Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10518/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per rideterminazione della pena, con giudizio di irrevocabilità sulla responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma secondo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, ad esito di giudizio abbreviato, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma del 12/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 276.00 di multa.

2. Con il motivo di ricorso proposto dal Tatti a mezzo del proprio difensore, che qui si riporta ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, è stata dedotta violazione di legge ed erronea applicazione degli art. 56, 628, comma secondo, cod. pen., nonché vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie contestata nella forma tentata.

La Corte di appello si è limitata ad enunciare in astratto, senza alcuna correlazione con il caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto relativi alla rapina impropria senza considerare la specifica doglianza articolata in appello quanto alla ricorrenza nel caso di specie di una rapina impropria tentata; nell'ambito della azione contestata il soggetto addetto alla sicurezza ha esercitato un controllo costante sulla res oggetto di sottrazione nel supermercato, tanto da intervenire sulla azione delittuosa interrompendola; non ricorre alcuno spossessamento del bene dell'avente diritto, tanto che lo stesso era in grado di recuperare autonomamente la merce sottratta.

In sede di conclusioni ha poi affermato che nel caso concreto si dovesse ritenere integrata la condotta di furto nella forma tentata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito.

2. Il ricorrente propone anche in questa sede il medesimo motivo introdotto in appello quanto alla qualificazione della condotta contestata quale rapina impropria tentata e non consumata o ancora quale furto (conclusione quest'ultima non articolata con specifico motivo di appello e dunque inammissibile in questa sede per violazione del principio devolutivo).

Nel proporre tale motivo di ricorso il Tatti all'evidenza non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che è esplicita e chiara sul motivo proposto e con motivazione e logica, persuasiva e del tutto priva di aporie, qualifica in modo coerente con le emergenze dibattimentali la condotta posta in essere dal Tatti quale rapina impropria consumata.

La Corte di appello ha difatti chiarito in modo esplicito, richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità, il tema dell'impossessamento del bene, ripetutamente evocato dal ricorrente, precisando che non può parlarsi di tentativo quando dopo la sottrazione della cosa mobile altrui e l'uso della violenza o della minaccia per procurarsi l'impunità, come avvenuto nel caso in esame, l'agente venga poi identificato e denunciato.

Nel caso concreto è stato riscontrato l'esercizio di violenza all'esterno dell'esercizio commerciale dopo avere rimosso dei beni all'interno dello stesso e la Corte di appello ha considerato tali elementi di fatto in modo logico e persuasivo.3.

In tal senso si deve considerare che questa Corte ha in diverse occasioni ribadito che la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01), certamente ricorrenti nel caso in esame in assenza di qualsivoglia violazione di legge o vizio della motivazione tra l'altro enunciato in forma alternativa e perplessa.

Infine occorre considerare che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per rideterminazione della pena, con giudizio di irrevocabilità sulla responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma secondo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, ad esito di giudizio abbreviato, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma del 12/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 276.00 di multa. 2. Con il motivo di ricorso proposto dal Tatti a mezzo del proprio difensore, che qui si riporta ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, è stata dedotta violazione di legge ed erronea applicazione degli art. 56, 628, comma secondo, cod. pen., nonché vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie contestata nella forma tentata. La Corte di appello si è limitata ad enunciare in astratto, senza alcuna correlazione con il caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto relativi alla rapina impropria senza considerare la specifica doglianza articolata in appello quanto alla ricorrenza nel caso di specie di una rapina impropria tentata; nell'ambito della azione contestata il soggetto addetto alla sicurezza ha esercitato un controllo costante sulla res oggetto di sottrazione nel supermercato, tanto da intervenire sulla azione delittuosa interrompendola; non ricorre alcuno spossessamento del bene dell'avente diritto, tanto che lo stesso era in grado di recuperare autonomamente la merce sottratta. In sede di conclusioni ha poi affermato che nel caso concreto si dovesse ritenere integrata la condotta di furto nella forma tentata. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito. 2. Il ricorrente propone anche in questa sede il medesimo motivo introdotto in appello quanto alla qualificazione della condotta contestata quale rapina impropria tentata e non consumata o ancora quale furto (conclusione quest'ultima non articolata con specifico motivo di appello e dunque inammissibile in questa sede per violazione del principio devolutivo). Nel proporre tale motivo di ricorso il Tatti all'evidenza non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che è esplicita e chiara sul motivo proposto e con motivazione e logica, persuasiva e del tutto priva di aporie, qualifica in modo coerente con le emergenze dibattimentali la condotta posta in essere dal Tatti quale rapina impropria consumata. La Corte di appello ha difatti chiarito in modo esplicito, richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità, il tema dell'impossessamento del bene, ripetutamente evocato dal ricorrente, precisando che non può parlarsi di tentativo quando dopo la sottrazione della cosa mobile altrui e l'uso della violenza o della minaccia per procurarsi l'impunità, come avvenuto nel caso in esame, l'agente venga poi identificato e denunciato. Nel caso concreto è stato riscontrato l'esercizio di violenza all'esterno dell'esercizio commerciale dopo avere rimosso dei beni all'interno dello stesso e la Corte di appello ha considerato tali elementi di fatto in modo logico e persuasivo.3. In tal senso si deve considerare che questa Corte ha in diverse occasioni ribadito che la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01), certamente ricorrenti nel caso in esame in assenza di qualsivoglia violazione di legge o vizio della motivazione tra l'altro enunciato in forma alternativa e perplessa. Infine occorre considerare che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 10518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris