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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31729/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21847-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - con tro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 1380/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 21847 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- 21847/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] nuto che: LE: izia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della - iguria n. 1380 dep. 25/11/2019 avente ad oggetto impugnazione , ,iso di accertamento con il quale l'Ufficio ha accertato in capo alla [OSCURATO:PERSONA], per l'anno d'imposta 2010, un maggior do imponibile IRAP, data l'indeducibilità di un componente i szivo sprovvisto di adeguato supporto documentale, in ordine alla i. r3 ed effettività della prestazione resa.

La CTR Liguria ha rigettato ysAlo, confermando la decisione del giudice di prime cure.

I ) specifico la CTR ha statuito che "nella fattispecie, sono stati fctti il contratto tra Ansaldo e Tomkíns, nonché j contratti stipulati realizzazione dell'opera di ingente importo, che hanno avuto i esito.

Risultano pertanto presenti tutti i requisiti occorrenti per i re l'inerenza della fattura pagata alla società inglese, sia per i ?ttO delle prestazioni presuntivamente svolte, sia in relazione alla rilevante incidenza dei costi imputati rispetto all'entità appalto". i l io [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso ideposita memoria.

I izia delle entrate deposita memoria. !liderato che: preliminarmente disattesa la contestazione, contenuta nella -emoria dell'Agenzia delle entrate, con la quale si evidenzia una i scrasia, contenuta nella proposta inviata dal relatore, che a fronte e la affermazione di "manifesta fondatezza del ricorso" argomenta, o3o avere riportato il motivo di ricorso, sulla sua inammissibilità, -redando tale affermazione con una sintetica motivazione e il cliamo a precedenti di questa Corte.

Pur dando atto della discrasia tuttavia rilevabile íctu °culi che il contenuto della proposta è di 1.:mmissibilità del ricorso, trattandosi di un refuso inidoneo a iare incertezza. on l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 T.U.I.R 2697 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR i :lato il rìparto dell'onere probatorio in materia di inerenza dei :mponenti negativi del reddito d'impresa e provando, attraverso esunzioni- peraltro prive dei requisiti di gravità, precisione e icordanza- l'effettuazione delle prestazioni della cui inerenza si censura, per come è formulata, è inammissibile. -ivero, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura :'tanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della rova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le gole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di na ritenuta incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il i dice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto -212 onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo pDrezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di :ittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del o13).

P.l caso di specie, l'onere probatorio è stato fatto correttamente cadere sul contribuente- così come vorrebbe anche all'Ufficio- teso che, che, le prove su cui il giudice ha fondato il proprio wincimento, sono state prodotte da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con tale doglianza, intende sostenere un'indebita utazione delle acquisizioni istruttorie non configurabile in una L'azione dell'art. 2697 c.c.. censura, là dove si riferisce alla violazione degli artt. 2727 e 2729 è anch'essa inammissibile, in base all'orientamento secondo cui Dossibile dedurre la violazione delle indicate norme quando il i _dice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e : icordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la t rova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non ravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a i -iostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/20).

Il che non è caduto nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria •-:gionale ha valutato gli elementi passati in rassegna dalle parti, •qicamente collegandoli a fondamento del proprio convincimento.

CTR ha, infatti, statuito che: "ritiene questa Commissione che !..Ifficio non possa sindacare il tipo di iniziative adottate da n'azienda, nel caso [OSCURATO:PERSONA], per promuovere la propria rtività, purché resti nel campo de/lecito.

Per quanto provano gli rti di causa, è indubbio che siano intercorsi rapporti con la società ritannica Tomkins & [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività di -;?-lrketing intesa ad ottenere l'aggiudicazione di un contratto per la -..-:alizzazione di un impianto in [OSCURATO:PERSONA].

E' pure indubbio che 1-ggetto dell'appalto rientri per [OSCURATO:PERSONA] tra le attività tEtutariamente previste e che questo comporti la possibilità di • volgere tutte le azioni propedeutiche e funzionali al conseguimento e.roggetto sociale.

E' altrettanto evidente che possano anche non ssere formalizzate le iniziative ed operazioni svolte dalla Società )Jaricata, atteso che in casi del genere spesso si tratta di attività I !obby basate su rapporti professionali e su pregresse conoscenze - n:he personali.

Nella fattispecie, sono stati prodotti il contratto tra nsaldo e Tomkins, nonché i contratti stipulati per la realizzazione e./'opera di ingente importo, che hanno avuto buon esito.

Risultano - E-tanto presenti tutti i requisiti occorrenti per ritenere l'inerenza e.'la fattura pagata alla società inglese, sia per l'effetto delle • restazioni presuntivamente svolte, sia in relazione alla non evante incidenza dei costi imputati rispetto all'entità dell'appalto". '!a luce di quanto esposto, dietro lo schermo della violazione di .;ge, dell'asserito mancato rispetto del canone dell'onere della rova e dei requisiti della prova presuntiva, la ricorrente chiede in laità una rivalutazione della prova stessa, mentre va ribadito che Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso :,stanziale, esercitando un controllo sulla legalità e logicità della ecisione che non consente di riesaminare e di valutare u:onomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 5332).

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la E utazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza i ugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al ne di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. ricorso è pertanto inammissibile; le spese seguono la ccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando :ccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del Itributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa l'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

E: corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l'Agenzia delle r :rate al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, Jidate in euro 2.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura - 15%, agli esbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21847-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - con tro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 1380/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21847 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- 21847/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] nuto che: LE: izia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della - iguria n. 1380 dep. 25/11/2019 avente ad oggetto impugnazione , ,iso di accertamento con il quale l'Ufficio ha accertato in capo alla [OSCURATO:PERSONA], per l'anno d'imposta 2010, un maggior do imponibile IRAP, data l'indeducibilità di un componente i szivo sprovvisto di adeguato supporto documentale, in ordine alla i. r3 ed effettività della prestazione resa. La CTR Liguria ha rigettato ysAlo, confermando la decisione del giudice di prime cure. I ) specifico la CTR ha statuito che "nella fattispecie, sono stati fctti il contratto tra Ansaldo e Tomkíns, nonché j contratti stipulati realizzazione dell'opera di ingente importo, che hanno avuto i esito. Risultano pertanto presenti tutti i requisiti occorrenti per i re l'inerenza della fattura pagata alla società inglese, sia per i ?ttO delle prestazioni presuntivamente svolte, sia in relazione alla rilevante incidenza dei costi imputati rispetto all'entità appalto". i l io [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso ideposita memoria. I izia delle entrate deposita memoria. !liderato che: preliminarmente disattesa la contestazione, contenuta nella -emoria dell'Agenzia delle entrate, con la quale si evidenzia una i scrasia, contenuta nella proposta inviata dal relatore, che a fronte e la affermazione di "manifesta fondatezza del ricorso" argomenta, o3o avere riportato il motivo di ricorso, sulla sua inammissibilità, -redando tale affermazione con una sintetica motivazione e il cliamo a precedenti di questa Corte. Pur dando atto della discrasia tuttavia rilevabile íctu °culi che il contenuto della proposta è di 1.:mmissibilità del ricorso, trattandosi di un refuso inidoneo a iare incertezza. on l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 T.U.I.R 2697 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR i :lato il rìparto dell'onere probatorio in materia di inerenza dei :mponenti negativi del reddito d'impresa e provando, attraverso esunzioni- peraltro prive dei requisiti di gravità, precisione e icordanza- l'effettuazione delle prestazioni della cui inerenza si censura, per come è formulata, è inammissibile. -ivero, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura :'tanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della rova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le gole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di na ritenuta incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il i dice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto -212 onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo pDrezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di :ittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del o13). P.l caso di specie, l'onere probatorio è stato fatto correttamente cadere sul contribuente- così come vorrebbe anche all'Ufficio- teso che, che, le prove su cui il giudice ha fondato il proprio wincimento, sono state prodotte da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con tale doglianza, intende sostenere un'indebita utazione delle acquisizioni istruttorie non configurabile in una L'azione dell'art. 2697 c.c.. censura, là dove si riferisce alla violazione degli artt. 2727 e 2729 è anch'essa inammissibile, in base all'orientamento secondo cui Dossibile dedurre la violazione delle indicate norme quando il i _dice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e : icordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la t rova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non ravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a i -iostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/20). Il che non è caduto nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria •-:gionale ha valutato gli elementi passati in rassegna dalle parti, •qicamente collegandoli a fondamento del proprio convincimento. CTR ha, infatti, statuito che: "ritiene questa Commissione che !..Ifficio non possa sindacare il tipo di iniziative adottate da n'azienda, nel caso [OSCURATO:PERSONA], per promuovere la propria rtività, purché resti nel campo de/lecito. Per quanto provano gli rti di causa, è indubbio che siano intercorsi rapporti con la società ritannica Tomkins & [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività di -;?-lrketing intesa ad ottenere l'aggiudicazione di un contratto per la -..-:alizzazione di un impianto in [OSCURATO:PERSONA]. E' pure indubbio che 1-ggetto dell'appalto rientri per [OSCURATO:PERSONA] tra le attività tEtutariamente previste e che questo comporti la possibilità di • volgere tutte le azioni propedeutiche e funzionali al conseguimento e.roggetto sociale. E' altrettanto evidente che possano anche non ssere formalizzate le iniziative ed operazioni svolte dalla Società )Jaricata, atteso che in casi del genere spesso si tratta di attività I !obby basate su rapporti professionali e su pregresse conoscenze - n:he personali. Nella fattispecie, sono stati prodotti il contratto tra nsaldo e Tomkins, nonché i contratti stipulati per la realizzazione e./'opera di ingente importo, che hanno avuto buon esito. Risultano - E-tanto presenti tutti i requisiti occorrenti per ritenere l'inerenza e.'la fattura pagata alla società inglese, sia per l'effetto delle • restazioni presuntivamente svolte, sia in relazione alla non evante incidenza dei costi imputati rispetto all'entità dell'appalto". '!a luce di quanto esposto, dietro lo schermo della violazione di .;ge, dell'asserito mancato rispetto del canone dell'onere della rova e dei requisiti della prova presuntiva, la ricorrente chiede in laità una rivalutazione della prova stessa, mentre va ribadito che Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso :,stanziale, esercitando un controllo sulla legalità e logicità della ecisione che non consente di riesaminare e di valutare u:onomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 5332). Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la E utazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza i ugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al ne di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. ricorso è pertanto inammissibile; le spese seguono la ccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando :ccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del Itributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa l'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. E: corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l'Agenzia delle r :rate al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, Jidate in euro 2.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura - 15%, agli esbo
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