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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05846/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure coercitive, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 giugno 2021 che aveva applicato alla ricorrente la custodia cautelare domiciliare in relazione al reato di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo operante in Trani dal marzo del 2016 in permanenza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata ma anche quanto all'esistenza stessa del sodalizio criminoso.

Il Tribunale avrebbe confermato il provvedimento genetico senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata il 24 luglio del 2011, limitandosi a richiamare parte delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia sarebbero contraddittorie rispetto a quelle di altri collaboranti (Corda e Moretti) e prive di riscontri esterni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari, non avendo il Tribunale considerato che, a causa degli arresti di alcuni apicali componenti del sodalizio e della collaborazione con la giustizia di altri, l'associazione avrebbe smesso di operare nel 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1, Quanto al primo motivo, la ricorrente sorvola su consistenti segmenti della motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale, sulla base delle convergenti dichiarazioni di ben quattro collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di intercettazioni e di un nutrito numero di reati fine rispetto ai quali si era proceduto all'arresto in flagranza di vari soggetti ed al sequestro di stupefacenti di varia tipologia, ha messo in luce gli elementi indiziari relativi alla sussistenza dell'organizzazione dedita al traffico di droga nel centro storico di Trani così come contestata al capo 1) della imputazione provvisoria, sottolineando l'esistenza di modalità ripetitive di comportamento illecito di spaccio, predisposizione di mezzi e luoghi per il confezionamento e l'occultamento della droga, fungibilità e divisione di ruoli tra gli associati, esistenza di una cassa comune.

L'ordinanza è conforme ai principi di diritto.

In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 dep.2013, Barbetta, Rv. 255207 Massime precedenti Conformi: N. 4481 del 2006 Rv. 233247, N. 25471 del 2007 Rv. 237002).

Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165) Massime precedenti Conformi: N. 9320 del 1995 Rv. 202037, N. 14578 del 1999 Rv. 216124, N. 4967 del 2010 Rv. 246112, N. 30463 del 2011 Rv. 251011, N. 16540 del 2013 Rv. 255491.

Più in generale, anche per tale fenomeno associativo in materia di stupefacenti - che costituisce una specie del più ampio genere che ha nell'art. 416 cod.pen. la norma di base - vale la regola per cui, in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Tinnirello, Rv. 216391.

Le successive decisioni hanno sempre confermato tale principio - più di recente, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - con maggiore frequenza, ma senza che ciò cambi il concetto, in relazione al reato di associazione di stampo mafioso, a partire da Sez.

U, n. 10 del 2001, Cinalli).

L'ordinanza impugnata elenca, ai fgg. 18 e 19, una serie di reati fine riconducendoli alla operatività del descritto sodalizio, dei quali nel ricorso non si fa alcuna menzione.

Quanto al ruolo della ricorrente, il ricorso genericamente richiama il contenuto della memoria depositata in sede di riesame e della quale il Tribunale ha mostrato di tenere conto richiamandola a fg. 21 dell'ordinanza impugnata.

In proposito, posto che la ricorrente si duole della mancata considerazione delle ragioni difensive, occorre ricordare il pacifico principio di diritto secondo cui, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 1.3/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).Ancora, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187).

In particolare, il Tribunale - oltre a segnalare le conformi dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Pignataro e Fiore, entrambi organici al sodalizio, a proposito del ruolo della ricorrente nel gruppo, consistente nel fatto di mettere a disposizione la sua casa di abitazione per l'occultamento o il transito della droga al cui traffico organizzato erano adibiti i suoi figli Corda, aventi funzioni apicali in seno alla congrega - ha sottolineato, in altro passaggio della articolata motivazione del provvedimento impugnato (fg. 19, in nota), che la ricorrente era stata arrestata in flagranza per la detenzione di 22 grammi di cocaina e ritrovata in possesso di appunti e denaro relativi all'attività di spaccio.

Tale reato - per il quale si è proceduto in altro procedimento - è stato ritenuto dal Tribunale inserito nel novero dei delitti-fine dell'associazione.

Con tale decisivo elemento accusatorio, idoneo a corroborare le convergenti dichiarazioni dei collaboranti ed a superare ogni diversa obiezione difensiva, il ricorso non si confronta adeguatamente, dimostrando la sua genericità.

2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorso introduce valutazioni di merito a proposito della cessazione della operatività dell'associazione, invece negata dal Tribunale che ha affrontato la questione con argomenti di fatto non rivedibili in questa sede.

Inoltre, il Tribunale, con rilievi dei quali il ricorso non fa menzione, ha segnalato la pericolosità della ricorrente, deducendola dai suoi precedenti penali ed anche dai carichi pendenti per gravi reati commessi in epoca successiva a quella alla quale si riferisce l'indagine, a documentare la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva anche indipendentemente dalla sussistenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. quanto al reato contestato.

In proposito, si ricordi che, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti fr concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069.

Precedenti conformi: N. 4878 del 1997 Rv. 208342, N. 1309 del 2000 Rv. 215880, N. 33873 del 2008 Rv. 240761, N. 7045 del 2013).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure coercitive, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 giugno 2021 che aveva applicato alla ricorrente la custodia cautelare domiciliare in relazione al reato di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo operante in Trani dal marzo del 2016 in permanenza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata ma anche quanto all'esistenza stessa del sodalizio criminoso. Il Tribunale avrebbe confermato il provvedimento genetico senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata il 24 luglio del 2011, limitandosi a richiamare parte delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia sarebbero contraddittorie rispetto a quelle di altri collaboranti (Corda e Moretti) e prive di riscontri esterni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari, non avendo il Tribunale considerato che, a causa degli arresti di alcuni apicali componenti del sodalizio e della collaborazione con la giustizia di altri, l'associazione avrebbe smesso di operare nel 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1, Quanto al primo motivo, la ricorrente sorvola su consistenti segmenti della motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale, sulla base delle convergenti dichiarazioni di ben quattro collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di intercettazioni e di un nutrito numero di reati fine rispetto ai quali si era proceduto all'arresto in flagranza di vari soggetti ed al sequestro di stupefacenti di varia tipologia, ha messo in luce gli elementi indiziari relativi alla sussistenza dell'organizzazione dedita al traffico di droga nel centro storico di Trani così come contestata al capo 1) della imputazione provvisoria, sottolineando l'esistenza di modalità ripetitive di comportamento illecito di spaccio, predisposizione di mezzi e luoghi per il confezionamento e l'occultamento della droga, fungibilità e divisione di ruoli tra gli associati, esistenza di una cassa comune. L'ordinanza è conforme ai principi di diritto. In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 dep.2013, Barbetta, Rv. 255207 Massime precedenti Conformi: N. 4481 del 2006 Rv. 233247, N. 25471 del 2007 Rv. 237002). Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165) Massime precedenti Conformi: N. 9320 del 1995 Rv. 202037, N. 14578 del 1999 Rv. 216124, N. 4967 del 2010 Rv. 246112, N. 30463 del 2011 Rv. 251011, N. 16540 del 2013 Rv. 255491. Più in generale, anche per tale fenomeno associativo in materia di stupefacenti - che costituisce una specie del più ampio genere che ha nell'art. 416 cod.pen. la norma di base - vale la regola per cui, in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Tinnirello, Rv. 216391. Le successive decisioni hanno sempre confermato tale principio - più di recente, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - con maggiore frequenza, ma senza che ciò cambi il concetto, in relazione al reato di associazione di stampo mafioso, a partire da Sez. U, n. 10 del 2001, Cinalli). L'ordinanza impugnata elenca, ai fgg. 18 e 19, una serie di reati fine riconducendoli alla operatività del descritto sodalizio, dei quali nel ricorso non si fa alcuna menzione. Quanto al ruolo della ricorrente, il ricorso genericamente richiama il contenuto della memoria depositata in sede di riesame e della quale il Tribunale ha mostrato di tenere conto richiamandola a fg. 21 dell'ordinanza impugnata. In proposito, posto che la ricorrente si duole della mancata considerazione delle ragioni difensive, occorre ricordare il pacifico principio di diritto secondo cui, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 1.3/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).Ancora, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187). In particolare, il Tribunale - oltre a segnalare le conformi dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Pignataro e Fiore, entrambi organici al sodalizio, a proposito del ruolo della ricorrente nel gruppo, consistente nel fatto di mettere a disposizione la sua casa di abitazione per l'occultamento o il transito della droga al cui traffico organizzato erano adibiti i suoi figli Corda, aventi funzioni apicali in seno alla congrega - ha sottolineato, in altro passaggio della articolata motivazione del provvedimento impugnato (fg. 19, in nota), che la ricorrente era stata arrestata in flagranza per la detenzione di 22 grammi di cocaina e ritrovata in possesso di appunti e denaro relativi all'attività di spaccio. Tale reato - per il quale si è proceduto in altro procedimento - è stato ritenuto dal Tribunale inserito nel novero dei delitti-fine dell'associazione. Con tale decisivo elemento accusatorio, idoneo a corroborare le convergenti dichiarazioni dei collaboranti ed a superare ogni diversa obiezione difensiva, il ricorso non si confronta adeguatamente, dimostrando la sua genericità. 2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorso introduce valutazioni di merito a proposito della cessazione della operatività dell'associazione, invece negata dal Tribunale che ha affrontato la questione con argomenti di fatto non rivedibili in questa sede. Inoltre, il Tribunale, con rilievi dei quali il ricorso non fa menzione, ha segnalato la pericolosità della ricorrente, deducendola dai suoi precedenti penali ed anche dai carichi pendenti per gravi reati commessi in epoca successiva a quella alla quale si riferisce l'indagine, a documentare la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva anche indipendentemente dalla sussistenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. quanto al reato contestato. In proposito, si ricordi che, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti fr concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069. Precedenti conformi: N. 4878 del 1997 Rv. 208342, N. 1309 del 2000 Rv. 215880, N. 33873 del 2008 Rv. 240761, N. 7045 del 2013). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di c
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