CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 14048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di appello, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva, con due distinti motivi, la carenza della motivazione in relazione conferma della responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena,che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra le altre: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame venivano dedotti motivi non consentiti attinenti a motivi rinunciati e alla determinazione della sanzione oggetto di concordato. s44.0AL DiAttariTe 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorsconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]