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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39431/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il novembre 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 e 495 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art.495 cod. pen. nell'ipotesi tentata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e aspecifico.

Partendo da quest'ultimo limite, il ricorso non si è confrontato — se non con argomentazioni del tutto generiche — con il passaggio della sentenza impugnata che ha disatteso l'analoga censura formulata in sede di appello, laddove ha evidenziato che il reato si era consumato allorché l'imputato aveva declinato le false generalità, e che la successiva rettifica dell'informazione mendace non vale ad incidere sul già avvenuto perfezionamento del reato.

Tale affermazione della decisione avversata è ineccepibile in punto di diritto e la tesi del ricorrente è destituita di fondamento, trascurando che la correzione successiva della falsa dichiarazione da parte del prevenuto è intervenuta quando la fattispecie — di natura istantanea e che si consuma nel momento in cui il Pubblico Ufficiale prende atto della falsa dichiarazione — si era già perfezionata.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il novembre 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 e 495 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art.495 cod. pen. nell'ipotesi tentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e aspecifico. Partendo da quest'ultimo limite, il ricorso non si è confrontato — se non con argomentazioni del tutto generiche — con il passaggio della sentenza impugnata che ha disatteso l'analoga censura formulata in sede di appello, laddove ha evidenziato che il reato si era consumato allorché l'imputato aveva declinato le false generalità, e che la successiva rettifica dell'informazione mendace non vale ad incidere sul già avvenuto perfezionamento del reato. Tale affermazione della decisione avversata è ineccepibile in punto di diritto e la tesi del ricorrente è destituita di fondamento, trascurando che la correzione successiva della falsa dichiarazione da parte del prevenuto è intervenuta quando la fattispecie — di natura istantanea e che si consuma nel momento in cui il Pubblico Ufficiale prende atto della falsa dichiarazione — si era già perfezionata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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