CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/09/2020 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art.455 cod. pen. 2. Nell'interesse del Fusco è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., sottolineando che il dispositivo letto in udienza, in quanto recante il nome di altro soggetto, doveva ritenersi mancante del nominativo dell'imputato e, come tale, nullo e insuscettibile di essere emendato attraverso la procedura di correzione di errore materiale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, dal momento che la sentenza impugnata: a) per un verso, aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputato non fosse il fratello di [OSCURATO:PERSONA], sebbene proprio tale dato, a tacer del capo di imputazione, era stato valorizzato dalla sentenza di primo grado per ritenere dimostrato il concorso tra il primo e il secondo - separatamente giudicato - nella detenzione di banconote false aventi analogo numero di serie; b) per altro verso, aveva ritenuto che l'imputato non fosse stato in grado di fornire alcuna spiegazione convincente, quanto al modo in cui la banconota era pervenuta nella sua disponibilità, senza considerare che il primo aveva indicato la persona che gli aveva consegnato la banconota stessa e che il tradens era stato sentito in dibattimento, confermando la circostanza (peraltro, ribadita anche dal verbalizzante) Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente invoca a sostegno della sua tesi Sez. 1, Sentenza n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv. 279455 - 0, la quale, tuttavia, afferma il principio ricordato nell'atto di impugnazione ("nella sentenza emessa a conclusione del dibattimento, il dispositivo, attraverso la lettura in pubblica udienza, esteriorizza ed esprime la volontà decisoria rispetto al caso concreto e, poiché formato e pubblicato in un momento anticipato rispetto alla motivazione, che verrà successivamente redatta, acquista rilevanza e conoscibilità indipendentemente da essa, sicché non può essere da questa modificato e, in caso di divergenza, in quanto manifestazione della volontà decisoria dell'autorità giurisdizionale prevale sulla sua giustificazione"), per sottolineare come inammissibilmente il condannato aspirasse in quel caso a conseguire, attraverso la procedura di correzione di errore materiale, la minor pena emergente dal calcolo indicato in motivazione, rispetto a quella contenuta nel dispositivo. D'altra parte, la stessa decisione si confronta con l'ulteriore principio che ammette il ricorso alla motivazione per individuare al suo interno elementi certi e logici, che consentano di ricostruire la volontà decisoria, di riconoscere nel caso specifico come erroneo il dispositivo e di eliminarne gli effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano e altri, Rv. 273269; sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B, Rv. 275690; sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano e altri, Rv. 267082). Si tratta, in ogni caso, di problemi - quelli costituiti dal rapporto tra motivazione e dispositivo - distinti da quelli posti nel ricorso a sostegno della tesi della nullità del dispositivo per erronea indicazione del nominativo dell'imputato. Già questo rilievo dimostra, del pari, l'inconferenza dell'altro precedente invocato, secondo il quale la mancanza di alcuno dei requisiti della sentenza previsti dall'ad 546 cod. proc. pen., determinando nullità della stessa, non può essere sanata mediante la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'ad 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 745 del 12/02/1999, Cutino, Rv. 212770 - 01, in un caso nel quale il pretore, avendo omesso nel dispositivo il nominativo di uno degli imputati e la indicazione della relativa pena, aveva ritenuto di poter emettere ordinanza di correzione di errore materiale; ma nello stesso senso, v. anche Sez. 1, n. 13559 del 12/03/2009, Matarese, Rv. 243141 - 0). In questi ultimi casi, a mancare era proprio l'atto decisorio rispetto al capo di imputazione contestato ad uno specifico imputato, non un errore nell'indicazione del nome di battesimo dell'imputato, in relazione al quale si era svolto il procedimento. E il fatto che altro imputato con lo stesso nome e cognome fosse stato in precedenza giudicato è profilo privo di qualunque rilevanza, una volta che fosse chiara, nel dispositivo, letto in udienza l'esistenza di una volontà decisoria rispetto al tema devoluto al Tribunale per effetto dell'esercizio dell'azione penale. Del resto, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. (e, a parte i casi, di radicale inesistenza di una decisione rispetto al capo di imputazione contestato ad un imputato) e per quanto qui rileva, la sentenza è nulla solo se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. Ma nel caso di specie, il dispositivo non è affatto incompleto e si limita ad indicare un nome di battesimo dell'imputato inesatto. 2. Del pari infondato è il secondo motivo. Poiché il ricorrente insiste sulla decisività che avrebbe assunto l'effettiva esistenza del legame di sangue con [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, nel contesto argonnentativo della sentenza di primo grado, il dato rilevante è che la banconota falsa fosse stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] da due venditori ambulanti di pesce, in uno dei quali il primo avrebbe successivamente identificato l'odierno imputato. Ora in tale contesto, ciò che assume rilievo non è tanto l'essere o non i venditori fratelli, ma la comune gestione dell'attività economica. Peraltro, il Tribunale proprio a fronte della valorizzata deposizione del teste Maganuco, che aveva riferito di avere consegnato all'imputato la banconota poi risultata falsa, ha sottolineato alcune incongruenze - quanto alle pratiche modalità della transazione - tra la versione del Maganuco, quella dell'imputato e quella dell'Alessi, ma soprattutto ha valorizzato un dato sul quale l'appello, prima, e il ricorso, poi, nulla dicono: ossia che la banconota falsa consegnata all'Alessi aveva lo stesso numero di serie di quelle trovate in possesso di [OSCURATO:PERSONA] - e che non sia il fratello di Antonio è, per le ragioni sopra ricordate, privo di qualunque significato, assumendo, al contrario, rilievo la comune gestione dell'attività. Rispetto a tali profili che minano in radice l'attendibilità della versione dell'imputato e la decisività della deposizione del Maganuco, l'appello era sostanzialmente silente, insistendo sul fatto che Antonio non fosse fratello di [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, la risposta della Corte territoriale al rilievo del teste Maganuco va rapportata alla genericità dell'appello, che non investiva ammissibilmente il giudizio di inattendibilità della spiegazione fornita. 3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente