CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41294/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.7 / RG. 21410 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva: - il comune motivo di ricorso , avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte di appello, sulla scorta di motivazione adeguata e per nulla illogica, ha, per un verso, segnalato l'assenza di comportamenti espressivi di resipiscenza e, per altro verso, stigmatizzato la capacità degli imputati di rifornirsi, in modo costante ed immediato, di sostanza stupefacente da cedere alla bisogna agli acquirenti (cfr pagina 18). Peraltro, è il caso di ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi ed essendo quelli allegati (i.e. lo stato di incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA] e la scelta del rito abbreviato), per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, neutri ai fini della valutazione richiesta; - l'ulteriore motivo di ricorso, proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] e relativo alla mancata esclusione della recidiva, è generico perché reiterativo di questioni affrontate dalla Corte di appello con argomentazioni corrette in diritto e esenti da vulnus motivazionali: argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta (cfr pag. 18 della sentenza). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibilj il, ricorsa e condanna 1k ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre