CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CARTOLANO-ricorrenti e controricorrenti all’incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti incidentali-controD'[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchéDE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1224/2020 depositata il26/06/2020.Numero registro generale 21164/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 12148/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2008 la promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA]Altamura conveniva di-nanzi al Tribunale di Trani il promittente venditore, l’imprenditore edileSalvatore Ferri e i germani Teodosio, Domenico e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo anche quale titolare dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], proprieta-ri del suolo sul quale il promittente venditore aveva eretto il corpo di fab-brica oggetto del contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’attrice doman-dava in via principale l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. delcontratto o, in subordine, la risoluzione per inadempimento con restituzio-ne del prezzo e risarcimento dei danni. L’attrice deduceva di aver versatointegralmente il prezzo, di essere stata immessa nel possessodell’immobile e di non aver ottenuto la stipula del definitivo.Il Tribunale di Trani rigettava la domanda di esecuzione in forma speci-fica per intervenuta prescrizione e per difetto di legittimazione passiva deiDe Bonis; accertava l’inadempimento per colpa del promittente venditoree dichiarava risolto il contratto; condannava uno dei proprietari (SavinoDe Bonis) alla restituzione del prezzo pagato dall’attrice, oltre interessi erivalutazione dalla data della fattura, subordinando la corresponsione al ri-lascio dell’immobile.La Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello principale del promittentevenditore escludendone l’inadempimento ed ha rigettato gli appelli inci-dentali della promissaria acquirente e dei proprietari del suolo.La Corte distrettuale ha ritenuto che il promittente venditore abbia svol-to il ruolo di falsus procurator dei proprietari del suolo, che ne avevano ra-tificato l’operato. Tuttavia, il giudice d’appello ha sostenuto che il diritto aottenere la stipula del definitivo si era prescritto, in quanto l’inerzia dellapromissaria acquirente non è stata interrotta dall’esercizio dell’azione giu-diziaria entro il termine decennale.Numero registro generale 21164/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 12148/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte distrettuale ha qualificato il diritto ex art. 2932 c.c. come pote-stativo a necessario esercizio giudiziale ed ha affermato che solo la do-manda giudiziale è idonea a interrompere la prescrizione.Ricorre per cassazione la promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA]Altamuracon un motivo, illustrato da memoria.Propongono controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo, il-lustrato da memoria, i proprietari del suolo [OSCURATO:PERSONA] e Savino DeBonis, quest’ultimo anche quale già titolare dell’omonima azienda agricola.Resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA]Oria, erede di SalvatoreResiste al ricorso incidentale la D’Altamura con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 2943 e 2944c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la prescrizione dell’azione exart. 2932 c.c. potesse essere interrotta solo con la proposizione della do-manda giudiziale e non anche da fatti comportanti il riconoscimento del di-ritto ad opera della controparte.La Corte distrettuale ha rigettato la domanda sul duplice presuppostoche la promissaria acquirente fosse rimasta inerte a fronte della mancatastipula del contratto definitivo e che i fatti da lei invocati non potesserocostituire atti interruttivi della prescrizione, «essendo idoneo ad interrom-pere la prescrizione medesima soltanto l’esercizio dell’azione giudiziaria».L’erede del promittente venditore deduce che, nel caso dei diritti pote-stativi, la cessazione dell’inerzia del titolare può conseguire soltanto alcompimento dell’atto che ne costituisce a un tempo l’esercizio e la pienaIl motivo è fondato.In particolare, in luogo dell’art. 2944 c.c., è stato falsamente applicatol’art. 2943 c.c.Numero registro generale 21164/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 12148/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il passo portante della Corte di appello è il seguente: nel caso di dirittipotestativi, la cessazione dello stato di inerzia da parte del titolare del di-ritto può conseguire solo al compimento dello specifico atto che ne costi-tuisce a un tempo l’esercizio e la piena attuazione, essendo inconferente ilformulare intenzioni a chi non è tenuto ad alcun comportamento, in quan-to è destinato a subire gli effetti che quell’atto produce.Così argomentando, la tesi della Corte di appello si confuta da sé sola.Infatti, nel caso di specie, prima della condotta del titolare del diritto (cioèdell’attivarsi di quest’ultimo entro il termine di prescrizione, se del casoanche con una semplice costituzione in mora, alla quale si riferisce eviden-temente il brano giurisprudenziale citato ove parla di «formulare intenzio-ni») è da valutare se il termine sia stato già interrotto ex art. 2944 c.c. dalriconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può esserefatto valere. Tale effetto interruttivo prescinde dalla natura — potestativao creditoria — del diritto su cui incide. Non vi è alcun ostacolo (né di dirit-to positivo, né dogmatico) a che l’effetto ex art. 2944 c.c. si produca nor-malmente anche nel caso di specie, sempre che il riconoscimento sia con-sapevole, inequivoco e manifestato in modo idoneo ad essere apprezzatocome tale (Cass. 27371/2020; Cass. 15893/2018).La giurisprudenza di questa Corte ha espressamente riconosciutol’operatività dell’art. 2944 c.c. nel contesto del contratto preliminare: icomportamenti del promittente venditore implicanti il riconoscimento deidiritti nascenti dal preliminare in favore del promissario acquirente sonoidonei a interrompere la prescrizione (Cass. 14463/2011; Cass.10009/2015, che ha ritenuto non corretta l’affermazione secondo cui,nell’ipotesi di azione ex art. 2932 c.c., l’unico atto idoneo a interromperela prescrizione sarebbe la citazione).Argomentando erroneamente, la Corte distrettuale si è preclusa l’esamedelle circostanze di fatto addotte dalla promissaria acquirente come idoneeNumero registro generale 21164/2021Numero sezionale 1014/2026Numero di raccolta generale 12148/2026Data pubblicazione 30/04/2026a integrare il riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c. (immissione nelpossesso nel 1996, scrittura privata del 1998).2. – È assorbito dal provvedimento di cassazione con rinvio il motivo delricorso incidentale, dedotto in termini di contrasto fra motivazione e di-spositivo della sentenza impugnata sulla decorrenza degli interessi sullasomma da restituire.3. – È accolto il ricorso principale, è dichiarato assorbito il ricorso inci-dentale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione, affinché il giudice del merito, alla luce delprincipio di diritto enunciato, proceda all’esame delle circostanze dedotte everifichi se esse integrino un riconoscimento del diritto idoneo a interrom-pere il corso della prescrizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso inci-dentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rin-via, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO