CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 06237/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26772/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]in fallimento -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].ST. REGGIO CALABRIAn. 878/ 08/ 21 depositata i l 29/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 878/08/21 del 29/03/2021 la Commissione tributaria regionale della Calabria – Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 195/02/13 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Mondial 2000, oggi in fallimento, nei confronti di un atto di contestazione sanzioni concernenti l’IVA relativa all’anno d’imposta 2007. 1.1.La CTR respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la Guardia di finanza, recatasi presso la sede dell’impresa facente capo alla contribuente ai fini della verifica, non aveva provato di avere notificato o, comunque, esibito alla contribuente l’ordine di accesso sui luoghi, con la conseguente autorizzazione. Di qui la nullità della verifica e dell’atto di contestazione sanzioni. 2.Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AE contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della legittimità dell’accesso presso la sede dell’impresa, l’esibizione alla contribuente dell’autorizzazione alla verifica. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «ai sensi dell'art. 35 della l. n. 4 del 1929, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 17525 del 28/06/2019; Cass. n. 16661 del 29/07/2011; Cass. n. 16017 del 08/07/2009). 1.3.Inoltre, nell'ipotesi di accesso presso l'abitazione del contribuente (ma non anche per l’accesso presso i locali dell’impresa) è, altresì, necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in forza del principio dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 Cost., unicamente (Cass. n. 25650 del 15/10/2018). 1.4.Nel caso di specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata che l’accesso: i) è avvenuto presso i locali dell’impresa; ii) è stato eseguito da personale della Guardia di finanza e non da personale dell’Amministrazione finanziaria. 1.5.Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, l’accesso presso i locali dell’impresa della contribuente è stato legittimamente eseguito da personale della Guardia di finanza, indipendentemente dalla necessità di una previa autorizzazione. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabri