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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10358/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via A. Caroncini n. 51 in Roma, avendo detto difensore successivamente dichiarato di avere trasferito il proprio recapito professionale presso lo “[OSCURATO:PERSONA]”, alla via degli Scialoja n. 18 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1373, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.3.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ires 2000 - Domanda di rimborso - Crediti fiscali acquisiti per incorporazione - Oneri probatori. la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la richiesta della società di conseguire il rimborso di un credito Ires, presentata il 3.8.2011 in relazione all’anno 2000.

Esponeva la società di avere incorporato, con decorrenza fiscale dal 1°.1.2000, la Par.[OSCURATO:PERSONA] che vantava un elevato credito tributario ma, nel redigere la dichiarazione dei redditi per l’anno 2001 era incorsa in errore e, a fronte di un credito fiscale della società incorporata pari a £. 457.677.000, ne aveva utilizzato in compensazione solo £.

104.286.000. In conseguenza aveva domandato il rimborso della differenza, pari a £. 333.460.000 (Euro 172.217,71).

2. Avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la quale, osservato che la società incorporata [OSCURATO:SOCIETA] aveva, in base a quanto risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, utilizzato per intero il proprio credito fiscale mediante compensazione, ha rigettato l’impugnativa introdotta dalla contribuente.

3. La società ha spiegato appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che ha confermato la decisione di primo grado.

4. La decisione assunta dalla CTR è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA], che si è affidata a tre motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

La società ha quindi depositato anche memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, affermando la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR per aver omesso l’esposizione degli elementi salienti del contendere nello svolgimento del processo.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazionedegli artt. 11, comma 3, e 19, comma 2, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR) nel testo applicabile, per avere il giudice dell’appello, con la decisione adottata, leso il suo diritto “di computare l’eccedenza dei crediti d’imposta, maturati in anni precedenti, in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo” (ric., p. 9).

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 2967 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto “che la società ricorrente non abbia in alcun modo prodotto documentazione idonea a provare la fondatezza della domanda di rimborso” (ric., p. 12).

4. Mediante il suo primo mezzo d’impugnazione la società afferma la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, per aver omesso di riportare, nello “svolgimento del processo … totalmente la descrizione del contenuto degli atti difensivi e della sentenza di primo grado, nonché dell’appello e, dunque, dell’oggetto stesso del processo” (ric., p. 7).

4.1. Invero la CTR ha esposto brevemente lo sviluppo del primo grado del processo, ed ha quindi fatto seguire una ben più ampia motivazione, nella quale ha spiegato con chiarezza quale fosse l’oggetto del giudizio, e quali fossero le contestazioni mosse dalla società, prendendo esplicita posizione sui diversi profili controversi.

Ha esposto le ragioni della richiesta di rimborso proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], fondata su un affermato errore commesso nel redigere la dichiarazione dei redditi, che avrebbe comportato la fruizione della compensazione per somme inferiori a quanto spettante.

Ha anche chiarito di ritenere che l’Amministrazione finanziaria non incontra i limiti temporali invocati dal ricorrente nel poter contestare la spettanza del diritto al rimborso.

Quindi ha concluso che le pretese avanzate dalla società non potessero essere accolte, non avendo la ricorrente provato il versamento di un’eccedenza d’imposta.

Dal complesso della decisione adottata dal giudice dell’appello emerge che il vizio di incompleta esposizione dei fatti di causa non ricorre, ed il primo motivo di ricorso deve essere perciò respinto.

5. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione la contribuente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello nel negarle il diritto a far valere in anni successivi un credito d’imposta maturato antecedentemente.

Con il terzo motivo di ricorso la società censura poi la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto non integrata la prova documentale della spettanza del rimborso richiesto.

I due motivi di ricorso affrontano la questione centrale oggetto del processo, la spettanza del diritto a far valere in anni successivi un preteso credito d’imposta, prima in relazione all’ammissibilità in astratto, e quindi in relazione alla spettanza in concreto.

I due strumenti d’impugnazione presentano profili di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

5.1. Segnala innanzitutto la [OSCURATO:PERSONA] che, nel rigo RK16 della dichiarazione dei redditi Mod.

Unico 2001, aveva annotato il credito d’imposta dipendente dalla dichiarazione Mod.

Unico 2000 (redditi 1999) della [OSCURATO:SOCIETA].

Il dato, non contestato dall’Amministrazione finanziaria, si sarebbe “consolidato” (ric., p. 9), e tanto comporterebbe l’incontestabilità della spettanza del credito tributario.

Secondo la ricorrente incorre perciò in errore la CTR nel ritenere che per valutare la spettanza di un diritto al rimborso della Brenntag si “dovesse fare riferimento ad un’altra dichiarazione dei redditi: quella presentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 1999” (ric., p. 11).

In ogni caso, la CTR opera riferimento a crediti d’imposta maturati dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’anno 1998, mentre in realtà si controverte su crediti maturati nell’anno 1999.

Inoltre, lamenta la ricorrente, la CTR ha ritenuto che non fosse stata assicurata prova documentale dell’invocato e perdurante credito d’imposta, mentre la circostanza era stata oggetto “di una specifica produzione documentale (i tre modelli di pagamento F24) da parte del contribuente, idonea a dimostrare la perdurante esistenza del credito d’imposta per mancata estinzione mediante compensazione” (ric., p. 14).

5.2. In ordine alle censure ora riproposte dalla [OSCURATO:PERSONA], la CTR ha rilevato che “assorbente di ogni e qualsiasi eccezione o motivo di resistenza è il fatto che [dal]l’ultima dichiarazione di [OSCURATO:SOCIETA]., quella del 1999 (in quanto dal 1.1.2000 incorporata), si evince, dall’esame del quadro RN, che l’eccedenza di imposta risultante da precedente dichiarazione (1988 [ma 1998]) risulta del tutto compensata”.

Inoltre, non incontra i limiti temporali (e procedimentali) invocati dalla ricorrente, la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di opporsi alla pretesa di rimborso.

In definitiva, ha ritenuto il giudice dell’appello, “nel caso di specie non è stato proposto, quindi difetta qualsiasi elemento probatorio dell’asserito diritto al rimborso della presunta eccedenza d’imposta” (sent.

CTR, pp. 2 ss.).

5.3. Occorre allora innanzitutto osservare che non si rinviene, nell’ordinamento tributario vigente, un principio secondo cui quanto allegato dal contribuente nelle sue dichiarazioni dei redditi, ove non venga tempestivamente contestato dall’Amministrazione finanziaria, si “consolida” divenendo inoppugnabile, e la censura proposta in merito dalla ricorrente deve essere pertanto respinta.

Sembra sufficiente, in proposito, ricordare l’orientamento espresso dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, le quali hanno sancito che “in tema di rimborso d'imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio ‘quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum’", Cass.

S.U., 15.3.2016, n. 5069.

5.3.1. Neppure risulta fondato l’argomento secondo cui la CTR avrebbe erroneamente proposto le proprie valutazioni operando riferimento a crediti d’imposta portati in compensazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’anno 1998, mentre i crediti d’imposta per cui è causa sarebbero maturati nell’anno 1999.

La CTR ha spiegato con chiarezza che dall’ultima dichiarazione dei redditi, presentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2000, non risulta alcun credito d’imposta ancora compensabile, pertanto neppure in relazione all’anno 1999.

A fronte di queste chiare valutazioni, l’odierna ricorrente non ha illustrato come avrebbe invece provato che ulteriori crediti compensabili competessero ancoraalla Pro.[OSCURATO:PERSONA], e sarebbero stati poi trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di incorporazione della Srl.

5.3.2. Infondato risulta anche l’argomento della ricorrente secondo cui la CTR ha trascurato che la società avrebbe offerto prova documentale dell’utilizzo solo parziale dei crediti fiscali che aveva diritto di portare in compensazione.

La ricorrente opera riferimento alle tre copie di Modd.

F24 da essa prodotti, che attesterebbero l’utilizzo in compensazione di un credito inferiore a quanto complessivamente spettante.

Ora, deve rilevarsi che la ricorrente equivoca, in proposito, circa il rilievo probatorio dei documenti prodotti, e su quale fosse la prova ad essa richiesta per poter invocare il diritto alla compensazione di crediti tributari.

La contribuente ritiene che l’aver prodotto la prova documentale di aver utilizzato un credito in compensazione importi anche la prova della mancata utilizzazione in compensazione di un credito ulteriore.

L’argomento è infondato.

Provare di aver utilizzato un credito in compensazione non importa in nessun caso, evidentemente, che la parte abbia assicurato la prova di non aver utilizzato ulteriori crediti in compensazione, eventualmente anche mediante ulteriori F24 non prodotti.

La questione, comunque, risulta alfine irrilevante, perché, come si è evidenziato in precedenza, secondo la CTR la prova che la ricorrente non ha fornito è di vantare crediti suscettibili di compensazione, indipendentemente dalla misura del loro utilizzo.

Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti dalla contribuente risultano pertanto infondati.

5.4. In definitiva il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontati e del valore della causa.

6.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via A. Caroncini n. 51 in Roma, avendo detto difensore successivamente dichiarato di avere trasferito il proprio recapito professionale presso lo “[OSCURATO:PERSONA]”, alla via degli Scialoja n. 18 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1373, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.3.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ires 2000 - Domanda di rimborso - Crediti fiscali acquisiti per incorporazione - Oneri probatori. la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la richiesta della società di conseguire il rimborso di un credito Ires, presentata il 3.8.2011 in relazione all’anno 2000. Esponeva la società di avere incorporato, con decorrenza fiscale dal 1°.1.2000, la Par.[OSCURATO:PERSONA] che vantava un elevato credito tributario ma, nel redigere la dichiarazione dei redditi per l’anno 2001 era incorsa in errore e, a fronte di un credito fiscale della società incorporata pari a £. 457.677.000, ne aveva utilizzato in compensazione solo £. 104.286.000. In conseguenza aveva domandato il rimborso della differenza, pari a £. 333.460.000 (Euro 172.217,71). 2. Avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la quale, osservato che la società incorporata [OSCURATO:SOCIETA] aveva, in base a quanto risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, utilizzato per intero il proprio credito fiscale mediante compensazione, ha rigettato l’impugnativa introdotta dalla contribuente. 3. La società ha spiegato appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che ha confermato la decisione di primo grado. 4. La decisione assunta dalla CTR è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA], che si è affidata a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. La società ha quindi depositato anche memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, affermando la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR per aver omesso l’esposizione degli elementi salienti del contendere nello svolgimento del processo. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazionedegli artt. 11, comma 3, e 19, comma 2, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR) nel testo applicabile, per avere il giudice dell’appello, con la decisione adottata, leso il suo diritto “di computare l’eccedenza dei crediti d’imposta, maturati in anni precedenti, in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo” (ric., p. 9). 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 2967 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto “che la società ricorrente non abbia in alcun modo prodotto documentazione idonea a provare la fondatezza della domanda di rimborso” (ric., p. 12). 4. Mediante il suo primo mezzo d’impugnazione la società afferma la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, per aver omesso di riportare, nello “svolgimento del processo … totalmente la descrizione del contenuto degli atti difensivi e della sentenza di primo grado, nonché dell’appello e, dunque, dell’oggetto stesso del processo” (ric., p. 7). 4.1. Invero la CTR ha esposto brevemente lo sviluppo del primo grado del processo, ed ha quindi fatto seguire una ben più ampia motivazione, nella quale ha spiegato con chiarezza quale fosse l’oggetto del giudizio, e quali fossero le contestazioni mosse dalla società, prendendo esplicita posizione sui diversi profili controversi. Ha esposto le ragioni della richiesta di rimborso proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], fondata su un affermato errore commesso nel redigere la dichiarazione dei redditi, che avrebbe comportato la fruizione della compensazione per somme inferiori a quanto spettante. Ha anche chiarito di ritenere che l’Amministrazione finanziaria non incontra i limiti temporali invocati dal ricorrente nel poter contestare la spettanza del diritto al rimborso. Quindi ha concluso che le pretese avanzate dalla società non potessero essere accolte, non avendo la ricorrente provato il versamento di un’eccedenza d’imposta. Dal complesso della decisione adottata dal giudice dell’appello emerge che il vizio di incompleta esposizione dei fatti di causa non ricorre, ed il primo motivo di ricorso deve essere perciò respinto. 5. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione la contribuente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello nel negarle il diritto a far valere in anni successivi un credito d’imposta maturato antecedentemente. Con il terzo motivo di ricorso la società censura poi la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto non integrata la prova documentale della spettanza del rimborso richiesto. I due motivi di ricorso affrontano la questione centrale oggetto del processo, la spettanza del diritto a far valere in anni successivi un preteso credito d’imposta, prima in relazione all’ammissibilità in astratto, e quindi in relazione alla spettanza in concreto. I due strumenti d’impugnazione presentano profili di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5.1. Segnala innanzitutto la [OSCURATO:PERSONA] che, nel rigo RK16 della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2001, aveva annotato il credito d’imposta dipendente dalla dichiarazione Mod. Unico 2000 (redditi 1999) della [OSCURATO:SOCIETA]. Il dato, non contestato dall’Amministrazione finanziaria, si sarebbe “consolidato” (ric., p. 9), e tanto comporterebbe l’incontestabilità della spettanza del credito tributario. Secondo la ricorrente incorre perciò in errore la CTR nel ritenere che per valutare la spettanza di un diritto al rimborso della Brenntag si “dovesse fare riferimento ad un’altra dichiarazione dei redditi: quella presentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 1999” (ric., p. 11). In ogni caso, la CTR opera riferimento a crediti d’imposta maturati dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’anno 1998, mentre in realtà si controverte su crediti maturati nell’anno 1999. Inoltre, lamenta la ricorrente, la CTR ha ritenuto che non fosse stata assicurata prova documentale dell’invocato e perdurante credito d’imposta, mentre la circostanza era stata oggetto “di una specifica produzione documentale (i tre modelli di pagamento F24) da parte del contribuente, idonea a dimostrare la perdurante esistenza del credito d’imposta per mancata estinzione mediante compensazione” (ric., p. 14). 5.2. In ordine alle censure ora riproposte dalla [OSCURATO:PERSONA], la CTR ha rilevato che “assorbente di ogni e qualsiasi eccezione o motivo di resistenza è il fatto che [dal]l’ultima dichiarazione di [OSCURATO:SOCIETA]., quella del 1999 (in quanto dal 1.1.2000 incorporata), si evince, dall’esame del quadro RN, che l’eccedenza di imposta risultante da precedente dichiarazione (1988 [ma 1998]) risulta del tutto compensata”. Inoltre, non incontra i limiti temporali (e procedimentali) invocati dalla ricorrente, la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di opporsi alla pretesa di rimborso. In definitiva, ha ritenuto il giudice dell’appello, “nel caso di specie non è stato proposto, quindi difetta qualsiasi elemento probatorio dell’asserito diritto al rimborso della presunta eccedenza d’imposta” (sent. CTR, pp. 2 ss.). 5.3. Occorre allora innanzitutto osservare che non si rinviene, nell’ordinamento tributario vigente, un principio secondo cui quanto allegato dal contribuente nelle sue dichiarazioni dei redditi, ove non venga tempestivamente contestato dall’Amministrazione finanziaria, si “consolida” divenendo inoppugnabile, e la censura proposta in merito dalla ricorrente deve essere pertanto respinta. Sembra sufficiente, in proposito, ricordare l’orientamento espresso dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, le quali hanno sancito che “in tema di rimborso d'imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio ‘quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum’", Cass. S.U., 15.3.2016, n. 5069. 5.3.1. Neppure risulta fondato l’argomento secondo cui la CTR avrebbe erroneamente proposto le proprie valutazioni operando riferimento a crediti d’imposta portati in compensazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’anno 1998, mentre i crediti d’imposta per cui è causa sarebbero maturati nell’anno 1999. La CTR ha spiegato con chiarezza che dall’ultima dichiarazione dei redditi, presentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2000, non risulta alcun credito d’imposta ancora compensabile, pertanto neppure in relazione all’anno 1999. A fronte di queste chiare valutazioni, l’odierna ricorrente non ha illustrato come avrebbe invece provato che ulteriori crediti compensabili competessero ancoraalla Pro.[OSCURATO:PERSONA], e sarebbero stati poi trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di incorporazione della Srl. 5.3.2. Infondato risulta anche l’argomento della ricorrente secondo cui la CTR ha trascurato che la società avrebbe offerto prova documentale dell’utilizzo solo parziale dei crediti fiscali che aveva diritto di portare in compensazione. La ricorrente opera riferimento alle tre copie di Modd. F24 da essa prodotti, che attesterebbero l’utilizzo in compensazione di un credito inferiore a quanto complessivamente spettante. Ora, deve rilevarsi che la ricorrente equivoca, in proposito, circa il rilievo probatorio dei documenti prodotti, e su quale fosse la prova ad essa richiesta per poter invocare il diritto alla compensazione di crediti tributari. La contribuente ritiene che l’aver prodotto la prova documentale di aver utilizzato un credito in compensazione importi anche la prova della mancata utilizzazione in compensazione di un credito ulteriore. L’argomento è infondato. Provare di aver utilizzato un credito in compensazione non importa in nessun caso, evidentemente, che la parte abbia assicurato la prova di non aver utilizzato ulteriori crediti in compensazione, eventualmente anche mediante ulteriori F24 non prodotti. La questione, comunque, risulta alfine irrilevante, perché, come si è evidenziato in precedenza, secondo la CTR la prova che la ricorrente non ha fornito è di vantare crediti suscettibili di compensazione, indipendentemente dalla misura del loro utilizzo. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti dalla contribuente risultano pertanto infondati. 5.4. In definitiva il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontati e del valore della causa. 6.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p
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