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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 19263/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31837-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 264/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina con la sentenza n. 264/2019 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza che aveva disposto revocazione di altra sentenza.

Rilevava la Corte che, trattandosi di sentenza espressa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non poteva, neppure quella in esito a revocazione, essere appellata.

La corte aveva poi compensato le spese per "ragioni di equità" Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l'assistito [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con unico motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 e 92 comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c. p.c.

Il ricorrente ha rilevato l'errata statuizione sulla compensazione delle spese in quanto la ragione dell'equità, posta a fondamento della decisione compensativa, risulta estranea alle ipotesi che consentono la compensazione.

A riguardo questa Corte ha chiarito che 'L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione.

La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale Ric. 2019 n. 31837 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati " (Cass.n. 21521/2010).

Ha poi anche precisato che "Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla

I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso" ( Cass.n. 21157/19).

I principi richiamati evidenziano la necessità di individuazione delle concrete motivazioni determinative della compensazione che devono, comunque, far riferimento al concetto di "gravi ed eccezionali ragioni".

Si tratta, come chiarito, di nozione elastica che necessita di fattori integrativi di concreta individuazione e che, pertanto, non possono a loro volta essere costituiti dal concetto di equità, essendo quest'ultimo un parametro generico, privo di specificazione.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinviata la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa compensazione, che deciderà sulla base dei principi enunciati oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Cosi' deciso in Roma in data 5 aprile 2022 . il Presidente estesore [OSCURATO:PERSONA] oggi, I 5 C. 1 U 20n [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31837-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 264/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina con la sentenza n. 264/2019 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza che aveva disposto revocazione di altra sentenza. Rilevava la Corte che, trattandosi di sentenza espressa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non poteva, neppure quella in esito a revocazione, essere appellata. La corte aveva poi compensato le spese per "ragioni di equità" Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l'assistito [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con unico motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 e 92 comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c. p.c. Il ricorrente ha rilevato l'errata statuizione sulla compensazione delle spese in quanto la ragione dell'equità, posta a fondamento della decisione compensativa, risulta estranea alle ipotesi che consentono la compensazione. A riguardo questa Corte ha chiarito che 'L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale Ric. 2019 n. 31837 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati " (Cass.n. 21521/2010). Ha poi anche precisato che "Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso" ( Cass.n. 21157/19). I principi richiamati evidenziano la necessità di individuazione delle concrete motivazioni determinative della compensazione che devono, comunque, far riferimento al concetto di "gravi ed eccezionali ragioni". Si tratta, come chiarito, di nozione elastica che necessita di fattori integrativi di concreta individuazione e che, pertanto, non possono a loro volta essere costituiti dal concetto di equità, essendo quest'ultimo un parametro generico, privo di specificazione. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinviata la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa compensazione, che deciderà sulla base dei principi enunciati oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi' deciso in Roma in data 5 aprile 2022 . il Presidente estesore [OSCURATO:PERSONA] oggi, I 5 C. 1 U 20n [OSCURATO:PERSONA]
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