CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 18265/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/7/1980 avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Pescaradel 12/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 12.11.2024, il g.i.p. del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto un’istanza, presentata nell’interesse di Antonio [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili: a) sentenza del 3.5.2021 del Tribunale di Pescara di applicazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa; b) sentenza del 14.2.2023 del g.i.p. del Tribunale di Pescara, emessa a seguito di giudizio abbreviato, di condanna alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ed euro 40.000,00 di multa. In particolare, il giudice dell'esecuzione, rilevando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 46.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni diecie mesi tre di reclusione ed euro 60.000 di multa per i fatti di cui alla sentenza sub b); aumentata di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa per i fatti di cui alla sentenza sub a), pervenendo così alla pena di anni dodici e mesi nove di reclusione ed euro 69.000 di multa: ridotta per la scelta del rito abbreviato ad anni otto di reclusione e mesi sei di reclusione ed euro 46.000 di multa. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lainosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice rideterminato la pena per il reato satellite in misura prossima a quella irrogata al giudice della cognizione. Si censura, in particolare, che il giudice dell’esecuzione, riconosciuto il reato più grave in quello di cui alla sentenza del 14.2.2023, operando l’aumento sanzionatorio per il reato satellite posto in continuazione, abbia decurtato la pena originaria di soli due mesi, in assenza di un adeguato percorso motivazionale. 3. Con requisitoria scritta del 13.1.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per avere il giudice dell’esecuzione fatto riferimento –per giustificare l’aumento per la continuazione – alla “mitezza” della pena irrogata in cog nizione piuttosto che alla minore offensività della condotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Deve premettersi che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. U., n. 7930 del 21/4/1995, P.m. in proc. Zouine, Rv. 201549 –01). In particolare, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 1, n. 23352 del 14/9/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050). La Corte di Cassazione ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. La motivazione serve a superare il sospetto di irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca e in misura tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati. Di conseguenza, è necessario dare conto delle ragioni per cui si perviene a determinate quantificazioni degli aumenti di pena. 2. Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale non è stato adempiuto, in quanto il giudice dell’esecuzione, dopo aver enunciato le ragioni per le quali è ravvisabile la continuazione tra i reati oggetto dell’istanza difensiva e dopo aver individuato la violazione più grave, ha poi proceduto ad applicare l’aumento di pena per i reati satellite limitandosi a richiamare “la mitezza della pena” inflitta in sede di cognizione (quale conseguenza della concessione delle circostanze ex art. 62-biscod. pen. e della disapplicazione della recidiva) e, dunque, non più che a sindacare l’operato del giudice della cognizione. Di conseguenza, la motivazione, per un verso, è assente, nel senso che l’ordinanza affermala gravità del reato assumendo come parametro la sentenza di cognizione, ma, in definitiva, non spiega “in positivo” perché il reato è da considerarsi grave e perché merita un aumento per la continuazione pressoché coincidente con la pena inflitta in sededi cognizione; per altro verso, è illogica e contraddittoria, perché, applicando la continuazione, riconosce che la condotta aggiuntiva ha una minore offensività e tuttavia, criticando la pena irrogata in cognizione, sostanzialmente la reitera, senza alcuna indicazione dei criteri autonomamente adottati in sede di esecuzione e senza mostraredi aver tenuto conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. Invece, la specificazione sarebbe stata a maggior ragione necessaria, in quanto la penafissata in aumento per la continuazione dall’ordinanza impugnata per i reati satellite è pressoché coincidente con quella inflitta in sede di cognizione. 3. Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla misura dell’aumento di pena disposto per la continuazione, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara per un nuovo esame alla luce dei principi fin qui delineati. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla misura della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagi