Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:378
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0013_RES
Causa T‑13/25
HC
contro
Corte di giustizia dell’Unione europea
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 giugno 2026
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Errore di diritto – Responsabilità – Danno morale»
Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato al gabinetto di un giudice del Tribunale – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Limiti – Possibilità di fondare la decisione su motivi non invocati dal giudice – Insussistenza – Necessità di effettuare un controllo dei fatti
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punti 36‑38, 43‑46, 49, 50)
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato – Ammissibilità – Eccezione – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca di un agente temporaneo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti
[Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, a)]
(v. punti 56, 57)
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Assenza di effetto utile dell’annullamento – Danno connesso allo stato di inquietudine e di incertezza del ricorrente quanto al suo futuro professionale per un periodo prolungato nonché al senso di ingiustizia e ai patimenti provocati dalla necessità di contestare la decisione
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punti 61‑63, 68)
Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione convenuta al risarcimento
(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)
(v. punti 64, 65)
[OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto da un ex agente temporaneo della Corte di giustizia dell’Unione europea avverso la decisione che risolve il suo contratto di lavoro, il Tribunale fornisce alcune precisazioni sulla giustificazione della cessazione del rapporto di fiducia tra un agente temporaneo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e il suo superiore gerarchico in caso di risoluzione del contratto.
Nel giugno 2016 HC è stata assunta in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA, nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato, nel gabinetto di un giudice presso il Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Membro»).
Nel luglio 2024, a seguito di una domanda del Membro, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ha risolto il contratto di HC sulla base dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA, per cessazione del rapporto di fiducia. Nella sua decisione, per qualificare tale cessazione, l’AACC si è basata tuttavia su motivi diversi da quelli dedotti dal Membro a sostegno della sua domanda di risoluzione.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, per quanto riguarda i motivi che possono giustificare la risoluzione di un contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA, il Tribunale ricorda che un simile contratto può essere risolto a causa di una cessazione del rapporto di fiducia, poiché tale contratto di lavoro
intuitu personae
ha come elemento essenziale la fiducia reciproca tra l’agente temporaneo e il suo superiore gerarchico.
A tale riguardo, è necessario che l’AACC chiarisca le circostanze di fatto che rivelano o giustificano tale cessazione. Non spetta all’AACC sostituire la propria valutazione a quella del superiore gerarchico dell’agente temporaneo interessato quanto al carattere reale della cessazione del rapporto di fiducia. L’AACC deve tuttavia effettuare un’analisi in tre fasi. Essa deve verificare, innanzitutto, se la mancanza o la perdita di un rapporto di fiducia sia stata effettivamente fatta valere, controllare, poi, l’esattezza materiale dei fatti invocati e, infine, accertarsi che, alla luce dei motivi dedotti, la domanda di risoluzione non sia viziata da una violazione dei diritti fondamentali o, ancora, da uno sviamento di potere. Il Tribunale precisa che il controllo, cui è tenuta l’AACC, dell’esattezza materiale dei fatti riguarda i fatti contestati dal superiore gerarchico dell’agente temporaneo interessato.
Pertanto, salvo snaturare il regime istituito dall’articolo 2, lettera c), del RAA, l’AACC non può essere indotta ad interferire nell’
intuitu personae
del rapporto di lavoro tra il superiore gerarchico e l’agente temporaneo, ossia la parte di considerazioni personali che lo regola. Orbene, ciò è quanto avverrebbe se l’AACC dovesse decidere, al posto di un superiore gerarchico, cosa abbia portato alla cessazione del rapporto di fiducia. Infatti, la cessazione del rapporto di fiducia tra il superiore gerarchico e l’agente temporaneo, che riguarda il mantenimento del legame
intuitu personae
che si suppone caratterizzi il loro rapporto di lavoro, non può essere giustificata da elementi di fatto la cui esistenza non sia stata deplorata dallo stesso superiore gerarchico, salvo attribuire a quest’ultimo censure che non ha subito e, in definitiva, sostituirsi a lui nella valutazione dei motivi che lo hanno indotto a riporre la propria fiducia nel collaboratore.
L’impossibilità, per l’AACC, di sostituire i propri motivi a quelli indicati dal superiore gerarchico, costituisce effettivamente un limite al carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, che è quello di consentire all’amministrazione di rivedere le sue decisioni. Tuttavia, tale impossibilità è la conseguenza della particolare natura del contratto di cui all’articolo 2, lettera c), del RAA e dell’
intuitu personae
che lo caratterizza. Infatti, l’AACC non può in alcun caso sostituire la propria valutazione a quella del superiore gerarchico interessato invocando altri motivi che quest’ultimo non ha invocato, sia nella fase dell’atto iniziale sia nella fase della risposta al reclamo. Ciò non pregiudica la possibilità, per l’AACC, dopo aver verificato l’esattezza materiale dei fatti contestati dal superiore gerarchico, di decidere di far valere solo alcuni di tali motivi nella fase della risposta al reclamo, mentre aveva ritenuto fondati tutti i motivi nella fase dell’atto contestato.
Di conseguenza, il Tribunale conclude che, nel caso di specie, fondando la decisione impugnata su motivi che non erano stati invocati dal Membro, l’AACC ha violato l’articolo 2, lettera c), del RAA e, pertanto, ha commesso un errore di diritto.
In secondo luogo, accogliendo parzialmente la domanda di risarcimento della ricorrente, il Tribunale riconosce l’eventualità che il danno morale di un funzionario o agente non sia integralmente risarcito con l’annullamento dell’atto di cui trattasi qualora la parte ricorrente si sia trovata in uno stato di inquietudine quanto al suo futuro professionale o qualora abbia subito un senso di ingiustizia e patimenti provocati dal fatto di dover esperire un procedimento, prima precontenzioso e successivamente contenzioso, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Il Tribunale osserva, al riguardo, che la competenza anche di merito nelle controversie di carattere pecuniario gli attribuisce il compito di risolverle esaustivamente. Pertanto, laddove l’annullamento dell’atto lesivo illegittimo non sia sufficiente ad attuare i diritti della persona interessata o per tutelarne efficacemente gli interessi, il giudice dell’Unione può, anche d’ufficio, concederle un risarcimento.
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, la ricorrente abbia subito un danno morale a causa del comportamento della convenuta, che non può essere integralmente risarcito con il solo annullamento della decisione impugnata. Pertanto, il Tribunale ritiene che sia equo valutare il danno morale patito dalla ricorrente attribuendole, in via equitativa, un importo di EUR 10000.