CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 ottobre 2023
Cassazione n. 38407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto disporsi la convalida dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.11 giudice monocratico del Tribunale di Firenze, con la ordinanza impugnata resa in data 5 Luglio 2019, non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] Micaela in flagranza di reato in quanto, essendo la giovane stata monitorata all'interno dell'esercizio commerciale ove era stata perpetrata l'azione furtiva e immediatamente bloccata dopo avere superato le casse, ha escluso la ricorrenza di reato consumato, poichè l'azione predatoria era intervenuta sotto la diretta percezione de personale dell'esercizio e non ricorrevano altresì circostanze aggravanti, né le stesse erano state contestate, di talchè risultava precluso alle forze dell'ordine di procedere all'arresto facoltativo in flagranza. 2. Avverso il provvedimento di mancata convalida ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze assumendo violazione di legge ed evidenziando l'erronea interpretazione da parte del giudice degli elementi fattuali esaminati, in quanto le forze dell'ordine avevano operato l'arresto motivando sul fatto che lo stesso era stato consumato in quanto la refurtiva era stata portata fuori dell'esercizio commerciale e che inoltre il furto era stato realizzato con destrezza, in quanto caratterizzato da abilità operativa e scaltrezza così da ritenersi integrata la circostanza aggravante. La valutazione sulla legittimità dell'arresta andava infatti eseguito sulla base di una prognosi postuma di adeguatezza e ragionevolezza e sulla base degli elementi di fatto prospettati dall'autorità procedente, a prescindere se gli stessi avessero formato oggetto di contestazione da parte dell'ufficio della procura procedente. 3. Il ricorso è fondato laddove il giudice della convalida non ha dato conto di avere considerato i presupposti indicati dagli operanti a giustificazione dell'adozione della misura pre-cautelare, omettendo di adempiere all'onere di postuma verifica di ragionevolezza sull'operato della Polizia giudiziaria allo stesso riservato, e in particolare per non avere attribuito adeguato e corretto rilievo alla sostanza della condotta realizzata dal resistente, nonché per avere escluso la situazione di flagranza che giustificava l'intervento dei verbalizzanti. 3.1 Invero in relazione al profilo del delitto tentato appare costante l'insegnamento del S.C. secondo cui per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione ( sez. 4, n.22588 del 7/04/2005, Volpi e altro, Rv.232092; sez.5, n.1701 del 23/10/2023, Nichiforenco, Rv.258671; n.26749 del 11/04)2016, Ouerghi, Rv.267266) e che la consumazione del reato risulta esclusa soltanto nel caso in cui tutta la condotta del prevenuto e il successivo intervento delle forze dell'ordine sia intervenuto sotto il costante monitoraggio di quest'ultime non essendo all'uopo sufficiente una osservazione a distanza dell'azione furtiva, seguito dal bloccaggio da parte delle forze di polizia, in quanto un siffatto "studio" a distanza non impedisce al reo di acquisire un possesso esclusivo della res ai danni della persona offesa (Sez. 5, 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01). 3.2 Nel caso in esame il ricorrente aveva conseguito, seppure per breve arco temporale un possesso del tutto autonomo del bene sottratto laddove la persona offesa era rimasta ignara 4. Non corretto appare l'apprezzamento del giudice neppure in relazione alla esclusione della circostanza aggravante della destrezza laddove, alla stregua della sequenza delle fasi del furto come descritta dagli operanti che ebbero a intervenire, l'azione fu connotata da particolare abilità, rapidità e scaltrezza finalizzate a neutralizzare l'ordinaria vigilanza della persona offesa così da allontanarsi dal luogo del reato (cfr. in episodio analogo sez.5, n.48195 del 1/10/2018, S. 274018; sez.2, n.12851 del 7/12/2017, Mieli, Rv.272688). 4. In conclusione il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e deve essere disposta la convalida dell'arresto in relazione ai fatti in oggetto. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, il 12 Luglio