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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 44814/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 9 settembre 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando la genericità e contraddittorietà della motivazione con cui il giudice di primo grado non gli avrebbe erroneamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 9 settembre 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando la genericità e contraddittorietà della motivazione con cui il giudice di primo grado non gli avrebbe erroneamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44814/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris