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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16159/2026

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l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Massafra-controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5086/2019,depositata il 24 luglio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Roma lasorella [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fossedichiarata aperta la successione della comune dante causa LuciaPetrucci, con conseguente divisione dei beni ereditari o vendita deglistessi in caso di accertata indivisibilità.I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero che fosse accertatoche la de cuius era proprietaria per la metà degli immobili caduti insuccessione e delle somme depositate su tre dei cinque conti correntirinvenuti nell’attivo ereditario, mentre i restanti due conti e i benimobili erano di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA].All’esito dell’istruttoria, il Tribunale provvide alla divisione dellamassa, assegnando agli eredi i beni immobili e le somme depositatesui conti correnti secondo le rispettive quote e stabilendo i relativiconguagli tra le parti.2.

La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], anche nella suaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto.L’appellante lamentò, in particolare, l’erronea determinazione delcompendio immobiliare relitto, assumendo che vi erano stati inclusibeni non appartenenti (o appartenenti solo in parte) alla de cuius,nonché l’erronea attribuzione delle somme relative a un depositobancario.La Corte d’appello di Roma, con la pronunzia indicata in epigrafe,provvide a un nuovo accertamento del valore del compendioimmobiliare, assegnando i singoli beni ai coeredi e disponendo iconguagli necessari; rideterminò, inoltre, gli importi rinvenuti suldeposito bancario in contestazione, emendando l’errore di calcolo delprimo giudice.Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;l’intimata ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza perindeterminatezza del dispositivo.Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe assegnatobeni immobili, mobili e un conguaglio in denaro «agli eredi di BufacchiEttore», senza indicarne l’identità e le quote spettanti.Una tale formulazione del dispositivo renderebbe il comandogiudiziale ineseguibile e inidoneo a produrre effetti, impedendo anchela trascrizione della sentenza e l’iscrizione ipotecaria, comedimostrato dal successivo rifiuto opposto al riguardo dal Conservatoredei registri immobiliari, con conseguente violazione degli artt. 156 e161 c.p.c.2.

Con il secondo motivo, denunziando la violazione dell’art. 784c.p.c., la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, preso attodel decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio, non ha dispostol’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi,quantunque si verta in ipotesi di causa inscindibile.3.

Infine, con il terzo motivo, denunziando l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta chela Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare il testamentopubblico di [OSCURATO:PERSONA], prodotto nel giudizio di appello, donderisultava, a suo dire, che le era stata attribuita la quasi totalità delpatrimonio; circostanza che, se esaminata, avrebbe consentitol’individuazione degli effettivi eredi e la corretta determinazione deibeni e dei conguagli.Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/20264.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla controricorrente sul duplice presupposto chelo stesso non rispetterebbe il principio di autosufficienza, poiché fariferimento ad atti che vengono meramente richiamati anziché essereriprodotti, e sarebbe affidato a censure riferite esclusivamente aprofili fattuali della controversia.Anzitutto, e sotto tale ultimo aspetto, le doglianze concernonotutte profili in diritto e denunziano la sussistenza di vizi sui quali èconsentito il sindacato in questa sede.Quanto, poi, all’autosufficienza del ricorso, va qui ribadito chel’indicazione dei documenti necessari al relativo scrutinio – in luogodella loro integrale trascrizione nel corpo del ricorso – soddisfa ilrequisito di specificità dell’impugnazione, che va modellato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per laparte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire, al tempostesso, la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (così, fra le altre, Cass. 14/3/2022,n. 8117).5.

