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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07730/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20823/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 623/2019 depositata il09/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia con sentenza del 9 aprile 2019, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 48.380,30, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, in relazione ad operazione di CAD (cash against payment), eseguita su incarico della correntista.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che la diligenza dovuta dall’istituto è quella professionale del buon banchiere e che l’incarico non fosse gratuito, ma connesso al contratto oneroso di conto corrente; in punto di fatto, ha ritenuto che la condotta della banca sia stata negligente nel non eseguire le espresse istruzioni della correntista, che aveva chiesto l’invio di tutti i documenti con il servizio “DHL o similari” in un’unica soluzione, laddove invece la banca aveva operato un duplice invio disgiunto e, per il secondo, usato il meno affidabile mezzo della posta aerea, che non aveva permesso l’immediato riscontro del non tempestivo arrivo, tanto che del fatto si era saputo solo dopo cinque mesi.

Inoltre, la banca non ha prontamente verificato il buon esito della spedizione, impedendo alla correntista il blocco delle operazioni di consegna della merce.

Ha aggiunto che, pertanto, tale condotta ha avuto rilevanza causale nella produzione del danno, consistito nel ritiro della merce senza pagamento del prezzo da parte dell’acquirente messicana, onde al risarcimento del danno nella misura del prezzo medesimo ha condannato la banca inadempiente.

Avverso questa sentenza propone ricorso la soccombente, affidato a due motivi.

Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con controricorso, che deposita anche una memoria tardiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1362 ss., 1710 c.c., perché la corte territoriale ha male interpretato le istruzioni della correntista con riguardo alla spedizione dei plichi, peraltro entrambi giunti a destinazione, e non ha considerato che la banca ha dato prova del suo completo adempimento: infatti, non era affatto escluso dalle istruzioni l’invio mediante posta aerea dei documenti in questione.

Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di fatto decisivo e la contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto sussistere il nesso causale con il danno lamentato, posto che, per ragioni rimaste oscure, in realtà l’acquirente era entrato in possesso di uno degli originali dei documenti ( bill of landing ) prima del pagamento della merce, che poi non aveva eseguito, onde ben aveva ritenuto il giudice di primo grado di escludere il nesso causale con la condotta della banca; al contrario, la banca messicana corrispondente aveva verosimilmente consegnato il documento, in contrasto con le istruzioni, al compratore, senza prima esigere il pagamento.

2. – I due motivi possono essere trattati insieme, in quanto presentano lo stesso vizio.

Essi, invero, sono inammissibili, perché pretendono dalla Corte un nuovo accertamento dei fatti.

Il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., consiste infatti nella affermazione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass.22707/2017, Cass. 195/2016).

Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato «della valutazione delle prove» (Cass. 11892/2016, Cass.24548/2016, Cass. 5009/2017).

Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (e plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011; nonché, più di recente, Cass., sez. un., n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., sez. un., n. 16303 del 2018; Cass.n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).

La valorizzazione da parte della Corte di merito, nell’ambito del complessivo apprezzamento istruttorio, delle risultanze probatorie in atti, attestanti la condotta in concreto tenuta dalla banca ed il contenuto dei documenti in atti, non è dunque sindacabile in questa sede, posto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Del resto, si nessun fatto in senso storico-naturalistico si lamenta l’omissione, bensì di un passaggio nello sviluppo della argomentazioni, in cui la corte territoriale ha ravvisato l’inadempimento concreto posto in essere dalla ricorrente.

Ma, in tal modo, si denuncia un’insufficienza delle motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni in ordine all’inadempimento ed al nesso causale con il danno: ma la deduzione di un tale vizio è inibita dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., al regime del quale è soggetta l’impugnazione della sentenza (Cass. nn. 24395/20 e 15777/22; Cass. n. 15025/16).

3. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che sussistono i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20823/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 623/2019 depositata il09/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia con sentenza del 9 aprile 2019, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 48.380,30, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, in relazione ad operazione di CAD (cash against payment), eseguita su incarico della correntista. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che la diligenza dovuta dall’istituto è quella professionale del buon banchiere e che l’incarico non fosse gratuito, ma connesso al contratto oneroso di conto corrente; in punto di fatto, ha ritenuto che la condotta della banca sia stata negligente nel non eseguire le espresse istruzioni della correntista, che aveva chiesto l’invio di tutti i documenti con il servizio “DHL o similari” in un’unica soluzione, laddove invece la banca aveva operato un duplice invio disgiunto e, per il secondo, usato il meno affidabile mezzo della posta aerea, che non aveva permesso l’immediato riscontro del non tempestivo arrivo, tanto che del fatto si era saputo solo dopo cinque mesi. Inoltre, la banca non ha prontamente verificato il buon esito della spedizione, impedendo alla correntista il blocco delle operazioni di consegna della merce. Ha aggiunto che, pertanto, tale condotta ha avuto rilevanza causale nella produzione del danno, consistito nel ritiro della merce senza pagamento del prezzo da parte dell’acquirente messicana, onde al risarcimento del danno nella misura del prezzo medesimo ha condannato la banca inadempiente. Avverso questa sentenza propone ricorso la soccombente, affidato a due motivi. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con controricorso, che deposita anche una memoria tardiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1362 ss., 1710 c.c., perché la corte territoriale ha male interpretato le istruzioni della correntista con riguardo alla spedizione dei plichi, peraltro entrambi giunti a destinazione, e non ha considerato che la banca ha dato prova del suo completo adempimento: infatti, non era affatto escluso dalle istruzioni l’invio mediante posta aerea dei documenti in questione. Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di fatto decisivo e la contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto sussistere il nesso causale con il danno lamentato, posto che, per ragioni rimaste oscure, in realtà l’acquirente era entrato in possesso di uno degli originali dei documenti ( bill of landing ) prima del pagamento della merce, che poi non aveva eseguito, onde ben aveva ritenuto il giudice di primo grado di escludere il nesso causale con la condotta della banca; al contrario, la banca messicana corrispondente aveva verosimilmente consegnato il documento, in contrasto con le istruzioni, al compratore, senza prima esigere il pagamento. 2. – I due motivi possono essere trattati insieme, in quanto presentano lo stesso vizio. Essi, invero, sono inammissibili, perché pretendono dalla Corte un nuovo accertamento dei fatti. Il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., consiste infatti nella affermazione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass.22707/2017, Cass. 195/2016). Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato «della valutazione delle prove» (Cass. 11892/2016, Cass.24548/2016, Cass. 5009/2017). Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (e plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011; nonché, più di recente, Cass., sez. un., n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., sez. un., n. 16303 del 2018; Cass.n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). La valorizzazione da parte della Corte di merito, nell’ambito del complessivo apprezzamento istruttorio, delle risultanze probatorie in atti, attestanti la condotta in concreto tenuta dalla banca ed il contenuto dei documenti in atti, non è dunque sindacabile in questa sede, posto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Del resto, si nessun fatto in senso storico-naturalistico si lamenta l’omissione, bensì di un passaggio nello sviluppo della argomentazioni, in cui la corte territoriale ha ravvisato l’inadempimento concreto posto in essere dalla ricorrente. Ma, in tal modo, si denuncia un’insufficienza delle motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni in ordine all’inadempimento ed al nesso causale con il danno: ma la deduzione di un tale vizio è inibita dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., al regime del quale è soggetta l’impugnazione della sentenza (Cass. nn. 24395/20 e 15777/22; Cass. n. 15025/16). 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dichiara che sussistono i
Sentenza Cassazione n. 07730/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris