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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39913/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 13 s. della sentenza impugnata: il contributo dell'imputata alla ricostruzione dei fatti è risultato irrilevante, né il ricorso spiega convincentemente in cosa consisterebbe la sua meritevolezza, atteso che l'imputata - come è peraltro suo incoercibile diritto - ha negato le proprie responsabilità; il fatto è grave; nessun ulteriore elemento sintomatico di meritevolezza risulta documentato; la pena risulta commisurata ai limiti edittali minimi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 13 s. della sentenza impugnata: il contributo dell'imputata alla ricostruzione dei fatti è risultato irrilevante, né il ricorso spiega convincentemente in cosa consisterebbe la sua meritevolezza, atteso che l'imputata - come è peraltro suo incoercibile diritto - ha negato le proprie responsabilità; il fatto è grave; nessun ulteriore elemento sintomatico di meritevolezza risulta documentato; la pena risulta commisurata ai limiti edittali minimi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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