CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31402-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 16; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso l'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1163/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] notificò al [OSCURATO:PERSONA] PoLacco un avviso di accertamento per riprese I.M.U. relative all'anno di imposta 2013, conseguente all'omesso parziale versamento di detta imposta; che la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 26913/27/2017, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1163/2020, depositata il 27.2.2020, accolse parzialmente il gravame, ritenendo, alla luce delle risultanze di causa e, in particolare, della consulenza tecnica prodotta dall'ismu-ro, insussistenti, in capo a quest'ultimo, i requisiti per fruire dell'esenzione dall'imposta comunale, ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, con riferimento alle unità classate catastalmente sub A2, A4, A10, C1 e C2 e, al contrario, ricorrenti tali requisiti avuto riguardo alle sole unità classificate come B1 e B7; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente eccepisce (senza specificare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba essere riferita) il giudicato esterno che si sarebbe formato in relazione alla sentenza n. Ric. 2020 n. 31402 sez. Sesta-T - ud. 26-04-2022 -2- 5920/2019 della C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento, per l'anno di imposta 2011 e per i medesimi immobili sottesi alla ripresa per cui è oggi causa, delle condizioni oggettive e soggettive per fruire dell'esenzione ex art. 7, comma 1, letti), del d.lgs. n. 504 del 1992; che il motivo è infondato; che questa Corte da tempo afferma (Cass., Sez. 5, 30.12.2009, n. 28042, Rv. 611413-01) che, affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo, non rilevando, in difetto di tale presupposto, la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto; che tale principio è stato precisato nel senso che, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, 3.3.2021, n. 5766, Rv. 660691-01); che, in particolare, applicando tali principi all'I.C.I. (con conclusioni evidentemente estensibili all'I.M.U., per identità di ratio), è stato osservato che la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei Ric. 2020 n. 31402 sez. Sesta-T - ud. 26-04-2022 -3- fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (Cass., Sez. 5, 19.1.2018, n. 1300, Rv. 646807-01); che - venendo al caso di specie - appare indubbio al Collegio che lo svolgimento, nelle unità immobiliari sottese alla ripresa per cui è causa, delle attività di cui alla lett. i del comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 (nella specie, destinazione degli alloggi in via esclusiva e gratuita ai seminaristi e sacerdoti impegnati nell'attività di culto e studio) rientri - già in astratto - tra le condizioni variabili, trattandosi di destinazione suscettibile di modifica nel corso del tempo (come comprovato, peraltro, dalla stessa perizia depositata dalla parte ricorrente, donde la C.T.R. ha tratto la conclusione per cui, rispetto all'anno di imposta in questione, "lo stesso consulente ha rinvenuto solamente qualche alloggio occupato da religiosi" - cfr. motivazione, p. 5, ultimo rigo) e la cui ricorrenza va, dunque, dimostrata per ogni successivo periodo di imposta (cfr. anche l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992); che dunque, muovendo dall'accertamento relativo all'anno di imposta 2011, alcun giudicato esterno può essere fatto fondatamente valere, nella specie, dall'is-riTuTo, con riferimento alla destinazione - effettiva, in concreto, in via esclusiva e gratuita - dei cespiti in questione ad alloggio di seminaristi e sacerdoti per il diverso anno di imposta 2013; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (senza specificare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba essere riferita) l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, per avere la C.T.R. limitato Ric. 2020 n. 31402 sez. Sesta-T - ud. 26-04-2022 -4- l'applicazione dell'esenzione unicamente sulle unità immobiliari classificate come B1 e 67; che il motivo - il quale disvela un vizio motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è inammissibile; che, come anticipato supra, in materia di I.C.I. grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti per fruire dell'esenzione dal relativo pagamento, per effetto dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, fornendo la prova che l'attività cui l'immobile è destinato rientri tra quelle esenti (poiché di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione (arg. da Cass., Sez. 5, 2.4.2015, n. 6711, Rv. 635507-01. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 24.1.2018, n. 1694, Rv. 646809-01 e Cass., Sez. 5, 13.2.2019, n. 4216, Rv. 652641-01); che, nella specie, la C.T.R. ha fondato la propria decisione di riconoscere solo parzialmente l'esenzione in commento in favore dell'ismuTo per non essere stata provata l'utilizzazione dei numerosi immobili come alloggi nella disponibilità a titolo gratuito di seminaristi e sacerdoti, risultando, anzi, diverse unità immobiliari sottese alla ripresa per cui è causa accatastate come abitazioni civili (A2) o popolari (A4) ovvero uffici (A10), negozi (C1) o magazzini (C2), adibite ad abitazioni ed uffici (il cui classamento assume "in difetto di elementi di diverso segno.., valore presuntivo in relazione alla natura, alla destinazione ed all'attuale consistenza" - cfr. motivazione, p. 6, quarto-sesto rigo) e destinate, fin dalla loro acquisizione al patrimonio della parte ricorrente, alla produzione di reddito da destinare al mantenimento degli alunni ed al sostentamento Ric. 2020 n. 31402 sez. Sesta-T - ud. 26-04-2022 -5- 4_ dello stesso ISTITUTO (cfr. sentenza impugnata, pp. 5, terzultimo cpv. e 6, della motivazione ; che, tanto premesso, il motivo, oltre a non confrontarsi specificamente con la ratio decidendi fondata sull'originario atto di acquisizione al patrimonio dell'isn-ruTo e sul valore presuntivo attribuito dalla C.T.R. al classamento degli immobili diversi da quelli B1 e 57 (nel senso, cioè, della loro destinazione commerciale), risulta altresì carente di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non avere parte ricorrente riprodotto in ricorso la perizia giurata, quantomeno nella parte di essa donde dovrebbe emergere - contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello - lo svolgimento "all'interno degli immobili oggetto di accertamento esclusivamente [del]/e attività indicate nel proprio atto costitutivo senza perseguire, neppure indirettamente alcuna finalità commerciale" (cfr. ricorso, p. 8, primo cpv. Cfr. anche ivi, penultimo cpv.) ed appare comunque indirizzato a sollecitare una rivalutazione, preclusa a questa Corte (Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01), del materiale istruttorio in atti; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna il [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. delle spese del presente giudizio di Ric. 2020 n. 31402 sez. Sesta-T - ud. 26-04-2022 -6- legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributa