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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 20544/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 08/02/2021 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data 13/08/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], ad esito di giudizio abbreviato, era stato considerato responsabile del reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, così in parte riqualificati i fatti ascritti in rubrica ed era stato condannato - riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, operato l'aumento per la continuazione, con la diminuente per il rito - alla pera di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, con confisca di quanto in sequestro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato originariamente riferito alla fattispecie di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. e poi riqualificato nel delitto di rapina impropria ex art. 628, comma secondo, cod. pen.; ricorre una evidente violazione di legge nell'aver riqualificato il fatto come rapina impropria, anziché come furto aggravato, non ricorrendo il requisito della stretta correlazione tra l'assicurarsi il possesso della cosa sottratta e la violenza costitutiva del delitto di rapina impropria, atteso che l'auto veniva sottratta tra le 20 e le 21 e il Labroca veniva avvistato e poi fermato verso le 21.38.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in ordine all'esclusione della recidiva contestata; sul punto, nonostante specifico motivo di appello, non ricorre alcuna motivazione della Corte di appello.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge ed erronea applicazione della stessa in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e comunque in ordine "al sillogismo sotteso alla quantificazione del trattamento sanzionatorio concretamente irrogato"; il giudicante avrebbe potuto irrogare una pena più mite.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.2.

Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Labroca, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado.

I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente sia dal giudice di primo che da quello di secondo grado.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo 4 deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,, Rv. 277710-01).

3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio abbreviato, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere infatti sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Labroca, con valutazione conforme del giudice di appello.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 dei 17/03/2015,0., Rv. 262965-01).

Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

4. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie e contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate al Labroca, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio con particolare riferimento alla denuncia di furto, al verbale di arresto, e di perquisizione e sequestro, ed anche in considerazione delle dichiarazioni ampiamente confessorie rese dal ricorrente quanto alle condotte allo stesso imputate.

La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Laborca del tutto univoco e convergente, tenuto conto dell'esito dei plurimi elementi di riscontro acquisiti in giudizio.

In tale ambito sono stati esplicitamente affrontati tutti i temi introdotti con l'atto di appello e reiterati in questa sede quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato, per come riqualificato dal giudice di primo grado e condiviso dal giudice di appello, nonché quanto al regime di equivalenza che ha caratteri2:zato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione relativa alla ricorrenza della recidiva.

La Corte di appello ha, difatti, analiticamente motivato richiamando costante giurisprudenza di legittimità sul tema della qualificazione della condotta in rapina impropria, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01).

Nel caso concreto la Corte di appello ha specificamente 4 így considerato, con motivazione congrua, logica e del tutto priva di aporie il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto evidentemente programmato dal Labroca in fase inziale e quello di rapina impropria (e resistenza), considerato che il ricorrente, di fatto, oltre all'impossessamento della cosa trascendeva nei suoi comportamenti durante la fuga, commettendo atti di violenza nei confronti degli agenti operanti nell'immediatezza, al fine di assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità.

La Corte di appello ha, dunque, congruamente chiarito come nel caso in esame l'uso di violenza si è caratterizzato quale prevedibile sviluppo della condotta finalizzata a commettere un furto, e, ha determinato la progressione della sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria, sostanzialmente facendo applicazione dei principi già evidenziati in tema di tentata rapina impropria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01).

Il giudice di secondo grado ha, inoltre, analitic:amente motivato chiarendo come non ricorresse alcuna cesura temporale tra le diverse azioni poste in essere dal Labroca, anzi ha esplicitamente evidenziato, in modo logico e del tutto privo di aporie, l'immediata continuità delle azioni poste in essere e la contiguità temporale tra le stesse, c:hiaramente connotate dalla volontà del ricorrente di procurarsi l'impunità con una fuga caratterizzata, tra l'altro, da condotta particolarmente pericolosa per l'incolumità altrui, conclusasi con esplicita e diretta azione violenta nei confronti degli agenti operanti.

È stato dunque applicato il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale integra il reato di rapina impropria la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, impedisca alle forze dell'ordine di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nella esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate alla identificazione e all'eventuale arresto in flagranza del reo, nonché al compimento della operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova (Sez.2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813-01; Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587-01;Sez. 2, n. 28389 del 27704/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270180-01).

La Corte di appello, nell'analizzare le modalità della condotta, tempi e scansione della stessa, ha dunque fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617-01; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310-01; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821-01).

Il ricorrente non si è compiutamente confrontato con tale articolata e logica motivazione, limitandosi di fatto a proporre nuovamente il tema introdotto con il motivo di appello.

5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione che ha dedicato ampio spazio, con argomentazioni logiche, puntuali e del tutto prive di aporie, alla richiesta di esclusione della recidiva ed al tema della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Il motivo di ricorso di presenta del tutto generico, reiterativo del motivo di appello, sostanzialmente volto ad ottenere una "pena lieve", senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello, che ha chiarito come non possa essere ritenuto un elemento positivamente valutabile la scelta di accedere al rito abbreviato al fine di giungere ad una concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Nello stesso senso è stata ampiamente condivisa la motivazione del primo giudice quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva in considerazione non solo dei certamente rilevanti precedenti penali riferibili al Labroca, ma anche tenuto conto della presenza di recentissime condanne per fatti analoghi proprio mentre lo stesso si sarebbe dovuto trovare in regime di arresti domiciliari nell'ambito del presente procedimento, elemento questo positivamente valorizzato con congrua motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato.

La Corte di appello si è dunque attenuta al costante principio di diritto secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-0.1).

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 08/02/2021 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data 13/08/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], ad esito di giudizio abbreviato, era stato considerato responsabile del reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, così in parte riqualificati i fatti ascritti in rubrica ed era stato condannato - riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, operato l'aumento per la continuazione, con la diminuente per il rito - alla pera di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, con confisca di quanto in sequestro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato originariamente riferito alla fattispecie di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. e poi riqualificato nel delitto di rapina impropria ex art. 628, comma secondo, cod. pen.; ricorre una evidente violazione di legge nell'aver riqualificato il fatto come rapina impropria, anziché come furto aggravato, non ricorrendo il requisito della stretta correlazione tra l'assicurarsi il possesso della cosa sottratta e la violenza costitutiva del delitto di rapina impropria, atteso che l'auto veniva sottratta tra le 20 e le 21 e il Labroca veniva avvistato e poi fermato verso le 21.38. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in ordine all'esclusione della recidiva contestata; sul punto, nonostante specifico motivo di appello, non ricorre alcuna motivazione della Corte di appello. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge ed erronea applicazione della stessa in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e comunque in ordine "al sillogismo sotteso alla quantificazione del trattamento sanzionatorio concretamente irrogato"; il giudicante avrebbe potuto irrogare una pena più mite. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Labroca, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente sia dal giudice di primo che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo 4 deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,, Rv. 277710-01). 3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio abbreviato, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere infatti sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Labroca, con valutazione conforme del giudice di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 dei 17/03/2015,0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 4. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie e contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate al Labroca, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio con particolare riferimento alla denuncia di furto, al verbale di arresto, e di perquisizione e sequestro, ed anche in considerazione delle dichiarazioni ampiamente confessorie rese dal ricorrente quanto alle condotte allo stesso imputate. La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Laborca del tutto univoco e convergente, tenuto conto dell'esito dei plurimi elementi di riscontro acquisiti in giudizio. In tale ambito sono stati esplicitamente affrontati tutti i temi introdotti con l'atto di appello e reiterati in questa sede quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato, per come riqualificato dal giudice di primo grado e condiviso dal giudice di appello, nonché quanto al regime di equivalenza che ha caratteri2:zato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione relativa alla ricorrenza della recidiva. La Corte di appello ha, difatti, analiticamente motivato richiamando costante giurisprudenza di legittimità sul tema della qualificazione della condotta in rapina impropria, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01). Nel caso concreto la Corte di appello ha specificamente 4 így considerato, con motivazione congrua, logica e del tutto priva di aporie il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto evidentemente programmato dal Labroca in fase inziale e quello di rapina impropria (e resistenza), considerato che il ricorrente, di fatto, oltre all'impossessamento della cosa trascendeva nei suoi comportamenti durante la fuga, commettendo atti di violenza nei confronti degli agenti operanti nell'immediatezza, al fine di assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità. La Corte di appello ha, dunque, congruamente chiarito come nel caso in esame l'uso di violenza si è caratterizzato quale prevedibile sviluppo della condotta finalizzata a commettere un furto, e, ha determinato la progressione della sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria, sostanzialmente facendo applicazione dei principi già evidenziati in tema di tentata rapina impropria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01). Il giudice di secondo grado ha, inoltre, analitic:amente motivato chiarendo come non ricorresse alcuna cesura temporale tra le diverse azioni poste in essere dal Labroca, anzi ha esplicitamente evidenziato, in modo logico e del tutto privo di aporie, l'immediata continuità delle azioni poste in essere e la contiguità temporale tra le stesse, c:hiaramente connotate dalla volontà del ricorrente di procurarsi l'impunità con una fuga caratterizzata, tra l'altro, da condotta particolarmente pericolosa per l'incolumità altrui, conclusasi con esplicita e diretta azione violenta nei confronti degli agenti operanti. È stato dunque applicato il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale integra il reato di rapina impropria la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, impedisca alle forze dell'ordine di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nella esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate alla identificazione e all'eventuale arresto in flagranza del reo, nonché al compimento della operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova (Sez.2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813-01; Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587-01;Sez. 2, n. 28389 del 27704/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270180-01). La Corte di appello, nell'analizzare le modalità della condotta, tempi e scansione della stessa, ha dunque fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617-01; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310-01; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821-01). Il ricorrente non si è compiutamente confrontato con tale articolata e logica motivazione, limitandosi di fatto a proporre nuovamente il tema introdotto con il motivo di appello. 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione che ha dedicato ampio spazio, con argomentazioni logiche, puntuali e del tutto prive di aporie, alla richiesta di esclusione della recidiva ed al tema della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Il motivo di ricorso di presenta del tutto generico, reiterativo del motivo di appello, sostanzialmente volto ad ottenere una "pena lieve", senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello, che ha chiarito come non possa essere ritenuto un elemento positivamente valutabile la scelta di accedere al rito abbreviato al fine di giungere ad una concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Nello stesso senso è stata ampiamente condivisa la motivazione del primo giudice quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva in considerazione non solo dei certamente rilevanti precedenti penali riferibili al Labroca, ma anche tenuto conto della presenza di recentissime condanne per fatti analoghi proprio mentre lo stesso si sarebbe dovuto trovare in regime di arresti domiciliari nell'ambito del presente procedimento, elemento questo positivamente valorizzato con congrua motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato. La Corte di appello si è dunque attenuta al costante principio di diritto secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-0.1). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 20544/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris