CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2003
Cassazione n. 34510/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Firenze ha confermato il provvedimento del G.i.p. del 7 marzo 2024, che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per aver ravvisato i gravi indizi e le esigenze cautelari in relazione al concorso in reato di cui agli artt. 624 bis, primo e secondo comma, 625, primo comma, nn. 2 e 5, e 61, n. 5, cod. pen. 2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale si duole di vizio di motivazione, per non avere il Tribunale illustrato i motivi posti alla base della disposta misura cautelare, sia quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia con riguardo alle esigenze cautelari. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso; b) conclusioni nell'interesse dell'indagato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Le doglianze sono inammissibili, oltre che per l'assoluta genericità di formulazione, priva di qualunque puntuale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, anche per manifesta infondatezza. Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato, in relazione a un generico cenno del ricorso, che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01). In ogni caso, occorre ribadire che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ciò posto, si osserva che il Tribunale ha fornito adeguata e logica motivazione circa le ragioni che lo hanno portato a disattendere le richieste difensive, sia con riguardo alla provvista indiziaria, sia quanto alle esigenze cautelari, alla luce delle capacità organizzative dimostrate anche con il coinvolgimento di altri soggetti e della pericolosità rivelata dal tentativo di fuga messo in atto in autostrada, che ha messo a repentaglio la sicurezza di molti automobilisti. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/06/2024