Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:572
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 9 luglio 2026 (
1
)
Causa C
‑
323/25 [Vinkers]
(
i
)
KBC Verzekeringen NV
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] NV
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausola che riproduce una disposizione legislativa imperativa – Contratto tipo stabilito per legge – Requisiti di intelligibilità e trasparenza – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Incendio in un camper all’interno di un campeggio – Copertura assicurativa minima – Obbligo di informare il consumatore »
I.
Introduzione
1.
La presente causa offre alla Corte l’opportunità di esaminare i requisiti di trasparenza previsti dalla
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
(
2
) in relazione a un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La particolarità del caso di specie risiede nel fatto che il veicolo assicurato è un camper, che può essere utilizzato in due modi: come mezzo di trasporto e come alloggio. La clausola contrattuale controversa prevedeva una copertura assicurativa corrispondente all’assicurazione minima obbligatoria imposta dalla normativa nazionale. La questione che si pone è se un consumatore, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, sia in grado di comprendere che la portata della copertura assicurativa è limitata ai sinistri stradali derivanti dall’utilizzo del camper come mezzo di trasporto, con l’esclusione dei sinistri derivanti dal suo utilizzo come alloggio.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2009/103/CE
2.
L’articolo 3, primo comma, della
direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità
(
3
), quale applicabile nel procedimento principale, prevede quanto segue:
«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione».
2.
Direttiva 93/13
3.
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 così dispone:
«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
4.
L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)».
B.
Diritto belga
1.
Legge del 21 novembre 1989
5.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (legge del 21 novembre 1989 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli (
4
); in prosieguo: la «legge del 21 novembre 1989»), gli autoveicoli sono autorizzati a circolare soltanto se la responsabilità civile che ne può derivare è coperta.
2.
Regio decreto del 1992 e regio decreto del 2018
6.
[OSCURATO:PERSONA] besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
(regio decreto del 14 dicembre 1992 sul contratto tipo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli; in prosieguo: il «regio decreto del 1992») (
5
), quale applicabile al momento della conclusione del contratto, prevedeva
un contratto tipo di assicurazione obbligatoria della responsabilità per gli autoveicoli
.
7.
L’articolo 1 del regio decreto del 1992 stabiliva che i contratti relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli dovevano essere conformi alle disposizioni del contratto tipo allegato a detto regio decreto (in prosieguo: il «contratto tipo»). Inoltre, esso stabiliva che, tuttavia, era consentito derogare a tali disposizioni a favore del contraente della polizza, dell’assicurato o di qualsiasi terzo coinvolto nell’esecuzione del contratto.
8.
Il contratto tipo definiva come danno qualsiasi evento causativo di un danno e che può determinare l’applicazione del contratto.
9.
Il capo 1 del contratto tipo era intitolato «Oggetto e portata dell’assicurazione». Il suo articolo 1 prevedeva quanto segue:
«Con il presente contratto, la compagnia copre, conformemente alla legge del 21 novembre 1989 e alle condizioni di seguito riportate, la responsabilità civile degli assicurati a seguito di un sinistro causato in Belgio dal veicolo indicato (...)
(…)
L’assicurazione copre i danni verificatisi sulla pubblica via o in locali pubblici o privati».
10.
Il regio decreto del 1992 è stato sostituito dal
[OSCURATO:PERSONA] besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
(regio decreto del 16 aprile 2018 recante i termini e le condizioni dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli; in prosieguo: il «regio decreto del 2018») (
6
).
III.
Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali
11.
Il 14 settembre 2011 HC, un consumatore, ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), resistente nel procedimento principale, un contratto di assicurazione della responsabilità civile per assicurare la responsabilità civile relativa al suo camper (in prosieguo: il «contratto di assicurazione del 2011»).
12.
Il 1º luglio 2021 HC ha parcheggiato il suo camper in un campeggio in Belgio. Nella notte tra il 1º e il 2 luglio 2021 è scoppiato un incendio all’interno del camper. L’incendio è stato causato dalla ricarica di uno scooter elettrico per persone con mobilità ridotta, di proprietà di HC, mediante una presa elettrica da 230 volt del camper (
7
). L’incendio si è propagato ad altri camper e ha causato danni anche alle infrastrutture del campeggio.
13.
[OSCURATO:PERSONA] ha negato a HC la copertura assicurativa per il sinistro, sostenendo che, al momento del sinistro, il camper era utilizzato come alloggio e non come mezzo di trasporto. Il rischio concretizzatosi non era quindi causalmente legato alla circolazione del veicolo e, pertanto, non era coperto dalla polizza assicurativa.
14.
HC ha agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, divisione di Anversa, Belgio).
15.
La KBC Verzekeringen NV (in prosieguo: la «KBC»), assicuratore del campeggio e di altre parti lese, ha intentato un’azione di rivalsa nei confronti di HC e della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rimborso dei risarcimenti già versati agli assicurati.
16.
Il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, divisione di Anversa) ha respinto sia la domanda di HC che quella della KBC. A tal riguardo, esso si è fondato sull’articolo 3 della direttiva 2009/103. Esso ha ritenuto, quantomeno implicitamente, che la portata della copertura minima dell’assicurazione della responsabilità civile, così come determinata, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla nozione di «circolazione dei veicoli» [sentenza del 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade (C‑514/16, EU:C:2017:908; in prosieguo: la «
sentenza Rodrigues de Andrade
», EU:C:2017:908)] fosse un dato generalmente noto, anche ai consumatori.
17.
Secondo il giudice del rinvio, avendo fatto riferimento a una giurisprudenza successiva alla conclusione del contratto di assicurazione, il giudice di primo grado aveva modificato retroattivamente la portata della copertura.
18.
La KBC ha interposto appello dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), giudice del rinvio.
19.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, dinanzi al giudice del rinvio, che il contratto di assicurazione del 2011 riproduce, parola per parola, il contratto tipo. Ai sensi dell’articolo 1 del contratto tipo, la polizza assicurativa copre la responsabilità civile conformemente a quanto previsto dalla legge del 21 novembre 1989. Tale rinvio alla normativa è sufficientemente chiaro. I termini della polizza assicurativa devono essere considerati
ipso facto
chiari e comprensibili.
20.
HC replica che, sulla base del tenore della polizza, egli poteva ritenere di essere pienamente coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile connessa al camper. In nessun punto di tale polizza si indica che sono coperti esclusivamente i rischi connessi alla circolazione del veicolo (in quanto mezzo di trasporto).
21.
La KBC sostiene che la polizza assicurativa emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] non è chiara per quanto concerne la portata della copertura assicurativa.
22.
Il giudice del rinvio indica che dalla giurisprudenza dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) risulta che gli articoli 2 e 3 della legge del 21 novembre 1989 disciplinano non soltanto l’obbligo di legge di assicurare gli autoveicoli, ma anche la portata della copertura assicurativa. Secondo tale giurisprudenza, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile copre unicamente i rischi connessi alla circolazione del veicolo. Pertanto, nel diritto belga, la portata della copertura assicurativa è equivalente all’obbligo di assicurazione, ma tale principio non trova riscontro nella legge né nella polizza assicurativa tipo.
23.
È in tale contesto che lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i requisiti di chiarezza e comprensibilità, che devono mettere il consumatore in condizione di prevedere le conseguenze economiche e giuridiche della conclusione del contratto, esigano che l’impresa informi il consumatore del fatto che la copertura offerta non va oltre la copertura minima necessaria per poter circolare, con la conseguenza che rischi importanti legati a un camper, e che possono verificarsi nel campeggio, non saranno coperti, e che il consumatore, se ne fosse stato a conoscenza, avrebbe potuto concludere il contratto in modo diverso, stipulando una polizza aggiuntiva o scegliendo un assicuratore che offrisse una copertura più ampia.
2) Se dal fatto che un contratto di assicurazione corrisponde a un contratto tipo stabilito dalle autorità debba necessariamente desumersi che siano soddisfatti,
ipso facto
, i requisiti di chiarezza e comprensibilità ai sensi della [direttiva 93/13], in modo tale che il consumatore debba essere ritenuto in grado di valutare le conseguenze economiche e giuridiche delle clausole contrattuali relative all’oggetto e alla portata della copertura.
3) Se al riguardo abbia rilevanza il fatto che la polizza tipo è imperativa e che l’assicuratore può offrire una copertura più ampia.
4) Se sia rilevante la questione se il consumatore, tenuto conto del bene da assicurare, abbia esigenze specifiche (assicurazione contro l’incendio, assicurazione della responsabilità civile, ecc.) e che l’assicuratore ne fosse a conoscenza prima della stipula della polizza.
5) Se sia rilevante la circostanza che né la [legge del 21 novembre 1989] né il contratto tipo definiscano chiaramente la natura del rischio o la portata della copertura, in particolare il fatto che sono coperti solo i rischi connessi alla partecipazione alla circolazione stradale, con la conseguenza che, anche con una lettura attenta sotto il profilo linguistico della [legge del 21 novembre 1989] e della polizza tipo, non è possibile determinare in quali circostanze l’incendio del camper nel campeggio sia coperto dalla polizza.
6) Se sia rilevante la circostanza che il contratto di assicurazione venga automaticamente adeguato alle modifiche legislative, per cui la portata della copertura minima legale di cui il consumatore riteneva inizialmente di beneficiare possa essere successivamente ridotta, e che quindi taluni rischi che il consumatore pensava fossero coperti al momento della stipula del contratto possano non essere più coperti».
24.
Hanno presentato osservazioni scritte HC, la [OSCURATO:PERSONA], i governi belga e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. Il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato i loro argomenti e risposto ai quesiti scritti e orali della Corte nel corso dell’udienza tenutasi il 15 aprile 2026.
IV.
Valutazione
A.
Questione preliminare: qualificazione del sinistro come legato alla «circolazione dei veicoli»
25.
In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (
8
).
26.
Così, la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a determinate disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nell’enunciato delle questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (
9
).
27.
Nella presente causa, tutte le questioni pregiudiziali vertono sulla direttiva 93/13 e, più in particolare, sulla trasparenza di una clausola contenuta nel contratto di assicurazione del 2011. Tale clausola circoscrive la portata della copertura assicurativa mediante rinvio alla legge del 21 novembre 1989, che recepisce parzialmente l’articolo 3 della direttiva 2009/103.
28.
Ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.
29.
Sebbene il giudice del rinvio non abbia formalmente chiesto alla Corte se il sinistro di cui al procedimento principale, vale a dire l’incendio scoppiato nel camper, sia legato alla «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, i governi belga e polacco, nonché la [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto che si trattasse di una questione da affrontare in via preliminare.
30.
Concordo con tali parti interessate sul fatto che si tratti di una questione centrale che deve essere esaminata al fine di consentire al giudice nazionale di dirimere la controversia di cui è investito.
31.
Infatti, se il sinistro di cui al procedimento principale è legato alla «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva 2009/103, la responsabilità che ne deriva dovrebbe essere coperta e sarebbe irrilevante esaminare la pertinente clausola del contratto di assicurazione del 2011 alla luce della direttiva 93/13. Soltanto qualora il sinistro non sia legato alla «circolazione dei veicoli» la pertinente clausola del contratto di assicurazione dovrà essere esaminata alla luce della direttiva 93/13.
32.
A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di «circolazione dei veicoli» non può essere nella disponibilità dei singoli Stati membri, ma costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione (
10
), la cui interpretazione spetta alla Corte.
33.
Alla luce delle preoccupazioni desumibili dalla decisione di rinvio in relazione al fatto che è stata presa in considerazione una giurisprudenza della Corte successiva alla conclusione del contratto, è importante chiarire che ciò non comporta una modifica «retroattiva» della portata della polizza assicurativa convenuta tra le parti nel procedimento principale (
11
).
34.
A tale riguardo, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dalla data della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detta norma (
12
).
35.
Dopo aver chiarito tale aspetto, e al fine di fornire una risposta utile alle questioni proposte, occorre esaminare la questione preliminare relativa alla circostanza se la situazione di cui al procedimento principale possa essere qualificata come un sinistro legato alla «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103.
36.
In primo luogo, occorre constatare che un camper come quello di cui al procedimento principale rientra nella nozione di «veicolo», di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103, che è definito come un «[veicolo] destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati».
37.
A tal riguardo, occorre rilevare che tale definizione non è legata all’uso che viene fatto o che può essere fatto del veicolo di cui trattasi. Di conseguenza, il fatto che un camper possa essere utilizzato in due modi, come mezzo di trasporto e come alloggio, non ha alcuna incidenza sulla constatazione che un tale veicolo risponde alla nozione di «veicolo» di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103 (
13
).
38.
Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il camper in questione staziona abitualmente nel territorio di uno Stato membro e non rientra in alcuna deroga adottata in forza dell’articolo 5 di tale direttiva.
39.
In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, che, come rilevato in precedenza, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, essa deve essere interpretata tenendo conto, in particolare, del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte (
14
).
40.
L’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, compresa la direttiva 2009/103, lascia emergere che l’obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione (
15
).
41.
Alla luce di tali considerazioni, nella sua giurisprudenza la Corte ha statuito che l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta in tale disposizione non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale, vale a dire la circolazione sulla pubblica via, e che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso (
16
).
42.
La Corte ha altresì precisato che, poiché gli autoveicoli di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103, indipendentemente dalle loro caratteristiche, sono destinati a servire abitualmente come mezzi di trasporto, rientra in tale nozione qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto (
17
).
43.
A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte discende che la circostanza che il veicolo coinvolto in un sinistro fosse fermo nel momento in cui quest’ultimo si è verificato non esclude, di per sé, che l’uso di tale veicolo in quel momento potesse rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 (
18
).
44.
Neppure la questione se il motore del veicolo in discussione fosse o meno acceso nel momento in cui si è verificato il sinistro è determinante (
19
).
45.
Parimenti, la nozione di «circolazione dei veicoli» non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo era utilizzato e, in particolare, dalla circostanza che il veicolo in questione fosse, al momento del sinistro, fermo e si trovasse in un parcheggio (
20
).
46.
Così, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha statuito che una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, a causa del circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» di cui all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 (
21
).
47.
Tuttavia, nella sentenza Rodrigues de Andrade, la Corte ha rilevato la diversa situazione di quei veicoli che sono anche destinati ad essere utilizzati, in determinate circostanze, come macchine da lavoro (
22
). In relazione a tali veicoli è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato il sinistro in cui il veicolo è stato coinvolto, quest’ultimo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione (
23
).
48.
In tale causa, un trattore era stato utilizzato come generatore della forza motrice necessaria ad azionare la pompa di polverizzazione di un erbicida, di cui era munito, al fine di spargere tale erbicida sui ceppi di vite di un’azienda agricola. Siffatto uso risultava principalmente collegato alla funzione del suddetto trattore in quanto macchina da lavoro e non in quanto mezzo di trasporto (
24
).
49.
I governi belga e polacco sostengono che il sinistro di cui al procedimento principale è legato alla «circolazione dei veicoli» e che la situazione è analoga a quella di cui alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
. [OSCURATO:PERSONA], in udienza, ha sostenuto la tesi opposta e ha affermato che il precedente rilevante è rappresentato, invece, dalla sentenza Rodrigues de Andrade.
50.
A tal riguardo, come ricordato in precedenza (
25
), occorre sottolineare che un camper come quello di cui al procedimento principale può essere utilizzato in due modi: come mezzo di trasporto e come alloggio. Al fine di stabilire se un sinistro sia legato alla «circolazione dei veicoli», è importante stabilire se, al momento del sinistro, l’utilizzo del camper fosse conforme alla
funzione
di tale veicolo
in quanto mezzo di trasporto o, di converso, in quanto alloggio
.
51.
Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la situazione di cui al procedimento principale ricorda quella di cui alla sentenza
Rodrigues de Andrade
, e che, al momento del sinistro, il camper non era utilizzato come mezzo di trasporto.
52.
Dalle informazioni fornite nella decisione di rinvio risulta che l’incendio è stato causato dal collegamento di uno scooter elettrico per persone con mobilità ridotta a una presa elettrica (difettosa) nel camper. Risulta quindi che, al momento del sinistro, il veicolo era utilizzato come
fonte di energia elettrica
per un dispositivo non collegato all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto. Per analogia con la causa che ha dato luogo alla sentenza
Rodrigues de Andrade
,
in cui il veicolo era utilizzato
come macchina, l’utilizzo in questione nel procedimento principale
non è conforme
alla funzione del veicolo quale mezzo di trasporto. Piuttosto, essa sembra collegata all’altra funzione di tale veicolo: la funzione di alloggio.
53.
Tale situazione deve pertanto essere distinta da quella di cui alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, in cui la vettura aveva preso fuoco a causa del suo circuito elettrico, che era utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto.
54.
In tali circostanze, risulta che la situazione di cui al procedimento principale, in cui un camper ha preso fuoco dopo il collegamento di un dispositivo a una sua presa elettrica, non è conforme alla funzione di tale veicolo quale mezzo di trasporto e non può, pertanto, essere qualificata come un sinistro legato alla «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103. Tenuto conto di tale constatazione, è necessario esaminare se la direttiva 93/13 sia applicabile alle clausole contrattuali che disciplinano la portata della polizza assicurativa di cui trattasi.
B.
Seconda questione (ambito di applicazione della direttiva 93/13)
55.
Dalla decisione di rinvio risulta che l’assicurazione della responsabilità è obbligatoria, per gli autoveicoli, in forza della legge del 21 novembre 1989, e che il contratto di assicurazione del 2011 riproduce il contratto tipo stabilito dal regio decreto del 1992 (
26
). Ai sensi di tale decreto, i contratti di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli devono essere conformi alle clausole del contratto tipo, pur essendo ammesse deroghe a favore del contraente della polizza, dell’assicurato o di qualsiasi altra parte coinvolta nell’applicazione del contratto.
56.
Con la sua questione, il giudice del rinvio esprime dubbi sulla questione se la clausola controversa del contratto di assicurazione del 2011, che disciplina la portata della copertura assicurativa sottoscritta, soddisfi i requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 93/13, nella misura in cui riproduce una clausola prevista nel contratto tipo.
57.
Poiché tale questione verte sulla portata del controllo giurisdizionale di un contratto di assicurazione che corrisponde a una polizza assicurativa tipo stabilita per legge, è opportuno, alla luce della giurisprudenza menzionata al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, riformulare la questione in modo da verificare se la clausola controversa rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2. Quest’ultima disposizione esclude dal suo ambito di applicazione
ratione materiae
le clausole contrattuali che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative».
58.
Di conseguenza, con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alla clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per autoveicoli relativa alla portata dell’assicurazione, nella misura in cui un siffatto contratto riflette un contratto di assicurazione tipo obbligatorio stabilito per legge, alle cui disposizioni un assicuratore può derogare al fine di offrire una copertura più completa.
59.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’espressione «disposizioni legislative o regolamentari imperative», di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, alla luce del tredicesimo considerando di tale direttiva, comprende sia le disposizioni di diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, sia quelle di natura suppletiva, vale a dire che si applicano in via residuale, in mancanza di un diverso accordo tra le parti (
27
).
60.
L’esclusione delle clausole che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative» dall’ambito di applicazione
ratione materiae
del regime istituito dalla direttiva 93/13 è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha espressamente voluto preservare (
28
).
61.
Pertanto, la circostanza che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti costituisce non già una condizione per l’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, bensì la giustificazione di una simile esclusione (
29
).
62.
Spetta ai giudici nazionali aditi verificare se la clausola in questione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 alla luce dei criteri definiti dalla Corte, tenendo conto del fatto che, alla luce dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito da tale direttiva, l’eccezione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa deve essere interpretata in senso stretto (
30
).
63.
Nella presente causa, il giudice del rinvio sottolinea che, ai sensi del regio decreto del 1992, i contratti di assicurazione
devono
riprodurre le clausole del contratto tipo allegato a tale decreto e che la polizza assicurativa tipo è obbligatoria. Risulta quindi che il contratto tipo si applica indipendentemente dalla scelta delle parti, sicché esso è qualificato come disposizione «imperativa» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
64.
Tuttavia, i dubbi del giudice del rinvio per quanto concerne tale qualificazione sembrano riguardare la possibilità di derogare alle clausole del contratto tipo al fine di garantire una protezione più ampia.
65.
[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la possibilità di derogare alle clausole del contratto tipo implica che le disposizioni di cui trattasi non siano «imperative» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché il regio decreto del 1992 non sembra esigere che un contratto di assicurazione copra soltanto sinistri legati alla «circolazione dei veicoli» e un assicuratore può derogarvi per fornire una copertura più ampia, la clausola controversa, che disciplina la copertura assicurativa, non rientra nell’eccezione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
66.
Non posso condividere tale tesi. La copertura assicurativa minima prevista nel contratto tipo è
obbligatoria
. Il fatto che un assicuratore possa andare oltre tale copertura e offrirne una più ampia non modifica il carattere obbligatorio della portata minima dell’assicurazione.
67.
La Corte ha già dichiarato che la circostanza che si possa derogare a una disposizione di diritto nazionale suppletiva è irrilevante al fine di stabilire se una clausola contrattuale che riproduce una simile disposizione sia esclusa, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, dall’ambito di applicazione della direttiva in questione (
31
).
68.
Parimenti, il fatto che sia possibile derogare, a favore del consumatore, alla disposizione di diritto nazionale che si applica tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, come le clausole del contratto tipo, non dovrebbe avere alcuna influenza sul fatto che una clausola contrattuale che riflette tale disposizione sia esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13
69.
Pertanto, se la clausola del contratto di assicurazione di cui trattasi prevede soltanto la copertura minima, che corrisponde esattamente alla copertura obbligatoria prevista nella polizza tipo (come prevista nel contratto tipo), non si può ritenere che tale clausola non riproduca «disposizioni legislative o regolamentari imperative» per il solo fatto che la compagnia assicurativa potrebbe, ipoteticamente, fornire una protezione più ampia (cosa che non è avvenuta nel caso di specie).
70.
Una conclusione diversa non può essere tratta dalla sentenza Všeobecná úverová banka (
32
). Tale causa riguardava la possibilità di esercitare un controllo giurisdizionale su una clausola di scadenza anticipata del termine prevista in un contratto di credito, che consentiva al creditore di esigere il rimborso anticipato del saldo residuo dovuto in base al contratto in questione nel caso di inadempimento, da parte del debitore, dei suoi obblighi contrattuali. Detta clausola riproduceva disposizioni della normativa nazionale che consentivano ai creditori di esigere il rimborso integrale di un credito qualora le parti vi avessero acconsentito. Il giudice del rinvio aveva precisato, in tale causa, che le disposizioni nazionali pertinenti non trovavano applicazione automatica, poiché esigevano un
accordo
tra le parti. Inoltre, anche in caso di accordo in tal senso tra le parti, il creditore non era tenuto ad esercitare il diritto in questione.
71.
La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è diversa da quella esaminata dalla Corte nella causa menzionata al paragrafo precedente. A differenza di una clausola di scadenza anticipata, che deve essere pattuita dalle parti al fine di trovare applicazione (e in relazione alla quale, anche in caso di accordo, non sussiste l’obbligo di ricorrere al relativo meccanismo), le parti di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per autoveicoli ai sensi del diritto belga
non hanno altra scelta
se non quella di riportare in tale contratto le clausole relative alla copertura assicurativa minima previste nel contratto tipo.
72.
Il governo belga ha addotto un altro argomento a sostegno della sua tesi secondo cui la clausola controversa non è esclusa dal regime di cui alla direttiva 93/13. Il suo ragionamento riguarda l’ambito di applicazione del contratto tipo in quanto tale. Secondo tale governo, il contratto tipo è stato concepito soltanto per i veicoli
ordinari
, e non per i veicoli aventi natura «complessa», o suscettibili di usi diversi, come un camper. Pertanto, quando un contratto di assicurazione riproduce il contratto tipo in relazione a un veicolo al quale tale contratto tipo non è destinato ad applicarsi, in tal caso le clausole contrattuali in questione non rientrano nell’ambito di applicazione dell’esclusione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Il governo belga ha fatto riferimento, a tale riguardo, alla sentenza della Corte nella causa RWE Vertrieb (
33
).
73.
In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite in contratti, stipulati con i consumatori, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi (
34
). Consentire che l’applicazione della direttiva 93/13 sia esclusa relativamente alle clausole contrattuali per il solo fatto che esse riproducono disposizioni legislative o regolamentari nazionali, che non sono applicabili al contratto concluso tra le parti, o facenti riferimento a simili disposizioni, metterebbe in discussione il regime della tutela dei consumatori posto in essere dalla suddetta direttiva (
35
).
74.
Spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale, verificare la validità dell’interpretazione della normativa nazionale pertinente suggerita dal governo belga.
75.
Qualora il giudice del rinvio giunga alla conclusione che il contratto tipo non è applicabile a veicoli suscettibili di usi diversi, come un camper, che possono essere utilizzati come mezzo di trasporto e come alloggio, la clausola controversa relativa alla portata dell’assicurazione della responsabilità sarà soggetta alle disposizioni della direttiva 93/13.
76.
Tuttavia, qualora il giudice del rinvio giunga alla conclusione che il contratto tipo si applica a tutti i tipi di veicoli, compresi i camper, come quello di cui al procedimento principale, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dovrà essere interpretato nel senso che esso esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola che riproduce le clausole del contratto tipo.
77.
Pertanto, fatta salva la verifica del giudice del rinvio, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica a una clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per autoveicoli relativa alla portata dell’assicurazione, nella misura in cui un siffatto contratto riflette un contratto tipo di assicurazione obbligatorio stabilito per legge, anche nel caso in cui l’assicuratore possa derogare alle clausole di detto contratto tipo per offrire una copertura più completa. Tuttavia, tale direttiva trova applicazione qualora il giudice nazionale ritenga che la clausola di cui trattasi riproduca una norma di diritto nazionale istitutiva di un contratto tipo che non è destinato ad applicarsi alla categoria di veicoli interessata dal contratto di assicurazione.
C.
Prima, terza, quarta e quinta questione (sul requisito di trasparenza)
78.
Per quanto riguarda le clausole abusive, il requisito di trasparenza trova espressione nella regola enunciata all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 della direttiva 93/13, i quali impongono che le clausole contrattuali siano redatte in modo chiaro e comprensibile.
79.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, la trasparenza delle clausole contrattuali è un presupposto per escludere le clausole essenziali del contratto dal controllo del loro carattere abusivo. Infatti, secondo tale disposizione, la valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
80.
Il preambolo della direttiva 93/13 fornisce alcune indicazioni sulle condizioni che possono essere considerate clausole essenziali di un contratto di assicurazione. Il diciannovesimo considerando precisa che, nel caso di contratti assicurativi, le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore non formano oggetto di una valutazione del loro carattere abusivo qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore.
81.
Secondo la giurisprudenza della Corte, un’operazione di assicurazione è caratterizzata dal fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto (
36
).
82.
Nella presente causa, la clausola contrattuale di cui trattasi riguarda la portata della copertura assicurativa sottoscritta. In tale situazione, sembra che siffatta clausola delimiti il rischio assicurato e l’impegno dell’assicuratore e fissi la prestazione essenziale del contratto di assicurazione in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare (
37
).
83.
Qualora il giudice del rinvio ritenga che detta clausola rientri nell’oggetto principale del contratto di assicurazione, esso dovrà altresì verificare se essa sia stata redatta dal professionista «in modo chiaro e comprensibile».
84.
Ciò precisato, lo stesso requisito di trasparenza previsto all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 è contenuto anche nell’articolo 5 di tale direttiva, ai sensi del quale le clausole contrattuali scritte devono «essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile». Come la Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda (
38
).
85.
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza menzionata al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, con la sua prima questione e con le sue questioni dalla terza alla quinta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, il giudice nazionale, quando valuta se una clausola che disciplina la portata dell’assicurazione in un contratto di assicurazione della responsabilità civile per un camper sia redatta in modo chiaro e comprensibile, deve esaminare se l’assicuratore abbia informato il consumatore del fatto che l’assicurazione copre l’uso di tale veicolo nella sua funzione di mezzo di trasporto, con l’esclusione dei rischi risultanti dall’uso di tale veicolo come alloggio, in relazione ai quali sarebbe necessaria una copertura aggiuntiva (
39
).
86.
Nella sua giurisprudenza, la Corte ha accolto un’interpretazione estensiva del requisito di trasparenza, tenendo conto del fatto che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione (
40
).
87.
Il requisito di trasparenza implica, pertanto, non soltanto criteri formali, ma anche criteri sostanziali (
41
). Esso deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (
42
).
88.
Infatti, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (
43
).
89.
Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, la chiarezza e la comprensibilità di una determinata clausola devono essere esaminate alla luce dell’insieme degli elementi di fatto rilevanti, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal professionista nell’ambito della negoziazione di un contratto, e tenendo conto del livello di attenzione che ci si può aspettare da un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (
44
).
90.
Nella presente causa, dalla decisione di rinvio risulta che la clausola contrattuale di cui trattasi, che riproduce il contratto tipo, stabilisce che il contratto di assicurazione copre la responsabilità civile derivante dai «danni» causati dal veicolo, «conformemente alla legge del 21 novembre 1989»; il termine «danno» è definito come qualsiasi evento causativo di un danno e che può determinare l’applicazione del contratto.
91.
La questione che si pone nel caso di specie è se, in relazione al contratto di assicurazione di un camper, un mero rinvio alla legge del 21 novembre 1989 e a «qualsiasi evento» causativo di un danno sia sufficiente affinché un consumatore medio comprenda l’esatta copertura della polizza assicurativa e, più in particolare, il fatto che essa copre i soli danni derivanti dall’uso del veicolo in quanto mezzo di trasporto, con l’esclusione di qualsiasi rischio legato all’uso del veicolo in quanto alloggio (come nel caso del sinistro di cui al procedimento principale, che è stato causato dal collegamento di uno scooter per persone con mobilità ridotta a una presa elettrica del camper).
92.
Nella sua giurisprudenza, nell’esaminare la trasparenza delle clausole di contratti di mutuo ipotecario che prevedevano un tasso d’interesse variabile stabilito sulla base di un indice ufficiale (pubblicato nella Gazzetta ufficiale di uno Stato), la Corte ha dichiarato che il requisito di trasparenza deve essere valutato alla luce di tutti i fatti pertinenti, compresa la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale indice siano facilmente accessibili, in virtù della loro pubblicazione (
45
).
93.
Nel contesto del procedimento principale, come sopra indicato, la clausola contrattuale di cui trattasi rinvia al diritto applicabile ai fini della determinazione della copertura del contratto di assicurazione, che, naturalmente, è pubblicamente accessibile ai consumatori.
94.
Tuttavia, dalla decisione di rinvio e dalla quinta questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio, al quale incombe in via esclusiva l’interpretazione del diritto nazionale (
46
), risulta che, sulla base della lettura di tale normativa nazionale e della polizza assicurativa, un consumatore medio non è in grado di comprendere la portata della copertura assicurativa, in particolare in relazione a un camper. Il giudice del rinvio ha altresì indicato che, sebbene la giurisprudenza nazionale abbia stabilito che la portata dell’assicurazione della responsabilità civile copre unicamente i rischi legati alla circolazione di un veicolo, tali informazioni non sono riportate nella legge o nella polizza assicurativa (
47
).
95.
Inoltre, come indicato in precedenza nell’ambito della valutazione della seconda questione, il governo belga ha spiegato che il contratto tipo, che determina la portata della copertura assicurativa mediante rinvio alla legge del 21 novembre 1989, è stato concepito per essere integrato nei contratti di assicurazione di veicoli ordinari, privi di necessità specifiche quanto al rischio da assicurare. Ciò non si verifica, tuttavia, nel caso dei camper, che operano, per definizione, come mezzo di trasporto e come alloggio, il che comporta rischi non connessi alla funzione di mezzo di trasporto.
96.
Come sostenuto, in sostanza, da tale governo e dalla [OSCURATO:PERSONA], per i camper, i quali hanno una duplice funzione, vale a dire quella di mezzo di trasporto e alloggio, i fattori di rischio sono di natura e portata diverse rispetto a un veicolo ordinario. Pertanto, al momento della conclusione del contratto, il consumatore deve ricevere informazioni specifiche sui fattori di rischio pertinenti. In particolare, il consumatore deve essere informato del fatto che la copertura assicurativa minima prevista dalla normativa nazionale (che recepisce la direttiva 2009/103) riguarda un uso del camper conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto e non di alloggio.
97.
Tali informazioni sono essenziali affinché il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, per esso potenzialmente significative, della limitazione della copertura assicurativa al minimo richiesto dalla legge (
48
). Dopo essere stato pienamente informato, il consumatore può decidere se sia sufficiente la copertura minima, che copre soltanto l’uso del camper quale mezzo di trasporto, o se sia necessario stipulare un’ulteriore assicurazione per coprire i rischi aggiuntivi legati a tale tipo di veicolo, sulla base delle caratteristiche specifiche e dei rischi ad esso connessi.
98.
Siffatte informazioni livello del rischio sono necessarie affinché un consumatore che non è esperto nel settore delle assicurazioni possa comprendere la clausola pertinente, che determina la portata della responsabilità. Pertanto, non ci si può attendere che i consumatori, al momento della conclusione di un contratto di assicurazione di un camper, diano prova di un
livello di vigilanza e di conoscenza più elevato
rispetto a quanto avverrebbe in relazione a un veicolo ordinario (
49
).
99.
Tenuto conto della giurisprudenza richiamata al paragrafo 89 delle presenti conclusioni, spetta al giudice del rinvio esaminare se la clausola di cui trattasi nel procedimento principale sia chiara e comprensibile alla luce dei fatti pertinenti. Esso dovrà valutare se il consumatore sia stato informato, al momento della negoziazione del contratto di assicurazione, di ciò che è coperto dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e, in particolare, se la compagnia assicurativa abbia spiegato che era possibile stipulare un’assicurazione aggiuntiva per coprire i rischi connessi all’uso del camper nella sua funzione di alloggio.
100.
Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, il giudice del rinvio, quando valuta se una clausola che disciplina la portata dell’assicurazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per un camper sia formulata in modo chiaro e comprensibile, deve esaminare se l’assicuratore abbia informato il consumatore del fatto che la polizza di assicurazione copre i rischi legati all’uso di tale veicolo come mezzo di trasporto, con l’esclusione dei rischi derivanti dall’uso di detto veicolo come alloggio, che possono essere coperti mediante un’assicurazione aggiuntiva. Tale interpretazione si applica soltanto qualora il giudice nazionale accerti che la clausola di cui trattasi non deve essere esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva in parola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima.
D.
Sesta questione
101.
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (
50
).
102.
Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se sia rilevante, ai fini della valutazione del requisito di trasparenza della clausola controversa nel procedimento principale, l’adeguamento automatico del contratto di assicurazione alle modifiche legislative, che potrebbero successivamente limitare la portata minima della copertura assicurativa prevista dalla legge. Secondo il giudice del rinvio, siffatta limitazione potrebbe avere l’effetto che taluni rischi che il consumatore riteneva coperti al momento della stipula del contratto cessano di essere coperti.
103.
Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene informazioni circa le «modifiche legislative» in questione e non spiega il modo in cui tali modifiche abbiano ridotto la portata minima della copertura assicurativa prevista dalla legge.
104.
La Corte non dispone quindi degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile a tale questione.
105.
Per questo motivo, propongo di dichiarare irricevibile la sesta questione.
E.
Richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di limitare gli effetti della sentenza
106.
Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti della sentenza nel caso in cui la Corte, contrariamente agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], esiga, nel contesto dell’obbligo di redigere un contratto di assicurazione in modo chiaro e comprensibile, che il contratto indichi espressamente la copertura legale minima e ciò che ne è escluso, i danni specifici coperti dall’assicurazione e quelli non coperti, ciò che è incluso nella legge che determina la portata della copertura assicurativa e ciò che non lo è.
107.
Tale richiesta si basa sul presupposto che non sia sufficiente, per gli assicuratori, integrare il contratto tipo nelle condizioni generali delle loro polizze e che la futura sentenza della Corte possa comportare l’obbligo per gli assicuratori di coprire tutti i danni derivanti da un utilizzo del veicolo diverso dalla sua normale funzione di mezzo di trasporto.
108.
Tuttavia, nel caso in cui la Corte concordi con la mia valutazione contenuta nelle osservazioni preliminari e in merito alle questioni pregiudiziali, la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] risulterà priva di oggetto.
109.
Di conseguenza, non ritengo necessario statuire sulla richiesta della [OSCURATO:PERSONA].
V.
Conclusione
110.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni proposte dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio) nei seguenti termini:
1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica a una clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per autoveicoli relativa alla portata dell’assicurazione, nella misura in cui un siffatto contratto riflette un contratto tipo di assicurazione obbligatorio stabilito per legge, anche nel caso in cui l’assicuratore possa derogare alle clausole di detto contratto tipo per offrire una copertura più completa. Tuttavia, tale direttiva trova applicazione qualora il giudice nazionale ritenga che la clausola di cui trattasi riproduca una norma di diritto nazionale istitutiva di un contratto tipo che non è destinato ad applicarsi alla categoria di veicoli interessata dal contratto di assicurazione.
2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che, il giudice del rinvio, quando valuta se una clausola che disciplina la portata dell’assicurazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per un camper sia formulata in modo chiaro e comprensibile, deve esaminare se l’assicuratore abbia informato il
consumatore
del fatto che la polizza di assicurazione copre i rischi legati all’uso di tale veicolo come mezzo di trasporto, con l’esclusione dei rischi derivanti dall’uso di detto veicolo come alloggio, che possono essere coperti mediante un’assicurazione aggiuntiva. Tale interpretazione si applica soltanto qualora il giudice nazionale accerti che la clausola di cui trattasi non deve essere esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva in parola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima.
3) La sesta questione è irricevibile.
1
Lingua originale: l’inglese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
GU 1993 L 95, pag.
29.
3
GU 2009 L 263,
pag. 11.
4
BelgischStaatsbladdell’8 dicembre 1989.
5
BelgischStaatsbladdel 3 febbraio 1993.
6
BelgischStaatsbladdel 2 maggio 2018.
7
Più precisamente, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la presa elettrica del camper era difettosa.
8
V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2026,
Prokuratura na [OSCURATO:PERSONA]
(C‑312/24, EU:C:2026:449, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
9
Sentenza del 16 aprile 2026,
Nitrogénművek
(C‑519/24, EU:C:2026:297, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
10
V., in tal senso, sentenza
Rodrigues de Andrade
, punto 31.
11
V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.
12
Sentenza del 15 gennaio 2026,
AVR-Afvalverwerking
(C‑692/23, EU:C:2026:4, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
13
V., in tal senso, sentenza
Rodrigues de Andrade
, punto 29.
14
V., in tal senso,
Rodrigues de Andrade
, punto 31.
15
Sentenza
Rodrigues de Andrade
, punto 33.
16
Sentenza del 20 giugno 2019,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑100/18, in prosieguo: la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
»; EU:C:2019:517, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
17
Sentenza
Rodrigues de Andrade
, punto 38.
18
Sentenza
Rodrigues de Andrade
, punto 39.
19
[OSCURATO:PERSONA]
, punto 38.
20
[OSCURATO:PERSONA]
, punto 40.
21
V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 45 e 48.
22
Sentenza
Rodrigues de Andrade
, punto 40.
23
Sentenza
Rodrigues de Andrade
, punto 40.
24
Sentenza Rodrigues de Andrade, punto 41.
25
V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
26
Il giudice del rinvio ha dichiarato che il regio decreto del 1992, che era applicabile al momento della conclusione del contratto, è stato nel frattempo abrogato dal regio decreto del 2018, che contiene anch’esso un contratto tipo. Nelle loro osservazioni scritte, sia HC che la [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento al regio decreto del 2018 e, più in particolare, al suo articolo 38, che individua l’oggetto dell’assicurazione. Il governo belga, in risposta ad un quesito postogli dalla Corte vertente sull’incidenza dell’entrata in vigore del regio decreto del 2018 sul rapporto contrattuale delle parti nel procedimento principale, ha indicato che, sulla base della disposizione transitoria di tale regio decreto, gli assicuratori erano tenuti a modificare i loro contratti entro e non oltre il 1º novembre 2019. Tuttavia, esso ha altresì confermato che le conseguenze di tale modifica nel procedimento principale erano minime, in quanto il regio decreto del 2018 non ha modificato la portata e l’oggetto della copertura assicurativa.
27
V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Indice di riferimento critico) (C‑471/24, EU:C:2026:85, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
28
Sentenza del 5 maggio 2022,
Zagrebačka banka
(C‑567/20, EU:C:2022:352, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
29
Sentenza del 9 luglio 2020,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 27).
30
V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 37).
31
Sentenza del 9 luglio 2020,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 35).
32
Sentenza del 9 novembre 2023 (C‑598/21, EU:C:2023:845).
33
Sentenza del 21 marzo 2013 (C‑92/11, EU:C:2013:180).
34
Ibidem
, punto 39.
35
Ibidem
, punto 30.
36
Sentenza del 23 aprile 2015,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
37
V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 36).
38
Sentenza del 16 marzo 2023,
Caixabank ([OSCURATO:PERSONA] di apertura del mutuo)
(C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
39
La risposta a tali questioni è rilevante soltanto qualora il giudice del rinvio ritenga, sulla base dei criteri sviluppati nel contesto della mia analisi della seconda questione pregiudiziale, che la clausola contrattuale concernente la portata della copertura assicurativa sottoscritta
non
riproduca una disposizione legislativa o regolamentare imperativa e, pertanto, non rientri nell’eccezione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
40
V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2026,
[OSCURATO:PERSONA] (Indice di riferimento critico)
(C‑471/24, EU:C:2026:85, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).
41
V. le mie conclusioni nella causa
Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell’azione collettiva)
(C‑450/22, EU:C:2024:64, paragrafi da 41 a 43).
42
Sentenza del 4 luglio 2024,
Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell’azione collettiva)
(C‑450/22, EU:C:2024:577, punto 37).
43
Sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Indice di riferimento critico) (C‑471/24, EU:C:2026:85, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).
44
V., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023,
Caixabank ([OSCURATO:PERSONA] di apertura del mutuo)
(C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
45
Sentenze del 3 marzo 2020,
Gómez del [OSCURATO:PERSONA]
(C‑125/18, EU:C:2020:138, punti 53 e 56), e del 13 luglio 2023,
[OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale)
(C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 56).
46
V., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2026,
BNP [OSCURATO:PERSONA]
(C‑246/25, EU:C:2026:362, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
47
V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.
48
V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 47).
49
V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Ocidental – [OSCURATO:PERSONA] de Seguros de Vida (C‑263/22, EU:C:2023:311, punto 28).
50
Sentenza del 18 dicembre 2025,
Tenergie (Domanda di sgravio di dazi all’importazione)
(C‑259/24, EU:C:2025:1013, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).