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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14267/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19 maggio 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'artt. 648 cod. pen., ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 61 n. 11 e 624 cod. pen. con rideterminazione della relativa pena (fatto commesso in Qualiano il 5 novembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa» (Sez. 2, Sentenza n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); nondimeno, è jus receptum che «In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275770); - che il secondo motivo, volto a censurare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente motivato la ritenuta responsabilità alla luce del fatto che l'imputato avesse sottratto direttamente l'assegno di cui in imputazione provvedendo in seguito al suo utilizzo); - che il terzo motivo, che denuncia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il quarto motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità: «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), di modo che nel caso al vaglio, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il pregiudizio cagionato alla persona offesa non poteva essere considerato lievissimo posto che l'assegno in bianco, oggetto materiale del furto, avrebbe potuto essere riempito con l'indicazione di qualsiasi cifra (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19 maggio 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'artt. 648 cod. pen., ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 61 n. 11 e 624 cod. pen. con rideterminazione della relativa pena (fatto commesso in Qualiano il 5 novembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa» (Sez. 2, Sentenza n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); nondimeno, è jus receptum che «In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275770); - che il secondo motivo, volto a censurare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente motivato la ritenuta responsabilità alla luce del fatto che l'imputato avesse sottratto direttamente l'assegno di cui in imputazione provvedendo in seguito al suo utilizzo); - che il terzo motivo, che denuncia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il quarto motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità: «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), di modo che nel caso al vaglio, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il pregiudizio cagionato alla persona offesa non poteva essere considerato lievissimo posto che l'assegno in bianco, oggetto materiale del furto, avrebbe potuto essere riempito con l'indicazione di qualsiasi cifra (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 14267/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris