CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ni1C3d:/í delia decisione Visti gli atti e ia sentenze iiicinata; esaminati i ricorsi proposia ga FerriAggia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurime cessioni di sostanza stupefacente dei 'cibo hashish e marijuana, in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che: a motivi di ricorso, le difese lamentano quanto segue. Ferroggia I) Vizio di motivazione risultante aia! testo della sentenza impugnata e da altri atti dei processo in relazione all'affermazione di penale responsabilità deliiimputato. H) Erronea applicazione deila legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. III) Erronea applica -zione mioPe egge benale e vizio di motivazione quanto al riconciscThento idelia recidiva. l'i»; Vizio di riacitivazione con rii'erirnento al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I) V;Z;3 di rnotivazici.rie e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'afferma7ione di penale responsabilità dell'imputato. H) Violazione clell'art, 73, comma 5. d.P.R. 309/90. Viiala zione di legge e vizio di motivazione quanto alia mancata -esclusione della recidiva. Considerato che fa prima dooiianza proposta da entrambi i ricorrenti non rientra nei inunnerais clau5.iusa cerisure deducibill in sede di legittimità, investendo profili di valutazione deiia prova e di ricostruzione dei fatto riservati alla cognizione i:i merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione, essendo sorrette da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dai giudicante e delle ragioni dei decisurn. Nel caso di specie,. i giudici di merito, dopo attenta analisi delle conversazioni int:i-aia-lei:tate, anno L:,;5;iec.f, con argomentare logico, come i due imputati fossero stabilmente de.ciiti alla cessione di sostanza stupefacente del tipo hashisla e marijuana nei confronti di numerosi clienti abituali. LO ;-;COStrUzine ao fat„ - orecisa e circostanziata, è avversata genericamente dai difensori, l quali si limitano a sostenere l'equivocità del contenuto delle conversazioni intercettate e l'assenza di riscontri ad esse. Le deduzioni difensive: e riprodotte negli stessi termini in sede di legittimità -- hanno travato puntuale rs- Dosta nella sentenza impugnata, essendo i giudici di merito pervenuti aile loro COnCIJS;;Oni, ;n punto di responsabilità, attraverso una disamina compieta ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità (si veda quanto argomentato alle pagine 4 e t c;e;:E sei-teriza impugnata, in cui la Corte di merito, nei richiamare conten c;eHe conversazioni intercettate, riportate più analiticamente nella sentenza cd primo grado, ha posto in evidenza come i dialoghi captati avessero ian significato non equivoco, anche per l'espresso riferimento operato talvolta aia sostanza stupefacente, rivelando la stabile e professionale attività di smercio a cui erano dediti gli imputati). Ai riguardo, è d'uopo richiamare i costaiii.e orientamento della Corte di legittimità„ in base al quale le valutazioni effettuate dal giudice di merito su! contenuto delle comunicazioni inilercettato sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su cntaE, nteroretativi logici inaccettabili ovvero quando Si 2applichino, scorrettamente taii oriteri, evenienze da escludersi nei presente caso (cfr. Sez, Li, n. 22471 del 2eiy/02/2015„ gebbar, Rv. 263715 - 0. così rriassirnata: tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione ie, nguaggc aCOPeratO dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costitulsce questione d: fatto, rimessa alla valutazione dei giudice di merito, ia quale, se risulta -iogica in relazione alle massime di esperienza utiiizzaite, si a,gi_tra, a sindacato oi iegiromka ilionsialerato, quante, alia hiiancata riqualificazione dei fatti ai sensi della fattisbecle di cui all'cf,rt. 73„ corni-ha 5, d.P.R. 309/90 (motivo secondo proposto dz F-erruogia„ cric..)tivo secondo proposto da [OSCURATO:PERSONA]), che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che Si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta serbata dagli imputati, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza delia fattispecie eei al..c.rt. 73, somma 5, cl.P.R. 309/90 sulla base della corisiderazione ii 5.:E -Lo: di elementi (disponibilità di sostanze stupefacenti di ,:fiverso tipc3„ contatti coh. LA9E1 fitta rete di acquirenti, assiduità delie condotte di cessione) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità Cii diffusione sui mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione deiia minima offensivita. Consideaato ictie ia rieeitioa -Hcin2 occr a fondannPnto rlconoscin-ìento cela recidiva per entrarnbl rssirmnt è sorretta da idonee argomentazioni„ avendo la Corte c:i nnerto evldenziato l'accresciuta pericolosità sociale degli imputati, in ragione della marcata gravità delle condotte per cui è intervenuta condanna, rivelatrice di una spiccata tendenza a delinquere e pericolosità sociale, associata, nei caso di Ferraggia„ ad un precedente per un reato non colposo e, nei caso di [OSCURATO:PERSONA] ; ad ...ne ,nc,ltc9lictà d precedenti anche specifici (Sez. cj,o. 5359 del 27-1.,,0,1'20 -1 1 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690 Sez. 6, n. 14550 dei -15/03/2011,, Rv, 250639 - Considerato; che la i-cascata concessione delle circostanze atte.nuanti generlche invocate da [OSCURATO:PERSONA] ed i diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod, peni riposano su una motiviazione non censurabile in questa sede ;motivo ociaa-tei -corso il er-rugoa .;H. Considerato che, nel giadizio di cessazione ... è inamn-iissiblie ia censura che miri ad una nuova valutazicine eila congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di iacero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142) e che la concessione delle circostanze attenuati generiche è stata validamente esclusa in ragione delia cii-avità del fatto e delle mai-eta'iriza di manifestazioni di resipiscenza (cfr. Sez.. n. 23903 del 15,;'07/2020„ Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche I diudice può lirnitars: a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 COd. pan., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno i; riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente, alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecazione di esso può risdftare all'uopo sufficiente"). Considerato che la cIodllanza riguardante la ivarcata concessione dell'attenuante ci cui all'art. 52 n. 4 cod. pere è riproduttiva di profili di censura già aceducstamente vagliat' ca.la Corte di merito e .disattesi con argomentazioni corrette in fatto e diritto (5' quanto argomentato a pag. 6 della sentenza, laddove sl esclude che possa: .-lnvenirsi un lucro di lieve entità n'ella contestata attività delittuosa e si e.,-itiiiencia a non esiguità dei danno 0.10 salute cagionato nuto che !:a r--otivràz.c. -ve sccdisfa i criteri errnens.:utici stabil:ti in questa sede -, cf ci 13E:59 ti 16/02/2324, Rv. 236097, in cui si pone :n evidenza come, ai fini del riconoscimento delVattenuante in parola, sia necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l'entità dei iucro perseguito o effettivamente conseaulto dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pe.-icolcso ore:dono èc1. CCC;001 . 3 criminesa).Ritenuto/ pertanto, che hcorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore dea Cassa delle ammende. 2. Q. M. Dichara :narnrnissib:i i ricorsi e condanna i ricorrenti pagamento del:e spese processua; e deiia somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2026 Consicliere estensore ente osara Pruno erranti [OSCURATO:PERSONA]" 17, 2026 [OSCURATO:PERSONA] ,Sant4 4