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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 settembre 2021

Cassazione n. 42208/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 04/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di falso in autodichiarazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge quattro motivi.

2.1. Violazione degli artt. 568,581,591 co. 2 cod. proc. pen., perché, erroneamente, la Corte territoriale ha rilevato il vizio di a-specificità dell'appello, dal momento che l'impugnazione è antecedente alla entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e anche alla pronuncia a sezioni Unite "Galtelli".

2.2. Violazione dell'art. 47 cod. pen. e correlato vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dal momento che, per un verso, l'avviso pubblico non richiedeva il requisito dell'assenza di pregiudizi penali, e, dall'altro, che il certificato richiesto e rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] riportava la dicitura "NULLA".

Erroneamente, la Corte di appello ha ritenuto il motivo privo di specificità, invece, puntualmente esplicitato.

2.3. Vizio della motivazione, quanto alla sussistenza del dolo, mancando, al contrario, la prova della conoscenza da parte dell'imputato di procedimenti penali a suo carico. 2.4.

Violazione di legge per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, intervenuta prima della celebrazione del processo di appello, in data 30 luglio 2019.

3. Con memoria del 01 settembre 2021 il difensore dell'imputato ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Esso investe la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado; la doglianza è deducibile esclusivamente come error in procedendo, il quale postula, per sua natura, l'esame dell'incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del rilievo della Corte territoriale, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di rito, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale.

Orbene, la lettura dell'atto di appello induce a ritenere pienamente giustificato il convincimento del giudice a quo, poiché l'atto di appello risulta effettivamente articolato in maniera generica.

2. Giova ricordare che, prima ancora della modifica dell'art. 581 cod.proc.pen., introdotta con legge n. 55 del 23 giugno 2017, secondo l'orientamento accreditato dalla pronuncia delle Sezioni Unite" Galtelli", l'appello, al pari del ricorso per cassazione, era ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati dal ricorrente rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ), Galtelli, Rv. 268823 ).Questo perché la mancanza di specificità dei motivi rende gli stessi meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso ( Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838, e Sez.

U. citate).

Con il predetto approdo, la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, aveva individuato, ai fini della specificità dei motivi, accanto alla c.d. determinatezza intrinseca, appuntata sulla necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi, l'ulteriore profilo della determinatezza estrinseca, intesa come relazione critica tra le ragioni della decisione e il fondamento razionale delle correlate censure, cosicché, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, si richiedeva l'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, per delimitare con precisazione l'ambito del gravame e evitare impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 18/12/2012 n. 1770, Rv. 254204; Sez. 6 n. 39247 del 12/07/2013 e, Rv. 257434; Sez. 5 n. 39210 del 29/05/2015, Rv. 264686).

2.1. La riforma ha, quindi, recepito gli approdi più evoluti della giurisprudenza di legittimità, che aveva già delineato l'appello come un giudizio critico di controllo sui motivi, da enunciarsi specificamente nell'atto di impugnazione, sanzionato con la declaratoria di inammissibilità nel caso di genericità degli stessi, in tal modo riconducendo l'appello nell'alveo di giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata, con chiare finalità dissuasive rispetto a impugnazioni dilatorie o generiche.

In tale prospettiva, l'appello non può limitarsi a una rivalutazione di argomentazioni già spese dal primo giudice, né tendere a una ricostruzione alternativa dei fatti, senza la indicazione delle fonti di prova da cui desumere la differente ricostruzione fattuale. valendo, per l'appello, come per ogni impugnazione, in virtù del principio devolutivo, per il quale il giudice di secondo grado può conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi proposti dall'appellante (revisio prioris istantiae), la regola di cui all'art. 581 comma primo, lett.

D) cod.proc.pen., che fa onere alla parte impugnante di offrire "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", "indicazione specifica" che è espressione di un "motivo" di impugnazione, e che implica ontologicamente il confronto con il tenore della motivazione resa nel provvedimento impugnato.

2.2. Secondo l'orientamento già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità prima della sentenza " Galtelli", che l'ha accreditato, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste, dunque, quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure (Sez. 6, n. 7773 del 12/01/2016, Rv. 266433;).

L'orientamento si fondava, infatti, sul contenuto della previsione di cui all'art. 581 lett. c) cod.proc.pen., nel testo antecedente alla riforma di cui all'art.1 comma 55 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.103, come affermato dalle citate sezioni Unite (n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ), e ad esso si è attenuto il giudice di appello, che quindi è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso anche sulla base della previgente normativa.

Come si legge in Sez.

Un.

Galtelli, le Sezioni Unite hanno dato adesione al più restrittivo degli orientamenti, piuttosto variegati, formatisi nella giurisprudenza che aveva dato luogo al contrasto, in quanto ritenuto più coerente con il dato normativo, perché assimila sostanzialmente l'appello e il ricorso per cassazione, ricostruendo correttamente l'ambito e la portata degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., già nella formulazione ante riforma, dai quali emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell'appello, rientrano anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata ( Sez.

Un.

Galtelli, in motivazione, par. 6).

2.3. Cosicchè, risulta manifestamente infondato il primo motivo con il quale ci si duole della applicazione retroattiva della norma di legge, giacchè, invece, la Corte di appello ha fatto riferimento a un consolidato orientamento di legittimità, affermatosi con riguardo al testo legale coevo all'impugnazione di merito, ben esplicitando le ragioni delal ritenuta laconicità dei motivi, meramente contestativi, in quanto sprovvisti di critica strutturata ai ragionevoli argomenti spesi dal Tribunale.

3. Sono inammissibili il secondo e il terzo motivo che formulano censure che attingono la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, perché il giudice di appello ha rilevato una preliminare causa di inammissibilità dell'appello, che preclude la valutazione di merito del ricorso. 4.L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, non poteva essere rilevata dal giudice di appello in ragione della pregiudiziale dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.

In ogni caso, si fa rilevare che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato a lui ascritto al capo a), essendo stata ravvisata la recidiva, contestata, reiterata, infraquinquennale e specifica, cosicchè ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve considerarsi quello più ampio derivante dalla previsione di cui agli artt. 157 co. 2 cod. pen. e 99 co. 4 cod. pen.

Il predetto termine verrà a maturare solo il 31/01/2022 ( prescrizione al 31/12/2021 + 31 giorni di sospensione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 17 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 04/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di falso in autodichiarazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge quattro motivi. 2.1. Violazione degli artt. 568,581,591 co. 2 cod. proc. pen., perché, erroneamente, la Corte territoriale ha rilevato il vizio di a-specificità dell'appello, dal momento che l'impugnazione è antecedente alla entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e anche alla pronuncia a sezioni Unite "Galtelli". 2.2. Violazione dell'art. 47 cod. pen. e correlato vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dal momento che, per un verso, l'avviso pubblico non richiedeva il requisito dell'assenza di pregiudizi penali, e, dall'altro, che il certificato richiesto e rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] riportava la dicitura "NULLA". Erroneamente, la Corte di appello ha ritenuto il motivo privo di specificità, invece, puntualmente esplicitato. 2.3. Vizio della motivazione, quanto alla sussistenza del dolo, mancando, al contrario, la prova della conoscenza da parte dell'imputato di procedimenti penali a suo carico. 2.4. Violazione di legge per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, intervenuta prima della celebrazione del processo di appello, in data 30 luglio 2019. 3. Con memoria del 01 settembre 2021 il difensore dell'imputato ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Esso investe la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado; la doglianza è deducibile esclusivamente come error in procedendo, il quale postula, per sua natura, l'esame dell'incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del rilievo della Corte territoriale, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di rito, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale. Orbene, la lettura dell'atto di appello induce a ritenere pienamente giustificato il convincimento del giudice a quo, poiché l'atto di appello risulta effettivamente articolato in maniera generica. 2. Giova ricordare che, prima ancora della modifica dell'art. 581 cod.proc.pen., introdotta con legge n. 55 del 23 giugno 2017, secondo l'orientamento accreditato dalla pronuncia delle Sezioni Unite" Galtelli", l'appello, al pari del ricorso per cassazione, era ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati dal ricorrente rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ), Galtelli, Rv. 268823 ).Questo perché la mancanza di specificità dei motivi rende gli stessi meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso ( Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838, e Sez. U. citate). Con il predetto approdo, la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, aveva individuato, ai fini della specificità dei motivi, accanto alla c.d. determinatezza intrinseca, appuntata sulla necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi, l'ulteriore profilo della determinatezza estrinseca, intesa come relazione critica tra le ragioni della decisione e il fondamento razionale delle correlate censure, cosicché, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, si richiedeva l'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, per delimitare con precisazione l'ambito del gravame e evitare impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 18/12/2012 n. 1770, Rv. 254204; Sez. 6 n. 39247 del 12/07/2013 e, Rv. 257434; Sez. 5 n. 39210 del 29/05/2015, Rv. 264686). 2.1. La riforma ha, quindi, recepito gli approdi più evoluti della giurisprudenza di legittimità, che aveva già delineato l'appello come un giudizio critico di controllo sui motivi, da enunciarsi specificamente nell'atto di impugnazione, sanzionato con la declaratoria di inammissibilità nel caso di genericità degli stessi, in tal modo riconducendo l'appello nell'alveo di giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata, con chiare finalità dissuasive rispetto a impugnazioni dilatorie o generiche. In tale prospettiva, l'appello non può limitarsi a una rivalutazione di argomentazioni già spese dal primo giudice, né tendere a una ricostruzione alternativa dei fatti, senza la indicazione delle fonti di prova da cui desumere la differente ricostruzione fattuale. valendo, per l'appello, come per ogni impugnazione, in virtù del principio devolutivo, per il quale il giudice di secondo grado può conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi proposti dall'appellante (revisio prioris istantiae), la regola di cui all'art. 581 comma primo, lett. D) cod.proc.pen., che fa onere alla parte impugnante di offrire "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", "indicazione specifica" che è espressione di un "motivo" di impugnazione, e che implica ontologicamente il confronto con il tenore della motivazione resa nel provvedimento impugnato. 2.2. Secondo l'orientamento già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità prima della sentenza " Galtelli", che l'ha accreditato, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste, dunque, quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure (Sez. 6, n. 7773 del 12/01/2016, Rv. 266433;). L'orientamento si fondava, infatti, sul contenuto della previsione di cui all'art. 581 lett. c) cod.proc.pen., nel testo antecedente alla riforma di cui all'art.1 comma 55 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.103, come affermato dalle citate sezioni Unite (n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ), e ad esso si è attenuto il giudice di appello, che quindi è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso anche sulla base della previgente normativa. Come si legge in Sez. Un. Galtelli, le Sezioni Unite hanno dato adesione al più restrittivo degli orientamenti, piuttosto variegati, formatisi nella giurisprudenza che aveva dato luogo al contrasto, in quanto ritenuto più coerente con il dato normativo, perché assimila sostanzialmente l'appello e il ricorso per cassazione, ricostruendo correttamente l'ambito e la portata degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., già nella formulazione ante riforma, dai quali emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell'appello, rientrano anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata ( Sez. Un. Galtelli, in motivazione, par. 6). 2.3. Cosicchè, risulta manifestamente infondato il primo motivo con il quale ci si duole della applicazione retroattiva della norma di legge, giacchè, invece, la Corte di appello ha fatto riferimento a un consolidato orientamento di legittimità, affermatosi con riguardo al testo legale coevo all'impugnazione di merito, ben esplicitando le ragioni delal ritenuta laconicità dei motivi, meramente contestativi, in quanto sprovvisti di critica strutturata ai ragionevoli argomenti spesi dal Tribunale. 3. Sono inammissibili il secondo e il terzo motivo che formulano censure che attingono la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, perché il giudice di appello ha rilevato una preliminare causa di inammissibilità dell'appello, che preclude la valutazione di merito del ricorso. 4.L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, non poteva essere rilevata dal giudice di appello in ragione della pregiudiziale dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione. In ogni caso, si fa rilevare che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato a lui ascritto al capo a), essendo stata ravvisata la recidiva, contestata, reiterata, infraquinquennale e specifica, cosicchè ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve considerarsi quello più ampio derivante dalla previsione di cui agli artt. 157 co. 2 cod. pen. e 99 co. 4 cod. pen. Il predetto termine verrà a maturare solo il 31/01/2022 ( prescrizione al 31/12/2021 + 31 giorni di sospensione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 17 settembre 202
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