Ciò posto, il primo e il terzo motivo appaiono connessi e vanno,pertanto, scrutinati congiuntamente.Entrambe le censure sono infondate.La controversia è sorta per procedere alla divisione dei beniereditari di [OSCURATO:PERSONA] fra i suoi eredi Ettore, Rita e MarinellaBufacchi.Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/2026La statuizione del tribunale, oggetto del successivo appello dondeha poi tratto origine il presente giudizio di legittimità, ha pertantoriguardato le quote di pertinenza di ciascun singolo coerede.L’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio nonha inciso sull’individuazione di tale oggetto, rendendo unicamentenecessario che, in relazione ai beni assegnati al predetto, si facesseriferimento ai suoi eredi.Questa Corte, in proposito, ha chiarito che la morte di uno deichiamati verificatasi nel corso del giudizio, e prima delperfezionamento della divisione, comporta unicamente che al postodel condividente individuale subentri chi vi succede mortis causa,anche laddove si tratti di una pluralità di persone.Ciò che rileva, infatti, è il numero delle quote che spettano aglioriginari chiamati, non il fatto che ad uno dei condividenti sianosucceduti, al momento della divisione, altri soggetti; il diritto di questiultimi, infatti, trova riconoscimento solo successivamente, conl’ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa (Cass.23/7/2020, n. 15764; Cass. 25/5/2017, n. 13206).In forza di tale principio, la ricorrente erra anzitutto nel dolersidell’omesso esame del testamento di [OSCURATO:PERSONA], cherappresenta un fatto privo di rilievo, poiché la lite ha ad oggetto lasola eredità di [OSCURATO:PERSONA].Né, tantomeno, è ravvisabile un vizio di nullità della sentenza inrelazione all’indicazione «eredi di [OSCURATO:PERSONA]» contenuta neldispositivo.Su tale specifico punto, peraltro, va osservato che una tale nullitàpuò configurarsi soltanto quando è impossibile ricostruire il dictumdella decisione, inteso come l’ordine formale con cui viene dataconcreta attuazione al precetto normativo, che la motivazione puòNumero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/2026integrare o consentire di interpretare, ma mai sostituire (Cass.17/1/2003, n. 643).In questo caso, invece, il dispositivo costituisce chiaraestrinsecazione della motivazione della sentenza impugnata, a suavolta conforme ai richiamati principii di diritto.6.

Anche il secondo motivo è infondato.In primo luogo, va ribadito che il decesso di [OSCURATO:PERSONA], perquanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, è avvenutonel corso del giudizio di primo grado; ne è derivata, infatti, laproposizione di appello, da parte dell’odierna ricorrente, anche qualeerede del predetto, con conseguente rilievo di identica veste da partedell’appellata [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, poi, questa Corte ha affermato che quando unamedesima persona fisica cumula in sé la qualità di parte in proprio equella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio delgiudizio, non è necessario provvedere all’integrazione delcontraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendogià acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nellacausa in proprio, ravvisandosi nella specie l’unicità della parte insenso sostanziale (Cass. 26/2/2021, n. 5444).7.

L’infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 6.000 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Massafra-controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5086/2019,depositata il 24 luglio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Roma lasorella [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fossedichiarata aperta la successione della comune dante causa LuciaPetrucci, con conseguente divisione dei beni ereditari o vendita deglistessi in caso di accertata indivisibilità.I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero che fosse accertatoche la de cuius era proprietaria per la metà degli immobili caduti insuccessione e delle somme depositate su tre dei cinque conti correntirinvenuti nell’attivo ereditario, mentre i restanti due conti e i benimobili erano di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA].All’esito dell’istruttoria, il Tribunale provvide alla divisione dellamassa, assegnando agli eredi i beni immobili e le somme depositatesui conti correnti secondo le rispettive quote e stabilendo i relativiconguagli tra le parti.2. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], anche nella suaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto.L’appellante lamentò, in particolare, l’erronea determinazione delcompendio immobiliare relitto, assumendo che vi erano stati inclusibeni non appartenenti (o appartenenti solo in parte) alla de cuius,nonché l’erronea attribuzione delle somme relative a un depositobancario.La Corte d’appello di Roma, con la pronunzia indicata in epigrafe,provvide a un nuovo accertamento del valore del compendioimmobiliare, assegnando i singoli beni ai coeredi e disponendo iconguagli necessari; rideterminò, inoltre, gli importi rinvenuti suldeposito bancario in contestazione, emendando l’errore di calcolo delprimo giudice.Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;l’intimata ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza perindeterminatezza del dispositivo.Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe assegnatobeni immobili, mobili e un conguaglio in denaro «agli eredi di BufacchiEttore», senza indicarne l’identità e le quote spettanti.Una tale formulazione del dispositivo renderebbe il comandogiudiziale ineseguibile e inidoneo a produrre effetti, impedendo anchela trascrizione della sentenza e l’iscrizione ipotecaria, comedimostrato dal successivo rifiuto opposto al riguardo dal Conservatoredei registri immobiliari, con conseguente violazione degli artt. 156 e161 c.p.c.2. Con il secondo motivo, denunziando la violazione dell’art. 784c.p.c., la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, preso attodel decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio, non ha dispostol’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi,quantunque si verta in ipotesi di causa inscindibile.3. Infine, con il terzo motivo, denunziando l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta chela Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare il testamentopubblico di [OSCURATO:PERSONA], prodotto nel giudizio di appello, donderisultava, a suo dire, che le era stata attribuita la quasi totalità delpatrimonio; circostanza che, se esaminata, avrebbe consentitol’individuazione degli effettivi eredi e la corretta determinazione deibeni e dei conguagli.Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/20264. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla controricorrente sul duplice presupposto chelo stesso non rispetterebbe il principio di autosufficienza, poiché fariferimento ad atti che vengono meramente richiamati anziché essereriprodotti, e sarebbe affidato a censure riferite esclusivamente aprofili fattuali della controversia.Anzitutto, e sotto tale ultimo aspetto, le doglianze concernonotutte profili in diritto e denunziano la sussistenza di vizi sui quali èconsentito il sindacato in questa sede.Quanto, poi, all’autosufficienza del ricorso, va qui ribadito chel’indicazione dei documenti necessari al relativo scrutinio – in luogodella loro integrale trascrizione nel corpo del ricorso – soddisfa ilrequisito di specificità dell’impugnazione, che va modellato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per laparte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire, al tempostesso, la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (così, fra le altre, Cass. 14/3/2022,n. 8117).5. Ciò posto, il primo e il terzo motivo appaiono connessi e vanno,pertanto, scrutinati congiuntamente.Entrambe le censure sono infondate.La controversia è sorta per procedere alla divisione dei beniereditari di [OSCURATO:PERSONA] fra i suoi eredi Ettore, Rita e MarinellaBufacchi.Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/2026La statuizione del tribunale, oggetto del successivo appello dondeha poi tratto origine il presente giudizio di legittimità, ha pertantoriguardato le quote di pertinenza di ciascun singolo coerede.L’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio nonha inciso sull’individuazione di tale oggetto, rendendo unicamentenecessario che, in relazione ai beni assegnati al predetto, si facesseriferimento ai suoi eredi.Questa Corte, in proposito, ha chiarito che la morte di uno deichiamati verificatasi nel corso del giudizio, e prima delperfezionamento della divisione, comporta unicamente che al postodel condividente individuale subentri chi vi succede mortis causa,anche laddove si tratti di una pluralità di persone.Ciò che rileva, infatti, è il numero delle quote che spettano aglioriginari chiamati, non il fatto che ad uno dei condividenti sianosucceduti, al momento della divisione, altri soggetti; il diritto di questiultimi, infatti, trova riconoscimento solo successivamente, conl’ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa (Cass.23/7/2020, n. 15764; Cass. 25/5/2017, n. 13206).In forza di tale principio, la ricorrente erra anzitutto nel dolersidell’omesso esame del testamento di [OSCURATO:PERSONA], cherappresenta un fatto privo di rilievo, poiché la lite ha ad oggetto lasola eredità di [OSCURATO:PERSONA].Né, tantomeno, è ravvisabile un vizio di nullità della sentenza inrelazione all’indicazione «eredi di [OSCURATO:PERSONA]» contenuta neldispositivo.Su tale specifico punto, peraltro, va osservato che una tale nullitàpuò configurarsi soltanto quando è impossibile ricostruire il dictumdella decisione, inteso come l’ordine formale con cui viene dataconcreta attuazione al precetto normativo, che la motivazione puòNumero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/2026integrare o consentire di interpretare, ma mai sostituire (Cass.17/1/2003, n. 643).In questo caso, invece, il dispositivo costituisce chiaraestrinsecazione della motivazione della sentenza impugnata, a suavolta conforme ai richiamati principii di diritto.6. Anche il secondo motivo è infondato.In primo luogo, va ribadito che il decesso di [OSCURATO:PERSONA], perquanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, è avvenutonel corso del giudizio di primo grado; ne è derivata, infatti, laproposizione di appello, da parte dell’odierna ricorrente, anche qualeerede del predetto, con conseguente rilievo di identica veste da partedell’appellata [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, poi, questa Corte ha affermato che quando unamedesima persona fisica cumula in sé la qualità di parte in proprio equella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio delgiudizio, non è necessario provvedere all’integrazione delcontraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendogià acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nellacausa in proprio, ravvisandosi nella specie l’unicità della parte insenso sostanziale (Cass. 26/2/2021, n. 5444).7. L’infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 8201/2020Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 16159/2026Data pubblicazione 25/05/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 6.000 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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