CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9322/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (82000970721, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, Via E.Q. Visconti 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) (c/o Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresentato e difendono giusta procura in calce al controricorso controricorrenti e ricorrenti incidentali F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 9322/2016 Numero sezionale 1492/2022 Numero di raccolta generale 15013/2022Data pubblicazione 11/05/2022 -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentato Controricorrente a ricorso incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1715/2015 depositata il 03/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza depositata il 3.11.2015 la Corte d'Appello di Bari in merito alla controversia tra il Comune di Gravina di Puglia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA] ,quale erede di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il risarcimento del danno patito da costoro per l'occupazione appropriativa di alcuni fondi di loro proprietà destinati dal Comune alla realizzazione di un edificio scolastico, ha accolto per quanto di ragione il gravame di quest’ultimo riducendo ad € 648.815,00 l’importo risarcitorio e rigettato l’appello incidentale . Il giudice di appello osservava che nel medesimo comparto fondiario del Comune si registrava un precedente specifico in termini rispetto al problema estimativo oggetto della vertenza in esame rappresentato da un suolo di proprietà dei medesimi fratelli Preite, oggetto di occupazione appropriativa da parte del Comune e valutato in ragione di € 200,00 al mq. Su queste premesse la Corte territoriale - richiamati i passaggi maggiormente significativi di detto precedente in cui si era fatto notare, che, parlandosi nella specie di risarcimento del danno da fatto illecito, si era al di "fuori di un procedimento espropriativo", con la conseguenza che l'eventus damni doveva per questo identificarsi nel momento in cui gli appellanti avevano perduto la proprietà dei beni, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 9322/2016 Numero sezionale 1492/2022 Numero di raccolta generale 15013/2022 "sicuramente di molto posteriore al momento di apposizione del vincolo Data pubblicazione 11/05/2022 espropriativo", ed il danno doveva perciò essere liquidato "per come essi valevano al momento della perdita della proprietà" ovvero tenendo conto della trasformazione edilizia nel frattempo intervenuta (in proposito affermando : “..posto che a quel momento la scuola ea stata già edificata.. è un nonsenso porre problemi di non- edificabilità dei suoli, i quali invece erano statiedificati”) - , evidenziava tuttavia delle diversità che si opponevano alla trasposizione di tale valutazione nel presente giudizio caratterizzato dalla presenza di vincoli cimiteriali . Osservava che era pertanto necessario individuare un valore che “ pur non potendo essere appiattito su quello “ agricolo” originariamente attribuito dal P.R.G. neppure può essere portato a quello edificatorio “ pieno” poiché la caratterizzazione a scopo edificatorio era stata, a sua volta, frutto di una irregolarità commessa dallo stesso Comune . Il giudice di appello determinava quindi il valore dell’area nella metà del valore base bilanciando in tal modo i contrapposti interessi della parte privata e pubblica con scomputo di quanto già ricevuto e con ricalcolo della rivalutazione e degli interessi legali . Avverso tale sentenza il Comune si grava di quattro motivi di ricorso, illustrato da memoria cui resistito dagli intimati con controricorso e ricorso incidentale anch’esso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 2043 c.c., L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 55 per avere la sentenza impugnata determinato il risarcimento dovuto considerando edificabile il suolo occupato dal Comune per la realizzazione dell’edificio scolastico malgrado all’epoca dell’apposizione del vincolo espropriativo quel terreno avesse destinazione agricola nel P.R.G.. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art 338 del R.D. 1934 nr 1265, dell’art2043 c.c., L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 9322/2016 Numero sezionale 1492/2022 Numero di raccolta generale 15013/2022 art. 55 per avere il giudice del merito ritenuto edificabile l’area nonostante la stessa Data pubblicazione 11/05/2022 rientrasse nella zona di rispetto cimiteriale ex art 338 r..d. 1265/34 e come tale soggetta ad una limitazione legale della proprietà di carattere assoluto Con un terzo motivo il Comune si duole che la Corte di appello in violazione dell’art 112 c.p.c. avrebbe omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di appello afferente alla legittimità del provvedimento comunale di proroga dei termini e alla conseguente legittimità della procedura espropriativa. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art 112 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto non contestata dal Comune la quantificazione operata dal Tribunale con riferimento alla natura edificatoria del suolo. Le parti controricorrenti censurano la decisione di appello in diversa prospettiva. In particolare deducono la violazione dell’art 345 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuta ammissibile l’eccezione relativa alla pretesa esistenza del vincolo cimiteriale introdotta per la prima volta dal Comune nella fase di appello. Con un secondo motivo denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art 1 della legge 1978 nr 1 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Affermano in particolare che la Corte pur avendo rilevato che il vincolo cimiteriale poneva un problema di una verifica circa la tempestività della deduzione, non avrebbe poi fornito una risposta ad essa limitandosi a sostenere che la causa avrebbe potuto essere decisa. Con un terzo motivo denunciano l’omesso esame di un fatto deciso per il giudizio ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art 2909 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Lamentano infatti che la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento ad un precedente che in realtà non sarebbe stato in termini in quanto si sarebbe trattato di suoli che avrebbero avuto in comune unicamente il fatto di trovarsi nella stessa F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 9322/2016 Numero sezionale 1492/2022 cittadina ed avrebbe ignorato altre decisioni divenute irrevocabili che costituirebbero Numero di raccolta generale 15013/2022 giudicati esterni vincolanti fra le parti. Data pubblicazione 11/05/2022 Con l’ultimo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art 42 bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art 345 c.p.c. e dell’art 2909 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato la domanda diretta ad ottenere il pagamento dei danni morali sulla base della mancanza di un provvedimento di diniego da parte della P.A. cui è rivolta la domanda e sulla base della novità della domanda ex art 345 c.p.c. Il primo motivo del ricorso principale è fondato con l’assorbimento dei restanti, ad eccezione del terzo, del quale va rilevata l’inammissibilità. Appare opportuno ,ai fini di una corretta disamina delle questioni veicolate in entrambi gli atti, svolgere alcune preliminari considerazioni che investono la materia in oggetto. Va ricordato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria, ai fini indennitari e risarcitori, la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass." 25,110/2017, n. 25314). Ed invero, in tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992 (ora recepito nel D.P.R. n. 327 de 2001, artt. 32 e 37), ha prescelto, quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell'"edificabilità legale". Sicché un'area va ritenuta edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non anche quando la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 9322/2016 Numero sezionale 1492/2022 meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, uso Numero di raccolta generale 15013/2022 scolastico), che comporta un vincolo di destinazione preclusivo ai privati di tutte le Data pubblicazione 11/05/2022 forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello "ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (Cass., 24/06/2016, n. 13172). Infine, allorchè la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) dallo strumento urbanistico vigente non rileva che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici e attrezzature pubblici, atteso che l'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica rimessa inderogabilmente all'iniziativa pubblica non è assimilabile al concetto di edificazione preso in considerazione dalla menzionata normativa agli effetti indennitari, da intendersi come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà (Sez. 1, 23/05/2014 n. 11503; Sez. 1, 21/06/2016 n. 12818; Sez. 1, 24/06/2016 n. 13172). Con particolare riferimento all'ipotesi - ricorrente nella specie - di occupazione usurpativa o appropriativa, deve ritenersi, pertanto, che il risarcimento del danno debba essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio. Deve, pertanto, tenersi conto dell'unico criterio discretivo dell'"edificabilità legale", posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3 (recepito nel D.P.R. n. 327 del 2001, negli artt. 32 e 37), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'"edificabilità di fatto". Devesi, tuttavia, precisare che, all'interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 9322/2016 Numero sezionale 1492/2022 21/11/2016, n. 23639). L'occupazione usurpativa o appropriativa integra, infatti, un Numero di raccolta generale 15013/2022 illecito a carattere permanente e non annulla la connotazione urbanistica dei suoli Data pubblicazione 11/05/2022 ablati, obbligando, pertanto, l'amministrazione al risarcimento del danno, avvalendosi esclusivamente del suindicato criterio dell'edificabilità legale dei suoli (Cass., 07/09/2020, n. 18584). Ciò posto le conseguenze di quanto sin qui esposto sulla vicenda in questione si possono così sintetizzare. La Corte d'Appello, in palese violazione dei principi sopra enunziati, ha invero errato nell'operare la liquidazione del ristoro dovuto agli istanti sulla base della divisata natura edificatoria dei fondi ablati desunta unicamente dall’attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica, senza dare rilievo alcuno alla destinazione impressa ai terreni dagli strumenti di programmazione urbanistica locale. Attività di trasformazione che proprio perché sia inderogabilmente rimessa all'iniziativa pubblica, non può , come si è sopra detto , essere assimilata al concetto d'edificazione che la L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, prende in considerazione agli effetti indennitari, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area. Il secondo motivo, attinente, sotto altro profilo, alla ricognizione giuridica del terreno, rimane assorbito, così come il quarto, concernente la stima del terreno, che dovrà essere nuovamente effettuata sulla base dei criteri legali sopra evidenziati. Il terzo motivo del ricorso principale, con i quale vi denuncia la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata, nella quale la questione della proroga disposta dal Comune risulta esaminata (pag. 3), e ritenuta irrilevante con una motivazione che (prescindendo dalla sua validità o meno sul piano giuridico) non risulta attinta da alcuna censura. Del pari assorbiti, al lume delle considerazioni che precedono, risultano i motivi dedotti con il ricorso incidentale. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 9322/2016 Numero sezionale 1492/2022 Numero di raccolta generale 15013/2022 La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto: il giudice Data pubblicazione 11/05/2022 del rinvio dovrà determinare il valore dei beni al momento della domanda risarcitoria procedendo alla ricognizione giuridica del terreno, senza considerare l’incidenza della realizzazione dell’opera pubblica ai fini della edificabilità dell’area illegittimamente occupata. A tal fine val bene richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la destinazione all’edilizia scolastica, di regola, comporta la non edificabilità, correlata alla natura conformativa del vincolo, laddove, ove si dovesse attribuire natura espropriativa al vincolo, in quanto frutto di una programmazione non avente carattere zonale, bensì “lenticolare”, occorrerà far riferimento alla precedente destinazione impressa all’area dallo strumento urbanistico. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti e quelli introdotti in via incidentale e rinviata alla Corte di appello di Bari , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale del quale accoglie il primo, assorbiti i restanti ed il ricorso proposto in via incidentale; cassa la decisione impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. Roma 20.4.2022 Il Presidente ( dott [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4