Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:C:2011:816
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑389/10 P
KME [OSCURATO:PERSONA] AG, già KM [OSCURATO:PERSONA] AG e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dei tubi idrotermosanitari in rame — Ammende — Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione — Ricorso giurisdizionale effettivo»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Obbligo di prendere in considerazione l’impatto concreto sul
mercato — Misurabilità — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A, primo comma)
2.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato complessivo dell’impresa interessata — Fatturato realizzato
con le merci oggetto dell’infrazione — Rispettiva presa in considerazione — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
3.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione — Maggiorazione dell’importo
in funzione della durata dell’infrazione — Non necessità di dimostrare un rapporto diretto fra tale durata e una violazione
più grave delle regole di concorrenza
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 B)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Comportamento divergente da quello convenuto
in seno all’intesa — Valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, secondo trattino)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata — Presa in considerazione
— Non costituisce un obbligo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Valutazione economica complessa — Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA]
— Sindacato giurisdizionale — Controllo di legittimità — Portata
(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende — Motivazione
della decisione — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Sindacato giurisdizionale — Competenza
del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata
(Art. 261 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 17 e n. 1/2003, art. 31)
10.
Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Sindacato giurisdizionale sulle decisioni
adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza — Sindacato di legittimità e di merito, tanto in diritto quanto in fatto
— Violazione — Insussistenza
(Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
1.
Secondo il punto 1, parte A, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo
2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, nella valutazione del criterio della gravità
dell’infrazione occorre prendere in considerazione l’impatto concreto di quest’ultima sul mercato solo quando esso sia misurabile.
L’accertamento dell’impatto concreto di un’intesa sul mercato presuppone infatti il confronto fra la situazione del mercato
creata dall’intesa e quella che sarebbe stata creata dal libero gioco della concorrenza. Data la molteplicità delle variabili
che potrebbero produrre un impatto su mercato, un confronto del genere implica necessariamente la formulazione di ipotesi.
(v. punti 38-39)
2.
Sebbene, ai fini della determinazione dell’ammenda per infrazione alle regole di concorrenza, si possa tener conto tanto del
fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa
stessa, quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione, che è atta a fornire un’indicazione
dell’entità di quest’ultima, il fatturato complessivo di un’impresa costituisce tuttavia una mera indicazione, approssimativa
ed imperfetta, delle dimensioni di quest’ultima. Peraltro, non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo
rispetto agli altri criteri di valutazione della gravità dell’infrazione.
(v. punti 59-60)
3.
Qualora, conformemente al punto 1, parte B, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, l’importo deciso in base alla gravità
dell’infrazione sia maggiorato per tenere conto della sua durata, non è necessario dimostrare concretamente un rapporto diretto
fra tale durata e un danno maggiore arrecato agli obiettivi comunitari perseguiti dalle regole di concorrenza. Infatti, ai
fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo,
ove risulti che esso mira a restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza. Ciò si verifica in particolare per
quanto riguarda gli accordi che comportano restrizioni manifeste della concorrenza quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione
del mercato.
(v. punti 74-75)
4.
Affinché sia loro riconosciuta la circostanza attenuante di cui al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo
5, del trattato CECA, i contravventori devono dimostrare di aver adottato un comportamento concorrenziale o, perlomeno, di
aver chiaramente e significativamente infranto gli obblighi di attuazione dell’intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento,
e di non aver dato l’impressione di aderire all’accordo istigando altre imprese ad attuare l’intesa di cui trattasi.
Infatti, un’impresa che, malgrado la concertazione con le proprie concorrenti, persegua una politica più o meno indipendente
sul mercato può semplicemente tentare di utilizzare l’intesa a proprio vantaggio. Se le fossero riconosciute circostanze attenuanti,
sarebbe troppo semplice per le imprese minimizzare il rischio di dover pagare un’ammenda ingente se esse potessero approfittare
di un’intesa illecita e beneficiare in seguito di una riduzione dell’ammenda per il fatto di aver svolto solo un ruolo limitato
nell’attuazione dell’infrazione, mentre il loro atteggiamento ha istigato altre imprese a comportarsi in maniera più dannosa
per la concorrenza.
Un’impresa che cessi di partecipare ad un’intesa non si trova quindi nella stessa situazione di un’impresa che aderisce all’intesa,
ma non le dà attuazione o cessa di farlo. In quest’ultimo caso, infatti, l’impresa continua a nuocere alla concorrenza a causa
della sua partecipazione alle eventuali discussioni e della circostanza che la sua partecipazione all’intesa è idonea ad istigare
altre imprese a tenere un comportamento dannoso per la concorrenza.
Peraltro, di norma, i cartelli nascono nel momento in cui un settore economico soffre delle difficoltà e, in linea di principio,
tali difficoltà non possono costituire una circostanza attenuante.
(v. punti 93-95, 97)
5.
Quando determina l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a tener conto della situazione deficitaria dell’impresa,
dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un ingiustificato vantaggio in termini
di concorrenza alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, tanto meno, a prendere
in considerazione la presunta incapacità di pagare dovuta ad una sanzione finanziaria inflitta a causa di un’altra infrazione
al diritto della concorrenza, dato che l’impresa è la prima responsabile di siffatta situazione, che essa ha provocato con
un comportamento illecito.
Peraltro, la difficoltà di comparare il livello delle ammende inflitte a imprese che abbiano partecipato ad accordi diversi,
su mercati distinti, in epoche talvolta distanti tra loro, può risultare dalle condizioni necessarie per l’attuazione di un’efficace
politica della concorrenza. Dunque, il fatto che in casi precedenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto delle difficoltà finanziarie
di un’impresa non implica che essa debba effettuare la medesima valutazione in un caso successivo.
(v. punti 103-105)
6.
Sebbene negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse, quali la determinazione dell’importo delle ammende inflitte
per infrazione alle regole di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] disponga di un potere discrezionale in materia economica, ciò non
implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati
di natura economica. Infatti, nell’ambito del controllo di legittimità, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare
non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare
se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione
complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.
Il giudice dell’Unione ha il compito di effettuare il controllo di legittimità ad esso incombente sulla base degli elementi
prodotti dalla parte ricorrente a sostegno dei motivi dedotti. In occasione di tale controllo, il giudice non può basarsi
sul potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione
in sede di applicazione dei criteri relativi alla fissazione dell’ammenda, indicati negli orientamenti per il calcolo delle
ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del
trattato CECA, né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto
in fatto quanto in diritto.
(v. punti 121, 129)
7.
Per determinare l’importo delle ammende per infrazione alle regole di concorrenza si deve tenere conto della durata delle
infrazioni e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della loro gravità, quali il comportamento di ciascuna
delle imprese, il ruolo svolto da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che esse hanno
potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di
tale tipo rappresentano per la Comunità europea. Devono essere presi in considerazione elementi obiettivi come il contenuto
e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato
e il deterioramento subito dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota
di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva.
(v. punti 123-124)
8.
Per considerazioni attinenti alla trasparenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, in
cui indica a quale titolo prenderà in considerazione l’una o l’altra circostanza dell’infrazione e le conseguenze che potranno
esserne tratte riguardo all’importo dell’ammenda. Tali orientamenti, che enunciano una regola di condotta indicativa della
prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni compatibili
con il principio della parità di trattamento, si limitano a descrivere il metodo di valutazione dell’infrazione adottato dalla
[OSCURATO:PERSONA] e i criteri che quest’ultima si obbliga a seguire nel determinare l’importo dell’ammenda. Spetta pertanto alla
[OSCURATO:PERSONA], quando motiva la propria decisione, spiegare, in particolare, la ponderazione e la valutazione che essa ha effettuato
degli elementi considerati.
(v. punti 126-128)
9.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende inflitte per infrazione alle regole di concorrenza, la competenza
estesa al merito che era riconosciuta al giudice dell’Unione dall’art. 17 del regolamento n. 17 è attualmente riconosciuta
dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’art. 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del
mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza,
a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta.
Tuttavia, l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e il procedimento dinanzi ai
giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio
dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta alla parte ricorrente sollevare motivi contro
tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi. Tale condizione procedurale non contraddice la regola
secondo cui, per infrazioni alle regole di concorrenza, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa
riscontra e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione.
Ciò che si richiede a un ricorrente nell’ambito di un ricorso giurisdizionale, infatti, è di identificare gli elementi contestati
della decisione impugnata, di formulare censure a tale riguardo e di addurre prove, che possono essere costituite da seri
indizi, volte a dimostrare che le proprie censure sono fondate.
(v. punti 130-132)
10.
Il controllo previsto dai Trattati sulle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza implica che il giudice
dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di
annullare la decisione impugnata e di modificare l’ammontare delle ammende. Non risulta quindi che il controllo di legittimità
di cui all’art. 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, prevista
all’art. 31 del regolamento n. 1/2003, sia contrario ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva che figura
all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(v. punto 133)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 dicembre 2011 (
*
)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato dei tubi idrotermosanitari in rame – Ammende – Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione – Ricorso giurisdizionale effettivo»
Nel procedimento C‑389/10 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 28 luglio 2010,
KME [OSCURATO:PERSONA] AG
, già KM [OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Osnabrück (Germania);
[OSCURATO:SOCIETA]
, già Tréfimétaux SA, con sede in Courbevoie (Francia);
[OSCURATO:SOCIETA]
, già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Firenze,
rappresentate dagli avv.ti M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G.C. Rizza, avvocato, T. Graf, advokat, e M. Piergiovanni,
avvocato,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dai sigg. E. [OSCURATO:PERSONA] e S. Noë, in qualità di agenti, assistiti dal sig. C. Thomas, solicitor, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas (relatore), A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 maggio 2011,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione, la KME [OSCURATO:PERSONA] AG, già KM [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «KME [OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:SOCIETA], già
Tréfimétaux SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), e la [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»)
(in prosieguo, indicate collettivamente: il «gruppo KME»), chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado
dell’Unione europea 19 maggio 2010, causa T‑25/05, KME [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con
la quale quest’ultimo ha respinto la loro domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte loro ai sensi dell’art. 2,
lett. g)‑i), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell’art. [81 CE]
e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1/38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE]
e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204) disponeva quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento
del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, [CE] o dell’articolo [82 CE],
b) non osservino un onere imposto in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1.
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
3
Il regolamento n. 17 è stato abrogato è sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), applicabile dal
1° maggio 2004.
4
L’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 è redatto nei seguenti termini:
«2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente
o per negligenza:
a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato (...)
(...)
Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato
totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.
(...)
3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
5
L’art. 31 di tale regolamento dispone quanto segue:
«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni
con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o
la penalità di mora irrogata».
6
Il preambolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo:
gli «orientamenti»), applicabile all’epoca dell’adozione della decisione controversa, recitava:
«I principi indicati negli orientamenti (...) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo
delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo,
sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla [OSCURATO:PERSONA] nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10%
del volume d’affari globale delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente
e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della
concorrenza.
La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà [d’ora in poi] sullo schema seguente,
che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti
e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
7
Ai sensi del punto 1 degli orientamenti, «[tale] importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione,
che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17».
8
Per quanto riguarda il criterio della gravità, il punto 1, A, degli orientamenti dispone che, per valutare la gravità dell’infrazione,
occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato
geografico rilevante. Le infrazioni sono classificate in tre categorie: infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni
molto gravi.
9
Secondo gli orientamenti, costituiscono infrazioni molto gravi in particolare le restrizioni orizzontali del tipo «cartelli
di prezzi» e ripartizione dei mercati. L’importo di base dell’ammenda applicabile è «oltre i 20 milioni di [euro]». Gli orientamenti
evidenziano la necessità di differenziare tale importo di base onde tenere conto della natura dell’infrazione commessa, dell’effettiva
capacità economica dell’autore dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori,
dell’effetto dissuasivo dell’ammenda nonché delle conoscenze e delle infrastrutture giuridico‑economiche delle imprese che
consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento. Si precisa altresì
che in caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, potrà essere opportuno tenere conto del peso specifico, e dunque dell’impatto
reale sulla concorrenza, del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una
disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione.
10
Per quanto riguarda la durata delle infrazioni, gli orientamenti distinguono tra infrazioni di breve durata, in generale per
periodi inferiori a un anno, infrazioni di media durata, in generale per periodi da uno a cinque anni, e infrazioni di lunga
durata, in generale per periodi superiori a cinque anni. Per quest’ultimo tipo di infrazioni è prevista una maggiorazione
dell’ammenda che per ciascun anno può essere pari al 10% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione.
Gli orientamenti prevedono altresì una maggiorazione delle ammende più consistente per le infrazioni di lunga durata, nell’intento
di sanzionare realmente le restrizioni che hanno arrecato un pregiudizio durevole ai consumatori e di aumentare l’interesse
dell’impresa a denunciare l’infrazione o a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA].
11
A norma del punto 2 degli orientamenti, l’importo di base dell’ammenda può essere maggiorato in presenza di circostanze aggravanti
quali, in particolare, la recidiva della medesima impresa o delle medesime imprese per un’infrazione del medesimo tipo. Secondo
il punto 3 di detti orientamenti, tale importo di base può essere ridotto in caso di circostanze attenuanti particolari, quali
il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione, la mancata applicazione di
fatto degli accordi o la collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione
della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4;
in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).
12
Dal 1° settembre 2006 gli orientamenti sono stati sostituiti dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
13
La comunicazione sulla cooperazione definisce le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso
delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte,
o beneficiare di riduzioni del loro ammontare. Secondo il titolo B di tale comunicazione, in particolare l’impresa che denunci
l’intesa alla [OSCURATO:PERSONA] prima che quest’ultima abbia proceduto ad un accertamento e senza che essa già disponga di informazioni
sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’intesa denunciata o che sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della
prova dell’esistenza dell’intesa beneficia di una riduzione pari almeno al 75% dell’ammontare dell’ammenda o della totale
non imposizione della medesima. Secondo il titolo D di detta comunicazione, un’impresa può beneficiare di una riduzione dal
10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda se, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, fornisce alla [OSCURATO:PERSONA]
informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione.
14
La comunicazione sulla cooperazione è stata sostituita, a partire dal 14 febbraio 2002, dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002,
C 45, pag. 3). Nella causa in esame la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia applicato la comunicazione sulla cooperazione, dato che è questa
la comunicazione che le imprese hanno preso in considerazione quando hanno collaborato con la [OSCURATO:PERSONA].
Fatti
15
Le ricorrenti, insieme ad altre imprese produttrici di semilavorati in rame e leghe di rame, hanno partecipato ad un’intesa
volta a fissare i prezzi e a ripartirsi i mercati, nonché a scambiarsi informazioni riservate sul mercato dei tubi idrotermosanitari
in rame.
16
In seguito ad accertamenti e indagini, il 3 settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, di cui un
sunto è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 13 luglio 2006 (GU L 192, pag. 21).
17
Quanto alla valutazione della gravità dell’infrazione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della natura propria
dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, dell’estensione del mercato geografico di cui trattasi e della dimensione
del mercato stesso. L’istituzione ha fatto valere che le pratiche di ripartizione dei mercati e di fissazione dei prezzi,
come quelle considerate nel caso di specie, costituivano, per la loro stessa natura, un’infrazione molto grave e ha ritenuto
che il mercato geografico interessato dal cartello corrispondesse a quello del territorio dello Spazio economico europeo (SEE).
[OSCURATO:PERSONA] ha parimenti tenuto conto del fatto che il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame costituiva un settore
industriale molto rilevante. Per quanto riguarda l’impatto concreto sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che sussistevano
prove sufficienti per dimostrare che il cartello aveva globalmente prodotto determinati effetti sul mercato interessato. [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto la conclusione che le imprese interessate avessero commesso un’infrazione molto grave.
18
[OSCURATO:PERSONA] ha individuato nella decisione controversa quattro gruppi che riteneva rappresentativi dell’importanza relativa
delle imprese nell’infrazione di cui trattasi. Il gruppo KME è stato considerato come il principale attore sul mercato interessato
ed è stato classificato nella prima categoria.
19
Le quote di mercato sono state determinate in funzione del fatturato, realizzato da ogni contravventore, proveniente dalle
vendite di tubi idrotermosanitari in rame sul mercato complessivo dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento
e dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica. [OSCURATO:PERSONA] ha conseguentemente fissato l’importo di
partenza delle ammende in EUR 70 milioni per il gruppo KME.
20
In considerazione del fatto che, sino al giugno 1995, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] costituivano congiuntamente un’impresa
distinta dalla KME [OSCURATO:PERSONA], l’importo di partenza delle ammende fissato in EUR 70 milioni in tutto per il gruppo KME è stato
ripartito come segue: EUR 35 milioni per il gruppo KME, EUR 17,5 milioni per la KME [OSCURATO:PERSONA]; EUR 17,5 milioni per la [OSCURATO:SOCIETA]
e la [OSCURATO:SOCIETA] in solido.
21
Dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato gli importi di partenza delle ammende del 10% per anno
compiuto di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno. Così,
si è concluso nel senso che:
– al gruppo KME, dal momento che ha partecipato al cartello per cinque anni e sette mesi, doveva essere applicata una maggiorazione
del 55% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 35 milioni;
– al gruppo KME [OSCURATO:PERSONA], dal momento che ha partecipato al cartello per sette anni e due mesi, doveva essere applicata una maggiorazione
del 70% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 17,5 milioni; e
– alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che hanno partecipato al cartello per cinque anni e dieci mesi, doveva essere
applicata una maggiorazione del 55% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 17,5 milioni.
22
Pertanto, come emerge dal punto 719 delle decisione controversa, dopo il computo della maggiorazione in base alla durata dell’infrazione,
gli importi di base delle ammende inflitte alle ricorrenti sono stati determinati come segue:
– per il gruppo KME: EUR 54,25 milioni;
– per la KME [OSCURATO:PERSONA]: EUR 29,75 milioni; e
– per la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (in solido): EUR 27,13 milioni.
23
Quali circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai punti 758 e 759 della decisione controversa, ha tenuto conto
del fatto che il gruppo KME e il gruppo costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo,
collettivamente, il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]»), nel contesto delle loro rispettive cooperazioni, le avevano fornito talune informazioni
non riconducibili alla comunicazione sulla cooperazione. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo di base dell’ammenda
inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] di EUR 40,17 milioni, il che corrisponderebbe all’ammenda che sarebbe stata inflitta a detto
gruppo per il periodo di durata dell’infrazione da settembre 1989 a luglio 1997, il cui accertamento era stato reso possibile
dalle informazioni che il gruppo medesimo aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al gruppo KME, come emerge dai punti 760
e 761 della decisione controversa, l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta è stato ridotto di EUR 7,93 milioni
in ragione della sua cooperazione, che aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare che l’infrazione di cui trattasi comprendeva
i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica.
24
Conformemente agli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato
gli importi delle ammende da infliggere alle imprese destinatarie della decisione impugnata come segue:
– per il gruppo KME: EUR 32,75 milioni;
– per la KME [OSCURATO:PERSONA]: EUR 17,96 milioni;
– per la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (in solido): EUR 16,37 milioni.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
25
Le ricorrenti hanno sollevato sette motivi, tutti vertenti sulla fissazione dell’importo dell’ammenda loro inflitta. Tali
motivi riguardavano, rispettivamente, l’inadeguata presa in considerazione dell’impatto concreto del cartello sul mercato
ai fini del calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda, l’errata valutazione della dimensione del settore su cui ha inciso
il cartello, l’errata valutazione dell’importanza del gruppo KME sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame, l’errato
aumento dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della durata del cartello, l’omessa considerazione di talune circostanze
attenuanti, l’errata applicazione della comunicazione sulla cooperazione e l’omessa considerazione della precaria situazione
finanziaria del gruppo KME.
26
Il Tribunale ha respinto tutti i motivi sollevati ed il ricorso nella sua interezza.
27
Esso ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] diretta all’aumento dell’importo delle ammende.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
28
Il gruppo KME chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– nei limiti del possibile e fondandosi sui fatti prodotti dinanzi alla Corte, annullare parzialmente la decisione controversa
e ridurre l’importo dell’ammenda inflittagli;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale, o
– in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
29
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare il gruppo KME alle spese.
30
La Corte, in riunione generale, ha deciso che la causa in esame fosse trattata senza conclusioni e che la trattazione orale
avvenisse lo stesso giorno della causa Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (C‑386/10 P), vertente sulla medesima intesa. Tuttavia, dato che
le ricorrenti hanno sollevato vari motivi simili a quelli fatti valere nel contesto della causa KME [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(C‑272/09 P), la cui trattazione orale è avvenuta anteriormente, e che le vedeva opposte, anche in quel frangente, alla [OSCURATO:PERSONA],
in una causa relativa ad una precedente decisione che puniva un’intesa parallela nel mercato dei tubi industriali in rame,
le parti sono state invitate a prendere in considerazione, in occasione dell’udienza dibattimentale, le conclusioni presentate
il 10 febbraio 2011 dall’avvocato generale Sharpston in tale causa.
Sull’impugnazione
31
Il gruppo KME deduce sei motivi relativi, rispettivamente, a diversi errori di diritto riguardanti l’impatto dell’infrazione
sul mercato nonché la presa in considerazione del fatturato e della durata dell’infrazione, alla violazione degli orientamenti
nonché dei principi di equità e di parità di trattamento in assenza di considerazione di talune circostanze attenuanti, alla
violazione degli orientamenti e ad un errore di motivazione e, infine, alla violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale
effettivo.
Sul primo motivo, vertente su diversi errori di diritto riguardanti l’impatto dell’infrazione sul mercato
Argomenti delle parti
32
Le ricorrenti spiegano che il loro primo motivo riguarda i punti 81‑92 della sentenza impugnata. Tali punti sono preceduti
da un sunto degli argomenti delle parti e da una presa di posizione del Tribunale in merito alla ricevibilità di taluni argomenti
e di due nuove relazioni economiche prodotte dalle ricorrenti per dimostrare l’assenza di impatto reale dell’infrazione sul
mercato. Il Tribunale, al punto 77 della sentenza impugnata, conclude che detti argomenti e relazioni sono ricevibili.
33
I punti 81‑92 della sentenza impugnata sono redatti nei seguenti termini:
«81 Per quanto riguarda poi la valutazione della gravità dell’infrazione, va altresì rilevato che anche se la [OSCURATO:PERSONA] non
avesse provato che il cartello aveva prodotto un impatto concreto sul mercato, ciò non avrebbe influito sulla qualificazione
dell’infrazione come “molto grave” e dunque sull’importo dell’ammenda.
82 A tal riguardo, va constatato che dal sistema sanzionatorio delle violazioni alle norme sulla concorrenza, quale delineato
dai regolamenti nn. 17 e 1/2003 ed interpretato dalla giurisprudenza, emerge che le intese, come i cartelli, meritano, a causa
della loro natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto concreto sul mercato, segnatamente la questione della
misura in cui la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che sarebbe stato
praticato nell’ipotesi di assenza di cartello, non costituisce un criterio decisivo per la determinazione del livello delle
ammende (v., in tal senso, sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punti 120 e 129; 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925,
punti 68‑77; v., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑283/98 P,
Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9855, in particolare pag. I‑9858, paragrafi 95‑101).
83 Si deve aggiungere che, a norma degli orientamenti, gli accordi o le pratiche concordate che, come nel caso di specie, sono
diretti in particolare a determinare i prezzi e a ripartire la clientela, possono, solo per la loro stessa natura, essere
qualificati come “molto gravi” senza che occorra circostanziare tali comportamenti in funzione di un’incidenza o di un’estensione
geografica particolari. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, se nella descrizione delle infrazioni “gravi” sono espressamente
menzionati l’impatto sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni “molto gravi”,
per contro, non si menziona alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una
determinata zona geografica (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407,
punto 150).
84 Ad abundantiam, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato sufficientemente l’impatto concreto del cartello
sul mercato rilevante.
85 In tale contesto, va sottolineato che è stata respinta dalla giurisprudenza la premessa delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA],
nell’ipotesi in cui facesse valere l’impatto concreto del cartello per fissare l’importo dell’ammenda, sarebbe tenuta a dimostrare
in modo scientifico l’esistenza di un effetto economico tangibile sul mercato nonché un nesso di causa ed effetto tra l’impatto
e l’infrazione.
86 Infatti, il Tribunale ha statuito più volte che l’impatto concreto di un’intesa sul mercato deve essere considerato come sufficientemente
dimostrato se la [OSCURATO:PERSONA] è in condizione di fornire indizi concreti e credibili che indichino, con una probabilità ragionevole,
che l’intesa ha avuto un impatto sul mercato (sentenze del Tribunale [18 luglio 2005,] causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917], punto 122; 27 settembre 2006, causa T‑59/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3627, punti 159‑161; causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punti 153‑155; causa T‑329/01,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3255, punti 176‑178, e causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3137,
punti 73‑75).
87 Al riguardo, va ricordato che i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è principalmente fondata per concludere per l’esistenza
di un impatto concreto sono l’attuazione di un sistema di scambio di dati riguardanti i volumi delle vendite e i livelli di
prezzo, l’esistenza di documenti, redatti nel contesto di riunioni del cartello, che menzionano aumenti dei prezzi durante
certi periodi del cartello e indicano che il cartello aveva permesso alle imprese coinvolte di raggiungere i loro obiettivi
in materia di prezzi, la cospicua quota di mercato detenuta dall’insieme dei partecipanti all’infrazione in oggetto, e il
fatto che le rispettive quote di mercato di detti partecipanti erano rimaste relativamente stabili per tutta la durata dell’infrazione
in oggetto (…).
88 Le ricorrenti affermano che l’attuazione del cartello è stata limitata e che gli altri elementi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA]
non sono idonei a dimostrare che l’infrazione di cui trattasi abbia avuto un impatto concreto sul mercato.
89 Orbene, dalla giurisprudenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente desumere, sulla base degli indizi citati supra,
al punto 87, che l’infrazione in oggetto ha avuto un impatto concreto sul mercato (v., in questo senso, citate sentenze Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA],
punto 159; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 78; causa T‑59/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 165; causa T‑329/01,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 181, e 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punti 285‑287).
90 Peraltro, non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver concluso, nella decisione [controversa], che la relazione iniziale
non permetteva di confutare le sue conclusioni riguardanti gli effetti reali del cartello sul mercato. Infatti, la relazione
iniziale tratta unicamente dei dati in cifre relativi alle ricorrenti. Orbene, per costante giurisprudenza, il comportamento
effettivo che un’impresa asserisce di aver adottato è privo di rilevanza ai fini della valutazione dell’impatto di un’intesa
sul mercato, poiché devono essere presi in considerazione soltanto gli effetti risultanti dall’infrazione nel suo insieme
(sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punti 150 e 152;
sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 342, e 9
luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597,
punto 167).
91 Di conseguenza, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il presente motivo in quanto infondato.
92 Inoltre, il Tribunale ritiene, nell’ambito della sua competenza anche di merito e alla luce delle considerazioni che precedono,
che non occorra rimettere in questione l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in funzione della gravità,
come determinata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 693 della decisione [controversa]».
34
Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha motivato in modo illogico e inadeguato la sentenza impugnata ed è incorso in un
errore di diritto nel considerare che – ai fini della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda loro inflitta in
funzione della gravità dell’infrazione – la [OSCURATO:PERSONA] fosse autorizzata a tener conto dell’impatto dell’intesa sul mercato
rilevante senza essere tenuta a dimostrare che gli accordi avessero effettivamente prodotto un siffatto impatto e, in ogni
caso, nel desumere tale impatto da semplici indicatori. Inoltre, giudicando che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente dimostrato
che gli accordi hanno prodotto un impatto sul mercato, il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato i fatti e gli elementi
probatori di natura economica che il gruppo KME gli ha sottoposto.
35
[OSCURATO:PERSONA] sostiene innanzi tutto che il primo motivo è inconferente. Tale motivo, infatti, non terrebbe in debito conto
la circostanza che al punto 92 della sentenza impugnata il Tribunale ha fatto uso della sua competenza estesa al merito per
confermare l’importo di partenza dell’ammenda inflitta al gruppo KME, fissato in funzione della gravità dell’infrazione al
punto 693 della decisione controversa.
36
[OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che il Tribunale ha affermato legittimamente che le constatazioni relative all’impatto dell’infrazione
sul mercato non erano determinanti e che, in ogni caso, egli ha applicato i criteri giuridici pertinenti in sede di esame
di tale impatto. [OSCURATO:PERSONA] rileva infine che il primo motivo è irricevibile in quanto riguarda la valutazione dei fatti
e degli elementi probatori e che le conclusioni del Tribunale erano debitamente motivate, in particolare il punto 90 della
sentenza impugnata, in cui il Tribunale sottolinea che devono essere presi in considerazione solo gli effetti dell’infrazione
nel suo complesso, il che spiega la circostanza che esso non accolga le analisi econometriche prodotte dalle ricorrenti e
relative a questi ultimi.
Giudizio della Corte
37
Le ricorrenti non contestano le conclusioni del Tribunale in merito alla classificazione dell’infrazione tra le «infrazioni
molto gravi» ai sensi degli orientamenti, bensì quelle relative all’impatto concreto dell’intesa sul mercato come elemento
rilevante ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda.
38
Secondo il punto 1, A, degli orientamenti, nella valutazione del criterio della gravità dell’infrazione occorre prendere in
considerazione l’impatto concreto di quest’ultima sul mercato solo quando esso sia misurabile.
39
L’accertamento dell’impatto concreto di un’intesa sul mercato presuppone infatti il confronto fra la situazione del mercato
creata dall’intesa e quella che sarebbe stata creata dal libero gioco della concorrenza. Data la molteplicità delle variabili
che potrebbero produrre un impatto su mercato, un confronto del genere implica necessariamente la formulazione di ipotesi.
40
Al punto 629 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l’impossibilità di determinare quale sarebbe stata
l’evoluzione dei prezzi in assenza d’intesa durante il periodo dell’infrazione. Dopo aver confutato gli argomenti svolti dalle
ricorrenti, essa ha prodotto alcuni indizi che le hanno consentito di giungere alla conclusione, al punto 673 di tale decisione,
che il sistema anticoncorrenziale ha complessivamente esercitato un impatto sul mercato, per quanto sia impossibile quantificarlo
con esattezza.
41
Dalla decisione controversa emerge quindi che nella fattispecie, ai fini del calcolo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
impraticabile prendere in considerazione quell’elemento facoltativo costituito dall’impatto concreto dell’infrazione sul mercato,
poiché esso non era misurabile. Tale conclusione non è stata contestata nella sentenza impugnata.
42
Ai punti 86 e 89 della sentenza impugnata il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza relativa ai requisiti per la prova
dell’impatto concreto delle intese sul mercato. Ai punti 87 e 90 di detta sentenza esso ha altresì verificato se la [OSCURATO:PERSONA]
avesse adeguatamente dimostrato l’impatto concreto dell’intesa sul mercato rilevante. Come risulta dal punto 84 di detta sentenza,
il Tribunale, tuttavia, ha proceduto a tale verifica ad abundantiam, e dopo aver giustamente ricordato, al punto 82 della
medesima sentenza, che l’impatto concreto delle intese sul mercato non rappresenta un criterio determinante per la fissazione
dell’ammontare delle ammende. Ne consegue che il motivo sollevato dalle ricorrenti contro questa parte del ragionamento del
Tribunale è inconferente.
43
Il ragionamento del Tribunale sulla prova dell’impatto dell’infrazione sul mercato risponde, in ogni caso, all’argomento delle
ricorrenti, sintetizzato ai punti 58‑62 della sentenza impugnata, secondo il quale tale prova non sarebbe stata fornita dalla
[OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. Il Tribunale ha individuato la presenza di elementi che consentono di dimostrare
l’esistenza di detto impatto, ma non ha rimesso in discussione l’impossibilità di misurarlo in modo preciso.
44
Pertanto, il Tribunale non è caduto in contraddizione quando, da un lato, ha richiamato il principio secondo cui l’impatto
concreto dell’infrazione sul mercato non rappresenta un criterio decisivo ai fini della fissazione dell’importo delle ammende
e, dall’altro, ha verificato la prova relativa all’esistenza di tale impatto.
45
È dunque a torto che le ricorrenti, come risulta dalla formulazione del loro primo motivo, traggono dal controllo effettuato
dal Tribunale la conclusione che l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato doveva essere preso in considerazione ai fini
del calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda loro inflitta. Tale argomento è fondato su una premessa errata.
46
Quanto alla censura mossa al Tribunale in merito allo snaturamento delle prove di natura economica fornitegli dalle ricorrenti,
non si afferma tanto che il Tribunale ha effettuato una lettura delle relazioni economiche manifestamente contraria al loro
tenore letterale (v., in questo senso, sentenza 10 febbraio 2011, causa C‑260/09 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑419, punto 57), quanto, piuttosto, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di valutazione del contenuto
di tali relazioni. In ogni caso, le ricorrenti non indicano precisamente di quali parti di dette relazioni il Tribunale avrebbe
travisato il senso chiaro e preciso. Ne consegue che questo argomento è irricevibile.
47
Da tali elementi risulta che il primo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente su diversi errori di diritto relativi alla presa in considerazione del fatturato
Argomenti delle parti
48
Il secondo motivo concerne sostanzialmente i punti 97‑101 della sentenza impugnata, che sono formulati nei seguenti termini:
«97 Occorre constatare che nessuna valida ragione impone che il fatturato di un mercato rilevante sia calcolato escludendo taluni
costi di produzione. Come rilevato giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA], in tutti i settori industriali esistono costi inerenti al
prodotto finale che sfuggono al controllo del fabbricante ma che costituiscono nondimeno un elemento essenziale dell’insieme
delle sue attività e che, pertanto, non possono essere esclusi dal suo fatturato in sede di determinazione dell’importo di
partenza dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95
a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95,
T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punti 5030 e 5031). La circostanza che il prezzo
del rame costituisca una parte importante del prezzo finale dei tubi idrotermosanitari o che il rischio di fluttuazioni dei
prezzi del rame sia ben più elevato che per altre materie prime non inficia tale conclusione.
98 [P]er quanto riguarda le varie censure delle ricorrenti dirette ad affermare che anziché ricorrere al criterio del fatturato
del mercato rilevante sarebbe più opportuno, alla luce della finalità deterrente delle ammende e del principio della parità
di trattamento, fissare il loro importo in funzione della redditività del settore interessato o del relativo valore aggiunto,
va dichiarato che esse sono prive di rilievo.
99 A tal proposito, è giocoforza constatare, anzitutto, che la gravità dell’infrazione viene accertata in funzione di numerosi
elementi, in ordine ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007,
cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punto 65), non essendo stato stabilito, a tal riguardo,
alcun elenco vincolante o esaustivo di criteri che devono essere presi necessariamente in considerazione (sentenza della Corte
25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 129), non compete quindi al giudice comunitario
bensì alla [OSCURATO:PERSONA] scegliere, nell’ambito del suo potere discrezionale e conformemente ai limiti derivanti dal principio
della parità di trattamento e dal regolamento n. 17, i fattori e i dati di cui terrà conto per attuare una politica che assicuri
l’osservanza dei divieti contemplati dall’art. 81 CE.
100 È poi incontestabile che il fatturato di un’impresa o di un mercato, come fattore di valutazione della gravità dell’infrazione,
è necessariamente vago ed imperfetto. Esso non distingue né tra settori ad alto valore aggiunto e settori a basso valore aggiunto
né tra le imprese che generano molti profitti e quelle che ne generano meno. Tuttavia, malgrado la sua natura approssimativa,
il fatturato viene considerato attualmente tanto dal legislatore quanto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Corte un criterio adeguato,
nell’ambito del diritto della concorrenza, per valutare le dimensioni e il potere economico delle imprese interessate [v.,
segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (…), punto 121; art. 15, n. 2, del regolamento n. 17,
decimo ‘considerando’ e artt. 14 e 15 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle
concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1)].
101 In considerazione di quanto precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto a buon diritto del prezzo del rame
ai fini della determinazione delle dimensioni del settore rilevante».
49
Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e ha motivato inadeguatamente la sentenza impugnata,
poiché ha approvato il riferimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] – per determinare le dimensioni del mercato interessato dalla
violazione, al fine di stabilire l’elemento di gravità dell’ammenda loro inflitta – ad un valore di mercato che includeva
erroneamente i redditi di vendite effettuate in un mercato a monte separato da quello oggetto «del cartello», nonostante il
fatto che i membri del cartello non fossero verticalmente integrati in tale mercato a monte.
50
Esse affermano che l’industria della trasformazione del rame presenta caratteristiche peculiari. In particolare, sarebbe il
cliente a decidere il momento dell’acquisto del metallo al [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, il suo prezzo. Sebbene
il prezzo fatturato dal produttore di tubi al cliente includa il margine relativo alla trasformazione, prendere in considerazione
tale prezzo ai fini del calcolo del fatturato dell’impresa significherebbe non tener conto della realtà economica del mercato,
che è caratterizzata, in particolare, dalla componente importante che la materia prima rappresentata nel costo del prodotto
e dalle fortissime variazioni del prezzo di tale materia prima. Il Tribunale avrebbe accertato tali circostanze.
51
Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità poiché non ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse
tenere in debito conto la giurisprudenza del Tribunale stesso nonché la sua propria prassi decisionale, secondo le quali,
ai fini del calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda e/o dell’applicazione del tetto del 10% del fatturato, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta a prendere in considerazione le caratteristiche del mercato rilevante.
52
Esse sostengono altresì che, non avendo operato distinzioni fra le ricorrenti e altre imprese il cui fatturato non è altrettanto
influenzato dal prezzo della materia prima, il Tribunale ha violato il divieto di discriminazioni, che impone di trattare
le situazioni differenti in maniera differente.
53
Infine, le ricorrenti contestano la giurisprudenza, fondata sul potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], su cui si è basato
il Tribunale. Esse ritengono che il Tribunale non abbia esaminato se i criteri seguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare la
gravità del cartello fossero pertinenti e adeguati.
54
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale era nel giusto quando ha affermato, al punto 97 della sentenza impugnata, che in
tutti i settori industriali esistono costi inerenti al prodotto finale che sfuggono al controllo del fabbricante ma che costituiscono
nondimeno un elemento essenziale dell’insieme delle sue attività e che, pertanto, non possono essere esclusi dal suo fatturato
in sede di determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda.
55
Essa asserisce inoltre che il motivo con cui le ricorrenti invitano la Corte a fornire una valutazione diversa da quella del
Tribunale a proposito del carattere unico o meno del settore dei tubi idrotermosanitari in rame è irricevibile.
56
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe svolto una valutazione oggettiva prendendo in considerazione il fatturato piuttosto
che i dati controversi, che avrebbero implicato la deduzione dei costi «che non possono essere controllati». Tale conclusione
sarebbe conforme al principio di proporzionalità.
57
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta le dichiarazioni delle ricorrenti relative al metodo di fissazione dei prezzi nel mercato
in questione. Sarebbe sbagliato distinguere tra un mercato a monte ed un mercato su cui incide l’intesa: esisterebbe un solo
mercato, quello dei tubi in rame, ed il rame rappresenterebbe solo un costo.
Giudizio della Corte
58
Risulta da una giurisprudenza costante che, per valutare la gravità di un’infrazione, si deve tener conto di un gran numero
di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della
stessa. Tra questi fattori possono rientrare, a seconda dei casi, il volume e il valore delle merci oggetto della trasgressione
nonché le dimensioni e la potenza economica dell’impresa e, quindi, l’influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 120).
59
Sebbene la Corte abbia statuito che, ai fini della determinazione dell’ammenda, ben può tenersi conto tanto del fatturato
complessivo dell’impresa – che costituisce un’indicazione delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa –
quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione e, perciò, atta a fornire un’indicazione
dell’entità di quest’ultima, essa ha tuttavia riconosciuto che il fatturato complessivo di un’impresa costituiva una mera
indicazione, approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni di quest’ultima (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 121; 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 139; 28 giugno 2005,
cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425,
punto 243; 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4429,
punto 100, nonché 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punto 74).
60
Essa ha peraltro reiteratamente sottolineato che non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto
agli altri criteri di valutazione della gravità dell’infrazione (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 121; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 243; 18 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 100, nonché 19 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 74).
61
Il Tribunale non è dunque incorso in errore di diritto e, in particolare, non ha violato né il principio di proporzionalità
né il divieto di discriminazione, ricordando, al punto 100 della sentenza impugnata, che il fatturato rimane un criterio adeguato
per valutare le dimensioni e il potere economico delle imprese interessate, nonostante sia un criterio vago e imperfetto.
62
Al punto 97 della sentenza impugnata, ancora una volta senza incorrere in errori di diritto, il Tribunale ha peraltro stabilito
che non vi è nessuna valida ragione che imponga di calcolare il fatturato di un mercato rilevante escludendo taluni costi
di produzione. Come ha dichiarato la Corte nell’odierna sentenza nella causa C‑272/09 P, che vede anch’essa le ricorrenti
opposte alla [OSCURATO:PERSONA], tenere conto del fatturato lordo in alcuni casi, ma non in altri, richiederebbe la fissazione di
una soglia, sotto forma di rapporto tra fatturato lordo e fatturato netto, molto difficile da applicare e darebbe adito a
controversie interminabili ed insolubili, anche vertenti su asserite disparità di trattamento.
63
Per quanto riguarda la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato l’adeguatezza e la pertinenza dei criteri di
valutazione di cui si è avvalsa la [OSCURATO:PERSONA] per stabilire la gravità del cartello, occorre rammentare che, nell’ambito
di un ricorso avverso una decisione in materia di concorrenza, spetta al ricorrente sollevare motivi a tale proposito e non
al Tribunale verificare d’ufficio la ponderazione degli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare
l’importo dell’ammenda.
64
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha svolto il controllo ad esso incombente. Esso ha risposto ai motivi fatti valere dalle
ricorrenti e non è incorso in errori di diritto affermando, al punto 101 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente
tenuto conto del prezzo del rame ai fini della determinazione delle dimensioni del mercato rilevante.
65
Il secondo motivo dedotto è pertanto infondato.
Sul terzo motivo, vertente su diversi errori di diritto relativi alla presa in considerazione della durata dell’infrazione
Argomenti delle parti
66
Le ricorrenti spiegano che il loro terzo motivo riguarda i punti 111‑117 della sentenza impugnata. Sostengono che il Tribunale
ha violato il diritto dell’Unione e fornito una motivazione oscura, illogica e inadeguata della sentenza accogliendo la parte
rilevante della decisione controversa in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in maniera errata gli orientamenti ed ha violato
i principi della proporzionalità e della parità di trattamento imponendo la percentuale massima di aumento dell’importo di
partenza dell’ammenda loro inflitta in funzione della durata dell’infrazione.
67
Secondo le ricorrenti, dal punto 1, B, degli orientamenti risulta che lo scopo della maggiorazione dell’ammenda in funzione
della durata dell’infrazione è quello di «sanzionare realmente le restrizioni che hanno arrecato un pregiudizio durevole ai
consumatori». Il nesso che deve sussistere fra la durata dell’infrazione e il suo effetto dannoso emergerebbe altresì dalla
giurisprudenza. Orbene, il Tribunale non avrebbe verificato se la [OSCURATO:PERSONA], in sede di valutazione della gravità dell’infrazione,
abbia effettivamente attribuito il giusto peso al fatto che l’intensità e l’efficacia del cartello sono variate nel tempo.
Il Tribunale avrebbe dunque giudicato a torto, al punto 116 della sentenza impugnata, che la maggiorazione del 125% dell’importo
di partenza dell’ammenda non è manifestamente sproporzionata.
68
Peraltro, l’omesso riconoscimento da parte del Tribunale del fatto che il gruppo KME si trovasse in una situazione molto simile
a quella delle imprese ricorrenti nella causa che ha dato origine alla sentenza 19 maggio 2010, causa T‑18/05, IMI e a./[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata nella Raccolta) e il suo rifiuto di determinare nuovamente l’importo di partenza dell’ammenda, contrariamente
a quanto ha fatto in tale sentenza, avrebbero dato luogo ad un trattamento differenziato illecito del gruppo KME e di tali
imprese.
69
[OSCURATO:PERSONA] afferma che le ricorrenti non hanno confutato le conclusioni del Tribunale riportate ai punti 111‑115 della
sentenza impugnata. Essa aggiunge che proprio l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 traccia una distinzione tra la gravità
dell’infrazione e la sua durata, e che la presa in considerazione della parità di trattamento in relazione con la durata dell’infrazione
richiede che si esamini tale durata e non gli elementi relativi alla gravità dell’infrazione, quali l’intensità dell’intesa
ed i suoi effetti.
70
Per quanto riguarda le imprese ricorrenti nella causa che ha dato origine alla citata sentenza IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
ricorda che il Tribunale ha annullato la decisione di infrazione contro tali imprese per un periodo di sedici mesi. Dette
imprese, quindi, si trovavano in una situazione diversa da quella delle ricorrenti.
71
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, per tener conto del danno arrecato da un’intesa, gli orientamenti per il calcolo delle
ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 prevedono una maggiorazione dell’ammenda
pari al 100% per ogni anno dell’intesa. La maggiorazione del 10% per ogni anno supplementare, applicata nella presente fattispecie,
sarebbe in realtà alquanto limitata e non sarebbe manifestamente sproporzionata.
Giudizio della Corte
72
Con il terzo motivo le ricorrenti contestano nel contempo il principio di un aumento dell’ammenda per tenere conto della durata
dell’infrazione e il risultato dell’applicazione di tale principio nei loro confronti, cioè l’aumento dell’importo di partenza
dell’ammenda – fissato a 70 milioni di euro – del 125% onde tenere conto di una durata dell’infrazione di 12 anni e 9 mesi,
in applicazione di un aumento del 10% per ogni anno di partecipazione. In base alle cifre riportate al punto 719 della decisione
controversa e riprodotte al punto 22 di questa sentenza, l’importo di base per il gruppo KME è stato così portato a EUR 111,13
milioni.
73
Tuttavia, la critica del risultato si basa sull’errata premessa che il tasso di aumento sia stato pari al 125%, mentre in
realtà è stato solo del 58,75% (111,13/70 = 1,5875).
74
Quanto al principio dell’aumento dell’ammenda per tenere conto della durata dell’infrazione, non è necessario dimostrare concretamente
un rapporto diretto fra tale durata e un danno maggiore arrecato agli obiettivi dell’Unione perseguiti dalle regole di concorrenza.
75
Infatti, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di
un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza (v., in tal
senso, sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 458). Ciò si verifica
in particolare, come nella fattispecie, per quanto riguarda gli accordi che comportano restrizioni manifeste della concorrenza
quali la fissazione di prezzi e la ripartizione dei mercati. Se un’intesa fissa lo stato del mercato al momento in cui viene
conclusa, il suo persistere per lungo tempo può irrigidirne le strutture, facendo scemare lo stimolo all’innovazione e allo
sviluppo per i partecipanti all’intesa. Più l’intesa si protrarrà nel tempo, più il ritorno alla situazione di libera concorrenza
sarà lento e difficile.
76
Anche se l’intensità e l’efficacia del cartello variano nel tempo, detto cartello comunque continua ad esistere e, dunque,
ad irrigidire ulteriormente le strutture del mercato.
77
Quanto all’ipotesi di assenza totale di attuazione di un accordo, occorre ricordare che il punto 3 degli orientamenti stabilisce
che la mancata effettiva applicazione degli accordi o delle pratiche illecite può costituire una circostanza attenuante che
dà luogo a una riduzione dell’importo di base dell’ammenda. Tuttavia, non risulta che nella fattispecie si sia verificato
tale caso, poiché le ricorrenti hanno contestato non già l’attuazione dell’intesa da parte loro, bensì unicamente l’assenza
di presa in considerazione dell’intensità variabile di tale attuazione e dell’impatto concreto e oggettivo dell’intesa sui
consumatori.
78
Peraltro, dato il gran numero di variabili in gioco, in particolare, nella formazione dei prezzi di manufatti, può risultare
difficile quantificare il danno effettivo per il consumatore.
79
In ogni caso, la durata dell’infrazione è indicata dal legislatore dell’Unione come elemento da prendere in considerazione
in quanto tale ai fini della fissazione dell’importo delle ammende.
80
In considerazione di tali elementi, al punto 117 della sentenza impugnata il Tribunale ha correttamente dichiarato infondato
il motivo avente ad oggetto la maggiorazione dell’importo dell’ammenda in funzione della durata dell’intesa.
81
Quanto alle imprese ricorrenti nella causa che ha dato origine alla citata sentenza IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], come si evince dal
punto 96 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che fosse intervenuta un’interruzione dell’infrazione per un periodo di
poco più di sedici mesi. La situazione di tali imprese, pertanto, era assai diversa da quella delle ricorrenti, che non hanno
mai fatto valere un’interruzione dell’infrazione, ma hanno solo dedotto una variazione della sua intensità. Ne consegue che
il Tribunale non ha violato il divieto di discriminazioni trattando le ricorrenti in modo differente da dette imprese.
82
Dall’insieme di tali elementi risulta che il terzo motivo è infondato.
Sul quarto motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti, nonché dei principi di equità e di parità di trattamento
per la mancata considerazione di talune circostanze attenuanti
Argomenti delle parti
83
Le ricorrenti indicano che il loro quarto motivo riguarda i punti 125‑142 della sentenza impugnata. Affermano che il Tribunale
ha violato il diritto dell’Unione respingendo il quinto motivo del ricorso e confermando la parte rilevante della decisione
controversa in cui la [OSCURATO:PERSONA], in violazione degli orientamenti e dei principi di equità e di parità di trattamento, ha
negato loro una riduzione dell’ammenda in ragione, in primo luogo, della limitata attuazione degli accordi, in secondo luogo,
della crisi nell’industria dei tubi idrotermosanitari in rame e, in terzo luogo, della loro cooperazione fuori dell’ambito
di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
84
Le ricorrenti affermano, anzitutto, che il Tribunale à incorso in un errore di diritto non tenendo per nulla conto, nella
sentenza impugnata, della circostanza che esse si sono astenute dal dare esecuzione agli accordi e che hanno tenuto un comportamento
concorrenziale. In proposito, contestano il criterio indicato al punto 127 di tale sentenza e applicato dal Tribunale per
valutare se esse soddisfacessero le condizioni richieste per l’applicazione della circostanza attenuante, ossia il fatto di
avere violato chiaramente ed in modo significativo gli obblighi diretti a dare attuazione all’intesa, al punto da averne compromesso
il funzionamento. A detta delle ricorrenti, siffatto criterio è più rigoroso di quello applicato per determinare il momento
in cui una partecipazione è cessata – ossia il fatto che un’impresa si sia apertamente distanziata dalla concertazione illecita
– il che è illogico.
85
Esse sostengono, poi, che il Tribunale ha leso il divieto di discriminazione, poiché avrebbe dovuto tener conto, come circostanza
attenuante, della difficile situazione in cui si trovava l’industria dei tubi idrotermosanitari.
86
Le ricorrenti asseriscono, infine, che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione confermando la parte della decisione
controversa in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha loro negato una riduzione dell’ammenda in forza della loro cooperazione fuori dell’ambito
di applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Secondo le ricorrenti, solo loro avrebbero dovuto beneficiare di una
riduzione o di un’immunità parziale dall’ammenda, in quanto hanno fornito una prova della durata dell’infrazione, diversamente
dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], che aveva unicamente apportato un’informazione relativa alla durata complessiva del cartello.
87
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia applicato correttamente la giurisprudenza in forza della quale può essere concessa
una riduzione dell’ammenda per la mancata applicazione dell’intesa.
88
Essa rammenta inoltre che le decisioni su altre intese non possono dare luogo ad un motivo relativo alla violazione del divieto
di discriminazione. Ad ogni modo, il periodo difficile attraversato dal settore sarebbe successivo all’intesa.
89
Per quanto riguarda, infine, la cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quarto motivo è irricevibile perché il gruppo
KME chiede alla Corte di sostituire la sua valutazione a quella del Tribunale.
90
Inoltre, il motivo sarebbe infondato. In risposta all’insieme degli argomenti svolti dal gruppo KME, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere
che il Tribunale ha fornito una spiegazione chiara e logica della sua valutazione dei casi in cui può essere concessa un’immunità
parziale.
91
Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha usufruito di una riduzione dell’ammenda, ma tale circostanza è dovuta al fatto che l’informazione che
esso ha comunicato ha permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di indagare e di ricercare prove. Le ricorrenti avrebbero facilitato il compito
fornendo prove e nulla di più. A dispetto di quanto possa trasparire dalla loro impugnazione, le ricorrenti non avrebbero
neanche potuto beneficiare di un’immunità parziale conformemente alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’immunità dalle
ammende e sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa, poiché un’immunità di questo tipo è riservata alle prove di «fatti
precedentemente ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA]», il che non era applicabile alla durata totale del cartello.
92
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’applicazione di un’immunità parziale nell’ipotesi addotta dalle ricorrenti sarebbe
contraria al titolo D della comunicazione sulla cooperazione, che già prevede una riduzione dell’ammenda quando l’impresa
fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare l’esistenza dell’infrazione
commessa.
Giudizio della Corte
93
La prima censura riguarda il punto 127 della sentenza impugnata, ove il Tribunale si rifà alla giurisprudenza secondo cui,
affinché sia loro riconosciuta la circostanza attenuante di cui al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti, i contravventori
devono dimostrare di aver adottato un comportamento concorrenziale o, perlomeno, di aver chiaramente e significativamente
infranto gli obblighi di attuazione dell’intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento e di non aver dato l’impressione
di aderire all’accordo istigando altre imprese ad attuare l’intesa di cui trattasi (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004,
causa T‑50/00, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2395, punto 292, e 15 marzo 2006, causa T‑26/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑713, punto 113).
94
Al punto 491 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], in particolare, il Tribunale ha esplicitato
tale giurisprudenza, ricordando come un’impresa che, malgrado la concertazione con le proprie concorrenti, persegua una politica
più o meno indipendente sul mercato può semplicemente tentare di utilizzare l’intesa a proprio vantaggio. Se in tal caso le
fossero riconosciute circostanze attenuanti, sarebbe troppo semplice per le imprese minimizzare il rischio di dover pagare
un’ammenda ingente poiché potrebbero approfittare di un’intesa illecita e beneficiare in seguito di una riduzione dell’ammenda
per il fatto di aver svolto solo un ruolo limitato nell’attuazione dell’infrazione, mentre il loro atteggiamento ha istigato
altre imprese a comportarsi in maniera più dannosa per la concorrenza (v. anche sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa
T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punti 277 e 278).
95
Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, un’impresa che cessi di partecipare ad un’intesa non si trova nella stessa
situazione di un’impresa che aderisce all’intesa ma non le dà attuazione o cessa di farlo. In quest’ultimo caso, infatti,
l’impresa continua a nuocere alla concorrenza a causa della sua partecipazione alle eventuali discussioni e della circostanza,
rilevata dal Tribunale, che la sua partecipazione all’intesa è idonea ad istigare altre imprese a tenere un comportamento
dannoso per la concorrenza.
96
Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto interpretando restrittivamente le condizioni richieste per il
riconoscimento della circostanza attenuante di cui al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti. Orbene, come il Tribunale
ha rilevato al punto 128 della sentenza impugnata, le ricorrenti non hanno affermato di soddisfare tali condizioni. Di conseguenza,
il primo argomento è infondato.
97
Per quanto riguarda il secondo argomento, basta ricordare che, di norma, i cartelli nascono nel momento in cui un settore
economico soffre delle difficoltà e che, in linea di principio, tali difficoltà non possono costituire una circostanza attenuante.
98
Peraltro, la difficoltà di raffrontare il livello delle ammende inflitte a imprese che abbiano partecipato ad accordi diversi,
su mercati distinti, in epoche talvolta distanti tra loro, può risultare dalle condizioni necessarie per l’attuazione di un’efficace
politica della concorrenza (sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11005, punto 81).
Il Tribunale non ha dunque violato il divieto di discriminazioni considerando, al punto 129 della sentenza impugnata, che
il fatto che in casi precedenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto della situazione economica del settore come circostanza
attenuante, non implica che essa debba necessariamente continuare ad osservare tale prassi.
99
Quanto al terzo argomento, le ricorrenti contestano la sentenza impugnata senza tuttavia precisare e motivare sotto che profilo
il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto nel ragionamento svolto ai punti 136‑140 di tale sentenza e senza spiegare
come il fatto di produrre elementi probatori relativi a fatti già noti alla [OSCURATO:PERSONA] possa giustificare il riconoscimento
di circostanze attenuanti in misura maggiore rispetto a quello di produrre anteriormente informazioni nuove per la [OSCURATO:PERSONA].
Ne consegue che questo argomento è irricevibile in quanto eccessivamente impreciso.
100
Da tali considerazioni risulta che il quarto motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul quinto motivo, vertente su una violazione degli orientamenti e su un errore di motivazione
Argomenti delle parti
101
Le ricorrenti spiegano che il loro quinto motivo riguarda i punti 163‑174 della sentenza impugnata. Sostengono che il Tribunale
ha commesso un errore di diritto e ha motivato in modo illogico ed inadeguato il rigetto del settimo motivo del ricorso e
la conferma, da parte sua, del diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere loro una riduzione dell’ammenda in virtù della loro
incapacità di pagare, soprattutto in seguito all’onere finanziario che era già stato loro inflitto nel contesto della causa
relativa ai tubi industriali in rame. Esse affermano che il Tribunale non ha applicato il criterio adeguato, poiché l’impresa
è tenuta unicamente a dimostrare che l’applicazione di una sanzione ingente le cagionerebbe un danno economico e finanziario
molto grave. Esse lamentano inoltre che il Tribunale ha interpretato in modo errato la seconda parte del criterio previsto
al punto 5, lett. b), degli orientamenti, concludendo che non sussistesse alcun «contesto sociale particolare» ai sensi del
citato punto idoneo a giustificare una riduzione dell’ammenda. Infine, asseriscono che la sentenza impugnata non ha ovviato
all’illegittima discriminazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] a loro danno rispetto alla SGL Carbon AG nelle cause da cui sono
scaturite le sentenze 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5977), e 10 maggio 2007, causa
C‑328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921).
102
[OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che il primo argomento delle ricorrenti non è diretto contro un errore di diritto individuato
nella sentenza impugnata e che il Tribunale non ha statuito in merito all’espressione «incapacità di pagare». Essa osserva
inoltre che la questione del «contesto sociale particolare» non è stata sottoposta al Tribunale. Ad ogni modo, le affermazioni
delle ricorrenti sarebbero vaghe e riguarderebbero valutazioni relative ai fatti e alle prove, il che sarebbe irricevibile
nel contesto di un’impugnazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], infine, il Tribunale ha correttamente respinto l’argomento delle
ricorrenti relativo alla discriminazione, in quanto la prassi della [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni anteriori non funge da contesto
giuridico per le ammende. La situazione della SGL Carbon AG sarebbe stata comunque differente.
Giudizio della Corte
103
Il Tribunale non è incorso in errore di diritto quando ha ricordato, al punto 165 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA]
non è obbligata a tener conto della situazione deficitaria dell’impresa, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del
genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni
del mercato (v. sentenze 8 novembre 1983, cause riunite 96/82‑102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369, punti 54 e 55; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 327; 29 giugno 2006, SGL
Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105, nonché 10 maggio 2007, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 100).
104
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, tanto meno, a prendere in considerazione la presunta incapacità di pagare dovuta ad una sanzione
finanziaria inflitta a causa di un’altra infrazione al diritto della concorrenza, dato che l’impresa è la prima responsabile
di siffatta situazione, che essa ha provocato con un comportamento illecito.
105
Peraltro, come ricordato al punto 98 di questa sentenza, la difficoltà di comparare il livello delle ammende inflitte a imprese
che abbiano partecipato ad accordi diversi, su mercati distinti, in epoche talvolta distanti tra loro, può risultare dalle
condizioni necessarie per l’attuazione di un’efficace politica della concorrenza. Il Tribunale non ha dunque violato il divieto
di discriminazioni considerando, al punto 164 della sentenza impugnata, che il fatto che in casi precedenti la [OSCURATO:PERSONA]
abbia tenuto conto delle difficoltà finanziarie di un’impresa non implica che essa debba effettuare la medesima valutazione
in un caso successivo.
106
Infine, il quinto motivo è, per di più, particolarmente generico, dato che le ricorrenti si limitano a denunciare un errore
di diritto commesso dal Tribunale, senza tuttavia precisare in cosa esso consista esattamente. Ad ogni modo, la Corte non
è competente a controllare valutazioni di fatto del Tribunale come quelle figuranti ai punti 169 e 170 della sentenza impugnata.
107
Da ciò si evince che il quinto motivo deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo
Argomenti delle parti
108
Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione e il loro diritto fondamentale ad un ricorso giurisdizionale
effettivo e pieno avendo omesso di esaminare in modo approfondito e dettagliato i loro argomenti e essendosi rimesso in modo
eccessivo ed irragionevole al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]. Esse contestano, più nello specifico, il modo in cui
il Tribunale ha esaminato il secondo motivo di ricorso, sulle dimensioni del mercato, il quarto motivo del ricorso, relativo
alla durata dell’infrazione, nonché il quinto motivo, vertente sulle circostanze attenuanti. Secondo le ricorrenti, il rifiuto
da parte del Tribunale di esaminare in modo approfondito e dettagliato i motivi e gli argomenti che hanno sviluppato nel loro
ricorso integra la violazione del loro diritto fondamentale ad un controllo giurisdizionale completo, effettivo ed equo sulla
decisione controversa da parte di un giudice imparziale e indipendente.
109
Le ricorrenti dichiarano che la dottrina del «potere discrezionale» e della «deferenza giudiziaria» non dovrebbe più essere
applicata oggigiorno, poiché il diritto dell’Unione è ormai caratterizzato dall’enorme importo delle ammende inflitte dalla
[OSCURATO:PERSONA], situazione spesso designata come «trasformazione in senso penale» de facto del diritto dell’Unione relativo alla
concorrenza.
110
D’altra parte, l’applicabilità diretta dell’eccezione di cui all’art. 81, n. 3, CE, istituita dal regolamento n. 1/2003 in
sostituzione del precedente regime di autorizzazione, esclude per definizione qualsiasi discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA]
nell’applicazione delle regole della concorrenza e quindi impone solamente un grado molto ridotto di deferenza giudiziaria
da parte degli organi giurisdizionali che controllano l’applicazione di dette regole ad opera della [OSCURATO:PERSONA] in casi particolari.
111
Le ricorrenti sostengono altresì che il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere giustificato dalla presunta
migliore competenza della [OSCURATO:PERSONA] a valutare complesse situazioni di fatto o economiche. Esse rilevano, a tale proposito,
che sia la Corte sia il Tribunale hanno svolto proficuamente controlli giurisdizionali particolarmente intensi su casi complessi.
112
Allo stesso modo, tenuto conto della competenza estesa al merito conferita al Tribunale dagli artt. 261 TFUE e 31 del regolamento
n. 1/2003, il Tribunale non dovrebbe riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] alcun potere discrezionale non solo per quanto riguarda
l’adeguatezza e la proporzionalità dell’importo delle ammende, ma anche per quanto concerne il metodo di lavoro seguito dalla
[OSCURATO:PERSONA] per effettuare i suoi calcoli. Secondo le ricorrenti, il Tribunale è tenuto ad esaminare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha valutato la gravità e la durata del comportamento illecito in ogni singolo caso e può dunque sostituire la propria valutazione
a quella della [OSCURATO:PERSONA] annullando, riducendo o aumentando l’ammenda.
113
Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] deve agire secondo una linea politica coerente e non discriminatoria in tutti i casi
in cui fissa l’importo di una sanzione per la violazione delle regole della concorrenza. Ciò implicherebbe che essa tratti
allo stesso modo imprese che si trovano in situazioni equivalenti nel contesto di infrazioni distinte, accertate mediante
distinte decisioni. Se così non fosse, il margine discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] si trasformerebbe in comportamento puramente
arbitrario, e si ammetterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] può modificare a suo piacimento la propria politica in materia di ammende
in ciascun singolo caso.
114
Le ricorrenti ricordano inoltre che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, l’attuazione del diritto amministrativo
tramite decisioni amministrative e ammende non viola di per sé l’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Tale attuazione,
tuttavia, dovrebbe essere sorretta da garanzie procedurali sufficientemente forti e accompagnata da un effettivo regime di
sindacato giurisdizionale, comprendente una competenza giurisdizionale estesa al merito per il controllo delle decisioni amministrative.
Il diritto ad un «ricorso effettivo dinanzi ad un giudice» è sancito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
115
In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le ricorrenti hanno fondato il loro ricorso, diretto alla riduzione dell’ammenda,
sull’art. 230 CE, e non sulla competenza estesa al merito prevista dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003.
116
Per quanto riguarda il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nonostante i riferimenti
al potere discrezionale esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbia effettuato un controllo approfondito ed effettivo
del calcolo dell’ammenda inflitta al gruppo KME e sia pervenuto alla propria conclusione confermativa secondo cui tali motivi
erano infondati.
117
Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il gruppo KME si limita a fare allusione alle «accuse di natura penalistica» e all’art. 6,
n. 1, della CEDU, ma non analizza le conseguenze che occorre dedurne.
Giudizio della Corte
118
Le ricorrenti contestano nel contempo il modo in cui il Tribunale ha dichiarato di esser tenuto a considerare l’ampio potere
discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e il modo in cui esso ha concretamente svolto il controllo sulla decisione controversa. Esse
richiamano al riguardo l’art. 6 della CEDU nonché la Carta.
119
Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, attualmente
sancito dall’art. 47 della Carta (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C‑279/09, DEB, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13849, punti 30 e 31; ordinanza
1° marzo 2011, causa C‑457/09, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑819, punto 25, nonché sentenza 28 luglio 2011, causa C‑69/10, [OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).
120
Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle istituzioni è stato disciplinato dai Trattati istitutivi. Oltre a un controllo
di legittimità, attualmente previsto dall’art. 263 TFUE, è stato previsto un controllo esteso al merito per quanto riguarda
le sanzioni stabilite dai regolamenti.
121
Per quanto riguarda il controllo di legittimità, la Corte ha statuito che, sebbene negli ambiti che richiedono valutazioni
economiche complesse la [OSCURATO:PERSONA] disponga di un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice
dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di natura economica. Infatti,
il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti,
la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti
che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le
conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenze 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑987,
punto 39, nonché 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9947, punti 56 e 57).
122
Per quanto attiene alla sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza, l’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento
n. 17, stabilisce che, per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione,
anche della sua durata. Il medesimo testo figura all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003.
123
La Corte ha dichiarato che, per determinare l’importo delle ammende, si deve tenere conto della durata delle infrazioni e
di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della loro gravità, quali il comportamento di ciascuna delle imprese,
il ruolo giocato da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che esse hanno potuto trarre
da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di tale tipo rappresentano
per la Comunità europea (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 129; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 242, nonché 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 96).
124
La Corte ha altresì indicato che devono essere presi in considerazione elementi obiettivi come il contenuto e la durata dei
comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento
subito dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle
imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva (sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P,
C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 91).
125
Un numero così elevato di elementi richiede che la [OSCURATO:PERSONA] svolga un esame approfondito delle circostanze dell’infrazione.
126
Per considerazioni attinenti alla trasparenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato gli orientamenti, in cui indica a quale titolo prenderà
in considerazione l’una o l’altra circostanza dell’infrazione e le conseguenze che potranno esserne tratte riguardo all’importo
dell’ammenda.
127
Gli orientamenti, a proposito dei quali la Corte ha dichiarato che enunciano una regola di condotta indicativa della prassi
da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni compatibili
con il principio della parità di trattamento (sentenza 18 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 91), si limitano a descrivere il metodo di valutazione dell’infrazione adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e i criteri
che quest’ultima si obbliga a seguire nel determinare l’importo dell’ammenda.
128
Occorre rammentare l’obbligo di motivazione degli atti dell’Unione. Tale obbligo riveste un’importanza del tutto particolare
nella fattispecie. Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] motivare la propria decisione e, in particolare, spiegare la ponderazione e la
valutazione che essa ha effettuato degli elementi considerati (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 87). La presenza di una motivazione deve essere verificata d’ufficio dal giudice.
129
Peraltro, il giudice dell’Unione ha il compito di effettuare il controllo di legittimità ad esso incombente sulla base degli
elementi prodotti dalle ricorrenti a sostegno dei loro motivi. In occasione di tale controllo, il giudice non può basarsi
sul potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione
in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al
fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto.
130
Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’art. 17
del regolamento n. 17 e attualmente dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’art. 261 TFUE. Tale competenza
autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella
della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v., in tal senso,
sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 692)
131
Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e ricordare
che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico,
che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente
sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi.
132
Tale condizione procedurale non contraddice la regola secondo cui, per infrazioni a regole di concorrenza, spetta alla [OSCURATO:PERSONA]
fornire la prova delle infrazioni che essa riscontra e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza
dei fatti che integrano l’infrazione. Ciò che si richiede a un ricorrente nell’ambito di un ricorso giurisdizionale, infatti,
è di identificare gli elementi contestati della decisione impugnata, di formulare censure a tale riguardo e di addurre prove,
che possono essere costituite da seri indizi, volti a dimostrare che le proprie censure sono fondate.
133
Il controllo previsto dai Trattati implica dunque che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto
in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’ammontare
delle ammende. Non risulta quindi che il controllo di legittimità di cui all’art. 263 TFUE, completato dalla competenza estesa
al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, prevista all’art. 31 del regolamento n. 1/2003, sia contrario ai dettami
del principio della tutela giurisdizionale effettiva che figura all’art. 47 della Carta.
134
Ne consegue che il sesto motivo, nella parte in cui riguarda le regole del sindacato giurisdizionale considerate alla luce
del principio della tutela giurisdizionale effettiva, è infondato.
135
Relativamente alla parte che riguarda il modo in cui il Tribunale ha svolto il controllo della decisione controversa nell’ambito
del secondo, del quarto e del quinto motivo del ricorso, il presente motivo coincide con i motivi dal secondo al quarto dell’impugnazione
e dunque è già stato esaminato dalla Corte.
136
A tale proposito occorre ricordare che, sebbene a più riprese – in particolare ai punti 52‑54, 99, 114, 136 e 150 della sentenza
impugnata – il Tribunale si sia riferito al «potere discrezionale», al «potere discrezionale sostanziale» o all’«ampio potere
discrezionale» della [OSCURATO:PERSONA], tali riferimenti non hanno impedito al Tribunale di esercitare il pieno e completo controllo,
in fatto e in diritto, al quale esso è tenuto.
137
Dall’insieme di questi elementi risulta che il sesto motivo è infondato.
138
Di conseguenza, non può essere accolto nessuno dei motivi addotti dal gruppo KME a fondamento della sua impugnazione, che,
pertanto, dev’essere respinta.
Sulle spese
139
Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha
fatto domanda, il gruppo KME, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese del presente procedimento.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La KME [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.