CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Vlato-à7n71-S-o—al1 -parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'omessa motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]