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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48238/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità.

1. la censura relativa alla causa di proscioglimento di cui all'art. 131 bis non è consentita.

Non avendo il ricorrente richiesto l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di merito non può dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostandovi la preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Le critiche che attengono la negazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio sono generiche e prive di confronto critico con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle scelte con puntuali riferimenti ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando le modalità della condotta e la personalità negativa dell'imputato.

3. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità. 1. la censura relativa alla causa di proscioglimento di cui all'art. 131 bis non è consentita. Non avendo il ricorrente richiesto l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di merito non può dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostandovi la preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 2. Le critiche che attengono la negazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio sono generiche e prive di confronto critico con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle scelte con puntuali riferimenti ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando le modalità della condotta e la personalità negativa dell'imputato. 3. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre
Sentenza Cassazione n. 48238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris