depositata dalla difesa nel giudizio avanti il giudice dell'esecuzione, va rilevata la genericità del motivo.

Invero, posto che la mancata valutazione del contenuto di una memoria difensiva non rileva in sé, bensì in relazione all'adeguatezza motivazionale secondo i parametri della effettività, coerenza e congruità logica, la censura proposta avrebbe dovuto compiutamente indicare i temi, le prove, gli argomenti dedotti nella memoria e non esaminati dal giudice.

Il motivo, invece, si è limitato a censurare la omessa risposta alla memoria, senza indicare i temi, posti nel contraddittorio, rispetto ai quali la motivazione risulterebbe mancante ovvero solo apparente.

2. Il primo motivo articola la censura evidenziando che il primo giudice avrebbe valorizzato unicamente la significativa distanza temporale tra i reati, senza considerare che si trattava di reati tra loro omogenei e commessi nell'ambito della medesima attività commerciale.

Si tratta, in realtà, di argomenti che propongono una censura diretta al merito della decisione e non, come solo è consentito nel giudizio di legittimità, alla struttura della motivazione.

A fronte di una motivazione che, seppur sinteticamente, ha indicato II dato fattuale ritenuto, non illogicamente, incompatibile con una contestuale deliberazione dei reati, il primo motivo ha contrapposto il rilievo di altri dati oggettivi, di segno contrario, sollecitando il collegio, non tanto ad una verifica della motivazione sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica, bensì ad un nuovo giudizio di merito, prospettiva che non è consentita in sede di legittimità.

3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 8 giugno 2021 il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da 3in 3enfu, di applicazione della disciplina della continuazione fra i reati di cui alla sentenza pronunciata in data 7 luglio 2014 dal Tribunale di Firenze ed alla sentenza 24 gennaio 2017 dalla Corte di appello di Firenze. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati commessi in arco temporale troppo ampio. 2. Il difensore di 3in 3enfu ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen. per aver il Tribunale omesso di considerare la omogeneità dei reati e l'identità del contesto nel quale erano stati commessi. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione avendo il giudice dell'esecuzione omesso di confrontarsi con la memoria della difesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivi generici e di merito. 1. Quanto alla doglianza, proposta con il secondo motivo, in ordine alla mancata valutazione del contenuto della memoria depositata dalla difesa nel giudizio avanti il giudice dell'esecuzione, va rilevata la genericità del motivo. Invero, posto che la mancata valutazione del contenuto di una memoria difensiva non rileva in sé, bensì in relazione all'adeguatezza motivazionale secondo i parametri della effettività, coerenza e congruità logica, la censura proposta avrebbe dovuto compiutamente indicare i temi, le prove, gli argomenti dedotti nella memoria e non esaminati dal giudice. Il motivo, invece, si è limitato a censurare la omessa risposta alla memoria, senza indicare i temi, posti nel contraddittorio, rispetto ai quali la motivazione risulterebbe mancante ovvero solo apparente. 2. Il primo motivo articola la censura evidenziando che il primo giudice avrebbe valorizzato unicamente la significativa distanza temporale tra i reati, senza considerare che si trattava di reati tra loro omogenei e commessi nell'ambito della medesima attività commerciale. Si tratta, in realtà, di argomenti che propongono una censura diretta al merito della decisione e non, come solo è consentito nel giudizio di legittimità, alla struttura della motivazione. A fronte di una motivazione che, seppur sinteticamente, ha indicato II dato fattuale ritenuto, non illogicamente, incompatibile con una contestuale deliberazione dei reati, il primo motivo ha contrapposto il rilievo di altri dati oggettivi, di segno contrario, sollecitando il collegio, non tanto ad una verifica della motivazione sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica, bensì ad un nuovo giudizio di merito, prospettiva che non è consentita in sede di legittimità. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 36357/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris