CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 23, commi 3 e 4, L. n. 110 del 1975, commesso in Polignano a Mare il 24/3/2021; con recidiva reiterata e specifica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su dogl anze irrilevanti e generiche: la dizione di "pendenza" che figura a proposito dei precedenti penali è da intendere nel senso di sussistenza delle condizioni per la contestata recidiva, come peraltro emerge dal certificato penale allegato dal ricorrente. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente