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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 47411/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1994 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Fucci, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Benevento del 29/04/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione alle imputazioni di: a) violazione di domicilio, b) tentata rapina, c) lesioni personali - ha annullato limitatamente al capo a) e confermato nel resto l'ordinanza del Gip del Tribunale di Benevento.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al combinato disposto degli art. 273 e 274 cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata è illegittima, incongrua e carente di logica motivazione in ordine al rigetto delle ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento dell'ordinanza emessa dal g.i.p.

Quanto ai gravi indizi di colpevolezza non si tiene conto dell'inverosimiglianza della versione offerta dalle persone offese e della conseguente incompatibilità con il narrato delle lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA].

Quanto invece alle esigenze cautelari è stato erroneamente ritenuto il pericolo di reiterazione del reato desunto dal solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., la mancanza di una motivazione specifica, tanto che gli stessi gravi indizi di colpevolezza sono posti a fondamento dei presupposti previsti dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. I motivi sono tutti strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni, la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità quanto all'effettiva presenza di indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere riferibili al [OSCURATO:PERSONA] le condotte di lesioni e tentata rapina (in questa assorbita la violazione di domicilio) e, conseguentemente, in ordine alla gravità indiziaria riferibile all'imputazione provvisoria.

2.1. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

2.2. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del ricorrente, in assenza di valide allegazioni in senso contrario.

Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica che dal provvedimento del Tribunale di riesame, si caratterizza infatti per analisi specifica e completa delle azioni poste in essere dl [OSCURATO:PERSONA], del contesto nell'ambito del quale maturava la sua condotta aggressiva verso le persone offese.

2.3. Il Tribunale, infatti, richiama e considera analiticamente una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle imputazioni allo stesso ascritte.

In tal senso, con coerenza anche metodologica e armonica ricostruzione, il Tribunale ha richiamato le articolate e conformi dichiarazioni rese dalle persone offese, gli accertamenti di polizia giudiziaria (ed i relativi verbali) a seguito della chiamata delle persone offese, lo stato dei luoghi, la presenza del coltello e l'oggettiva coincidenza della versione fornita dalle persone offese nell'immediatezza dei fatti, escludendo la possibilità di organizzare una versione precostituita, in assenza di qualsiasi valida giustificazione del ricorrente.

Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Deve essere, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, in relazione ai diversi motivi articolati, atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle dichiarazioni rese dalle persone offese, acquisite in sede d'indagine, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato senza alcuna illogicità il contesto e il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], nonché la violenza dell'azione dallo stesso posta in essere,.

La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alla versione alternativa fornita dal [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, sono state prese in considerazione esplicitamente, ritenute prive di qualsiasi riscontro e come tali non credibili (pag. 2 dell'ordinanza nell'ambito della quale si chiarisce come la versione fornita appare non credibile, soprattutto considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva in ogni modo cercato di impedire alle persone offese di chiamare i Carabinieri, ai quali in realtà avrebbe potuto riferire la sua versione).

Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva di illogicità, dal Tribunale del riesame.

2.5. Identica considerazione vale per la doglianza relativa alla valutazione delle esigenze cautelari.

Sul punto occorre rilevare anche una sostanziale genericità del motivo, che non si raffronta compiutamente con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito in modo analitico e privo d'illogicità l'insieme delle circostanze dalle quali far derivare la considerazione di una personalità trasgressiva dell'indagato, sia quanto alle modalità del fatto, caratterizzato da particolare violenza e dall'uso di un'arma, che dalla personalità dello stesso, già sottoposto ad indagine per fatti di rapina e, conseguentemente, all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con puntuale considerazione di elementi assai rilevanti desumibili da altro procedimento pendente a carico dello stesso.

In tal senso occorre considerare che il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio enunciato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di P.G. utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza" (Sez.2, n. 33544 del 21/06/2017, Maiorana, Rv. 270524-01)

3. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva introduzione nella proprietà altrui al fine di ottenere delle somme di denaro con esercizio di violenza e minaccia posta in essere con arma.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 Ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1994 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Fucci, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Benevento del 29/04/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare degli arresti donniciliari in relazione alle imputazioni di: a) violazione di domicilio, b) tentata rapina, c) lesioni personali - ha annullato limitatamente al capo a) e confermato nel resto l'ordinanza del Gip del Tribunale di Benevento. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al combinato disposto degli art. 273 e 274 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata è illegittima, incongrua e carente di logica motivazione in ordine al rigetto delle ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento dell'ordinanza emessa dal g.i.p. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza non si tiene conto dell'inverosimiglianza della versione offerta dalle persone offese e della conseguente incompatibilità con il narrato delle lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto invece alle esigenze cautelari è stato erroneamente ritenuto il pericolo di reiterazione del reato desunto dal solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., la mancanza di una motivazione specifica, tanto che gli stessi gravi indizi di colpevolezza sono posti a fondamento dei presupposti previsti dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. I motivi sono tutti strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni, la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità quanto all'effettiva presenza di indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere riferibili al [OSCURATO:PERSONA] le condotte di lesioni e tentata rapina (in questa assorbita la violazione di domicilio) e, conseguentemente, in ordine alla gravità indiziaria riferibile all'imputazione provvisoria. 2.1. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2.2. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del ricorrente, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica che dal provvedimento del Tribunale di riesame, si caratterizza infatti per analisi specifica e completa delle azioni poste in essere dl [OSCURATO:PERSONA], del contesto nell'ambito del quale maturava la sua condotta aggressiva verso le persone offese. 2.3. Il Tribunale, infatti, richiama e considera analiticamente una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle imputazioni allo stesso ascritte. In tal senso, con coerenza anche metodologica e armonica ricostruzione, il Tribunale ha richiamato le articolate e conformi dichiarazioni rese dalle persone offese, gli accertamenti di polizia giudiziaria (ed i relativi verbali) a seguito della chiamata delle persone offese, lo stato dei luoghi, la presenza del coltello e l'oggettiva coincidenza della versione fornita dalle persone offese nell'immediatezza dei fatti, escludendo la possibilità di organizzare una versione precostituita, in assenza di qualsiasi valida giustificazione del ricorrente. Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Deve essere, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, in relazione ai diversi motivi articolati, atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle dichiarazioni rese dalle persone offese, acquisite in sede d'indagine, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato senza alcuna illogicità il contesto e il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], nonché la violenza dell'azione dallo stesso posta in essere,. La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alla versione alternativa fornita dal [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, sono state prese in considerazione esplicitamente, ritenute prive di qualsiasi riscontro e come tali non credibili (pag. 2 dell'ordinanza nell'ambito della quale si chiarisce come la versione fornita appare non credibile, soprattutto considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva in ogni modo cercato di impedire alle persone offese di chiamare i Carabinieri, ai quali in realtà avrebbe potuto riferire la sua versione). Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva di illogicità, dal Tribunale del riesame. 2.5. Identica considerazione vale per la doglianza relativa alla valutazione delle esigenze cautelari. Sul punto occorre rilevare anche una sostanziale genericità del motivo, che non si raffronta compiutamente con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito in modo analitico e privo d'illogicità l'insieme delle circostanze dalle quali far derivare la considerazione di una personalità trasgressiva dell'indagato, sia quanto alle modalità del fatto, caratterizzato da particolare violenza e dall'uso di un'arma, che dalla personalità dello stesso, già sottoposto ad indagine per fatti di rapina e, conseguentemente, all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con puntuale considerazione di elementi assai rilevanti desumibili da altro procedimento pendente a carico dello stesso. In tal senso occorre considerare che il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio enunciato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di P.G. utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza" (Sez.2, n. 33544 del 21/06/2017, Maiorana, Rv. 270524-01) 3. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano la manifesta infondatezza dei motivi proposti. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva introduzione nella proprietà altrui al fine di ottenere delle somme di denaro con esercizio di violenza e minaccia posta in essere con arma. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 Ottob
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